Trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento di figli minorenni nati fuori dal matrimonio o per la modifica di precedenti determinazioniInquadramentoLa negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, agendo secondo buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza per addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. A partire dal 22 giugno 2022 la negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per disciplinare, sull'accordo delle parti, le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minorenne nato fuori dal matrimonio o per modificare la precedente disciplina. In questo caso, espletata la negoziazione, le intese dei genitori debbono essere trasfuse in un accordo cui deve essere apposta la sottoscrizione di entrambe le parti autenticata dagli avvocati, i quali hanno, altresì, l'onere di certificare che le intese sono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così raggiunto deve essere trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio dell'autorizzazione a seguito della quale l'accordo “tiene conto e produce gli effetti” del corrispondente provvedimento del Tribunale; ove non ritenga di autorizzarlo, oppure se ritenga opportuno ascoltare il minore, il Procuratore della Repubblica invia, entro 5 giorni, gli atti al Presidente del Tribunale che fissa, nei successivi 30 giorni, udienza di comparizione delle parti innanzi a sé. FormulaAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... 1 TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO CONCLUSO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORENNE NATO FUORI DAL MATRIMONIO. I sottoscritti Avv. ..., (C.F..,PEC ..) con Studio in ..., via ...., che assiste nella procedura di negoziazione assistita ... 2, ..., nato a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...) e Avv. ..., (C.F...,PEC ...) con Studio in ..., via ..., che assiste nella procedura di negoziazione assistita ..., ..., nato a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...) 2
PREMESSO CHE - Il sig. ….. e la sig. ra ….., come sopra generalizzati, hanno contratto matrimonio civile in data …., in …., iscritto …. - il nominato sig. …. con atto notarile datato ….. ha riconosciuto, come proprio figlio, ….., nato il …., in …., attribuendogli il proprio cognome: - il detto ….., minorenne, in quanto nato fuori dal matrimonio del genitore con la sig.ra…. ma riconosciuto in costanza di tale matrimonio, è stato inserito nella famiglia del sig. ….e della sig.ra ….., previo consenso del coniuge e dopo l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 252 c.c.3 - il provvedimento autorizzativo dava disposizioni per l'affidamento, il mantenimento e l'educazione del minore; - con sentenza in data ….. il Tribunale di …. ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e ha disposto che il minore venisse affidato al genitore paterno, sig,….; - sono successivamente sorte divergenze in ordine alle modalità dell'affidamento e alla ripartizione delle responsabilità di educazione e istruzione del minore nonché per il rimborso di spese indebitamente anticipate; – per risolvere bonariamente i contrasti, in data ...., .... per il tramite dell'Avv. ...., il sig. …. ha invitato la sig.ra .... a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, l. n. 162/2014; - in data ... le parti hanno sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, e , in esito alla procedura di negoziazione, in data ..., hanno concluso l' accordo che si allega; - sussistono gli estremi affinché il Procuratore della Repubblica autorizzi l'accordo prodotto in originale. Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori, nella loro qualità indicata in epigrafe chiedono che IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - preso atto di quanto sopra e visionati la documentazione allegata, VOGLIA Autorizzare, ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, l'accordo concluso tra ... e ..., in data ...) Luogo e data ... Firma Avv. ... Si depositano: 1) Estratto atto di nascita di ... (figlio); 2) Certificato di residenza di ...; 3) Stato di famiglia di ...; 4) Certificato di residenza di ...; 5) Stato di famiglia di ...; 6) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di ... munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate ; 7) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di ... munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate ; 8) Copia autentica provvedimento del Tribunale di ... /accordo per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. di ... ; 9) Originale/copia convenzione negoziazione assistita . [1] 1. La legge non fissa i criteri di competenza territoriale; può essere utilizzato il criterio di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., ovverosia il luogo di residenza di uno dei genitori. [2] 2. L'attività dell'Avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico, cosicché non è necessario il rilascio di alcun documento attestante il mandato (che, peraltro, non sarebbe “regolamentata” da alcuna norma processuale); alcune Procure della Repubblica richiedono il rilascio di procura, quanto meno nella fase di invio dell'accordo. [3] Nel caso di modifica di precedente provvedimento o accordo. CommentoL'originale dell'accordo con il quale i genitori non coniugati concordano le modalità di affidamento e mantenimento del figlio comune minore di età deve essere inviato al Procuratore della Repubblica per la richiesta di autorizzazione, senza la quale l'accordo non produce effetti. La norma non specifica i criteri di competenza territoriale, cosicché si ritiene che possa utilizzarsi il criterio “generale” dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ovvero il criterio della residenza di uno dei due coniugi. L'accordo deve essere trasmesso , munito della certificazione degli Avvocati, sia dell'autografia delle firme dei rispettivi assistiti, sia della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico con modalità telematiche. Il termine è fissato in 10 giorni dalla conclusione dell'accordo, decorso il quale l'istanza viene considerata, da alcuni, come irricevibile (Linee Guida Procura della Repubblica Tribunale di Milano; contra cfr. Linee guida Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che ritiene il termine meramente ordinatorio, http://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/avvisi/documenti-2016/linee-guida-negoziazione-assistita.pdf); l'irricevibilità dovrebbe comportare, come conseguenza logica, l'impossibilità per il Procuratore della Repubblica di trasmettere gli atti al Presidente per l'attivazione della procedura di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. La norma, non specifica l'eventuale documentazione da allegare per permettere al Procuratore della Repubblica di esercitare il controllo, formale e sostanziale, richiesto dalla norma. L'avvocato dovrebbe dunque consultare, prima del deposito, i siti internet della Procura, del Tribunale o del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo presso l'accordo deve essere depositato per l'autorizzazione. Sulla scorta delle prassi sino a oggi elaborate per la trasmissione degli accordi di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e modifiche, è probabile che le singole Procure richiedano, per esaminare la richiesta di autorizzazione, almeno la certificazione anagrafica di genitori e figlio, nonché le ultime 3 dichiarazione dei redditi dei genitori munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate. La norma non prevede un termine entro il quale il P.M. possa autorizzare o meno l'accordo; per gli accordi di separazione e divorzio, solitamente ciò avviene in un periodo non superiore ai 15 giorni. L'autorizzazione viene, poi, comunicata agli Avvocati sempre in via telematica. L'accordo autorizzato tiene conto e produce gli effetti dei “provvedimenti” di affidamento e determinazione delle modalità di mantenimento del figlio minorenne nato fuori dal matrimonio. Esso è dunque titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca. Ove il P.M. ritenga che l'accordo non abbia rispettato i requisiti formali previsti dalla norma o quelli sostanziali oppure ritenga opportuno ascoltare il minore, trasmette gli atti entro 5 giorni al Presidente del Tribunale per la procedura di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 5, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. Agli accordi per i figli “non matrimoniali” dovrebbero applicarsi le esenzioni dal pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia previste per l'analoga procedura in caso di separazione/divorzio/scioglimento del matrimonio (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018; Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015). |