Richiesta di acquisizione di atti del giudizio penaleInquadramentoL'art. 64-bis disp. att. c.p.p. dispone che, quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto istruttorio. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno dei minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva ed è pendente un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. La stessa norma prevede la trasmissione di altri atti rilevanti del processo penale e per il procedimento civile, tra i quali le ordinanze che dispongono misure cautelari. La formula che segue presuppone che la trasmissione di atti processuali sia chiesta da uno dei soggetti aventi interesse ad utilizzarli come prova in un giudizio civile avente ad oggetto controversie familiari. FormulaTRIBUNALE DI .... PROCEDIMENTO N. .... / .... ISTANZA PER L'ACQUISIZIONE DI ATTI DEL GIUDIZIO PENALE N. .... Il sottoscritto Avv. ...., nella sua qualità di difensore di ...., nel procedimento iscritto al n. ...., dell'anno .... PREMESSO CHE - l’esponente assiste la sig.ra …. nel procedimento pendente presso codesto Ill.mo Tribunale per separazione personale, con addebito di colpa, dal marito sig. …; - la richiesta di separazione si fonda su fatti che rendono la vita coniugale da tempo resasi impossibile per esclusiva responsabilità del detto sig. ….,, resosi autore anche di spiacevoli e ripetuti atti di violenza in danno del coniuge; - per questi fatti la sig.ra …. ha presentato una denuncia-querela con atto in data …. presentato a …. – è pendente procedimento/processo penale n. .... in cui, a carico del menzionato sig. … è stato emesso un provvedimento di ….; - risultano inoltre eseguiti i seguenti atti di polizia giudiziaria: ….; – ai sensi dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., trattasi di atti che il Pubblico Ministero procedente avrebbe dovuto già trasmettere al Giudice civile del giudizio pendente di separazione coniugale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64-bis c.p.p.; – per questi motivi CHIEDE al Tribunale adito di voler richiedere la trasmissione degli atti sopra indicati. Luogo e data .... Firma Avv. .... CommentoL'art. 14, l. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) ha introdotto, nel codice di procedura penale, l’art. 64-bis delle disposizioni di attuazione che ha la finalità di coordinare, in materia di famiglia, i giudizi – spesso coesistenti – di natura civile e penale. Questa norma è stata poi sostituita dall’art.3, comma 2, della L. 2 dicembre 2025, n. 181. Il testo oggi vigente prevede che: “1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice. Allo stesso modo si provvede altresì quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni. |