Ricorso per opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.)

Rosaria Giordano

inquadramento

L'esecuzione forzata, come noto, non è volta all'accertamento dei diritti bensì a dare concreta attuazione, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo versato nel titolo esecutivo, agli stessi. Tuttavia, nel corso dell'esecuzione possono innestarsi incidenti cognitivi correlati all'an dell'esecuzione, ossia alla sussistenza del diritto del creditore a procedere in executivis (opposizione all'esecuzione) ovvero al quomodo della procedura, ovvero alla nullità o irregolarità degli atti compiuti nel processo esecutivo (opposizione agli atti esecutivi). L'opposizione successiva all'inizio dell'espropriazione forzata si propone con ricorso al Giudice dell'esecuzione.

Formula

GIUDICE DELL'ESECUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI .... [1]

OPPOSIZIONE, EX ART. 615, COMMA 2, C.P.C. ALL'ESECUZIONE MOBILIARE (OPPURE) IMMOBILIARE [2]

n. .... R.G.E., pendente innanzi al Dott. .... con udienza (oppure) vendita al: ....

Il Sig. ...., nato a ...., residente in ...., C.F. n. ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. n. ...., PEC .... fax n. ...., che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce al presente atto

PREMESSO CHE

-  con sentenza di separazione giudiziale in data ...., è stato condannato a pagare in favore della Sig.ra .... la somma di Euro .... mensili a titolo di mantenimento;

-  tuttavia successivamente le condizioni economiche dell'odierno ricorrente sono significativamente mutate, in quanto, in data ...., è stato licenziato (all. 1), come ha tempestivamente comunicato alla Sig.ra (all. 2), la quale ha nondimeno promosso l'esecuzione in base a un titolo fondato su presupposti di fatto ormai venuti meno;

tutto ciò premesso, l'istante contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata

CHIEDE

che, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., l'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione [3], voglia, previa sospensione dell'esecuzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:

dichiarare l'insussistenza del diritto della Sig.ra .... a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.

Con vittoria di spese [4].

Si allegano:

1) ....;

2) ....;

3) .....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione in ogni fase e grado dello stesso l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]L'opposizione c.d. successiva all'esecuzione forzata si propone con ricorso al Giudice dell'esecuzione.

[2]Nell'esemplificazione l'opposizione è proposta con un ricorso autonomo. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da lungo tempo chiarito che le forme previste dagli artt. 615, comma 2 e 617, comma 2, c.p.c. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al Giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 c.p.c. (Cass. S.U., n. 10187/1998).

[3]Con circolare del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015, è stato chiarito che nella prima fase c.d. sommaria dinanzi al Giudice dell'esecuzione delle opposizioni esecutive non è dovuto alcun contributo unificato, trattandosi di un incidente di esecuzione. Ove venga introdotto il giudizio di merito andrà invece versato il contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, contributo da determinarsi, per l'opposizione all'esecuzione, avendo riguardo al valore della controversia.

[4]È ormai incontroverso che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52/2006, il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al Giudice competente –, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. III, n. 22033/2011).

commento

Dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., si propone con ricorso al Giudice dell'esecuzione.

Sino alla riforma di cui al d.l. n. 59/2016, l'opposizione poteva essere proposta sino al momento nel quale l'esecuzione era conclusa (v., da ultimo, Trib. Lucca 26 giugno 2015, n. 1170).

Peraltro, l'art. 4, comma 1, lett. l), d.l. n. 59/2016, introducendo un nuovo periodo nel comma 2 dell'art. 615 c.p.c., ha previsto – nella prospettiva di ridurre la durata delle procedure esecutive immobiliari evitando le opposizioni pretestuose proposte a ridosso delle operazioni di vendita – che l'opposizione all'esecuzione può essere esperita, a pena di inammissibilità, soltanto prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione ha un impatto sistematico molto rilevante e soltanto la prassi applicativa potrà fornire, nel tempo, indicazioni sull'effettiva portata della stessa.

A prima lettura, sembra che, di regola, ossia a parte le “eccezioni” previste dalla stessa norma, non sia preclusa la possibilità di far valere in sede distributiva alcune questioni che integrano motivi deducibili in sede di opposizione all'esecuzione, pur con la rilevante differenza che ciò comporterà, anche in caso di esito vittorioso per il debitore, soltanto una tutela restitutoria delle somme, con il bene ormai venduto.

Peraltro, è al contempo evidente che nessuna tutela vi è per il debitore nella fase che va dall'emanazione dell'ordinanza di vendita sino all'inizio della fase distributiva, periodo che, come noto, può essere anche di durata rilevante.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione in un momento successivo a quello del provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione per fatti sopravvenuti: ad esempio, l'opposizione sarà esperibile sia per far valere un adempimento successivo rispetto al momento dell'esperibilità dell'opposizione nel corso della procedura esecutiva, sia per l'intervenuta risoluzione in sede cognitiva di una controversia di accertamento negativo della pretesa creditoria spiegata in executivis (che non abbia comportato l'integrale caducazione del titolo).

Inoltre, è fatta salva la possibilità per il debitore di proporre l'opposizione all'esecuzione in un momento successivo a quello previsto, deducendo di non aver potuto interporre tempestivamente tale rimedio per causa a sé non imputabile, ovvero per le canoniche circostanze esterne costitute dal caso fortuito e dalla forza maggiore.

Più in generale, tenuto conto che il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per dare luogo all'esecuzione forzata, dovrebbe ritenersi che la carenza di titolo sia in ogni momento rilevabile d'ufficio da parte del Giudice dell'esecuzione (e che, pertanto, il debitore esecutato, pur decaduto dalla possibilità di proporre opposizione all'esecuzione possa sollecitare l'esercizio di tale potere mediante un'istanza ex art. 486 c.p.c.).

In generale, è evidente che prevale una scelta del legislatore in favore della pronta liquidazione del bene, piuttosto che della tutela del debitore esecutato, sul modello dell'esecuzione esattoriale, debitore esecutato che potrà quindi far valere siffatte circostanze con un'autonoma azione di risarcimento dei danni.

Qualora l'opponente non provveda alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria, rinunciando così all'opposizione, il processo non può proseguire, mancando l'instaurazione del rapporto processuale già dinanzi al Giudice dell'esecuzione, né vi è un interesse giuridicamente rilevante della controparte a resistere od a contraddire, poiché non è stata investita della opposizione esecutiva (Cass. III, n. 19160/2014).

Nella prima fase c.d. sommaria dinanzi al Giudice dell'esecuzione lo stesso procederà nelle forme camerali ex art. 185 disp. att. c.p.c. limitandosi, all'esito, a decidere con ordinanza sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e sulla competenza e concedendo termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

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