Trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per disciplinare le modalità di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente o per modificare la precedente disciplina

Alessandro Simeone

Inquadramento

La negoziazione assistita familiare è un procedimento, non contenzioso, con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, agendo secondo buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza per addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. A partire dal 22 giugno 2022 la negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per disciplinare le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato dentro o fuori dal matrimonio o per modificare la precedente disciplina. In questo caso, espletata la negoziazione, le intese dei genitori debbono essere trasfuse in un accordo cui deve essere apposta la sottoscrizione di entrambe le parti autenticata dagli avvocati, i quali hanno, altresì, l'onere di certificare che le intese sono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così raggiunto deve essere trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio dell'autorizzazione a seguito della quale l'accordo “tiene conto e produce gli effetti” del corrispondente provvedimento del Tribunale; ove non ritenga di autorizzarlo, il Procuratore della Repubblica invia, entro 5 giorni, gli atti al Presidente del Tribunale che fissa, nei successivi 30 giorni, udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.

Formula

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... 1

TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO CONCLUSO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.

I sottoscritti

Avv. ..., (C.F..,PEC ..) con Studio in ..., via ... , che assiste nella procedura di negoziazione assistita ... 2, ..., nato a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...)

e

Avv. ..., (C.F. ..,PEC ..) con Studio in ..., via ... , che assiste nella procedura di negoziazione assistita ..., ..., nato a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...) 2

e

Avv. ..., (C.F. ...) con Studio in ..., via ... (n. fax: ...; PEC: ...), che assiste nella procedura di negoziazione assistita ..., ..., nato a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...) [2]

PREMESSO CHE

- ... e ... hanno contratto matrimonio concordatario/civile, in ... (...), in data ...; dall'unione sono nati: ..., a ... (...), in data ..., maggiorenne non economicamente autosufficiente; ..., a ... (...), in data ..., maggiorenne non economicamente autosufficiente 3;4

- i coniugi si sono separati, giusta verbale di separazione personale omologato in data ..., dal Tribunale di ... /sentenza di separazione personale n. ... del Tribunale di ..., passata in giudicato in data ... /accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., in data ... 5;

oppure:

- le parti hanno divorziato giusta sentenza di omologazione n. ..., del Tribunale di ..., passata in giudicato in data ... /sentenza di divorzio n. ... del Tribunale di ..., passata in giudicato in data ... /accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., in data ... 6;

- 7;

- le modalità di contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio ..., erano state determinate con il cennato provvedimento del Tribunale di separazione/divorzio/accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., in data ... 8ma, a seguito di contrasti nell'attuazione del detto provvedimento/accordo si è provveduto, con l'accordo che si allega al presente atto, a concordare modifiche e chiarimenti;

oppure:

- la ricordata convenzione di negoziazione assistita ha condotto ad un accordo che peraltro non ha stabilito la ripartizione tra i coniugi delle modalità e degli oneri di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti; in proposito i sottoscritti sig. … e sig.ra …..hanno concluso, a seguito di procedura di negoziazione, l'accordo che si allega al presente atto; 9

- sussistono gli estremi affinché il Procuratore della Repubblica autorizzi l'accordo prodotto in originale.

Tutto ciò premesso,

i sottoscritti difensori, nella loro qualità indicata in epigrafe chiedono che

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- preso atto di quanto sopra e visionati la documentazione allegata,

VOGLIA

Autorizzare, ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, l'accordo concluso tra ... e ..., in data ... .

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Si depositano:

1) Estratto atto di nascita del figlio; 2) Certificato di residenza di genitore 1; 3) Stato di famiglia di genitore 1; 4) Certificato di residenza di genitore 2 (se partecipante all'accordo); 5) Stato di famiglia di genitore 2 (se partecipante all'accordo); 6) Certificato di residenza di genitore 2 (se partecipante all'accordo); 7) Stato di famiglia di genitore 2 (se partecipante all'accordo); 8) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di genitore 1 munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (se richieste) 10; 9) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di genitore 2 munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (se partecipante all'accordo e se richieste) 11; 10) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del figlio munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (se esistenti e richieste) 12; 11) Copia autentica provvedimento del Tribunale di ... /accordo per la determinazione delle modalità di mantenimento concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. di ... 13; 12) Originale/copia convenzione negoziazione assistita 14.

[1] 1. La legge non fissa specifici criteri di competenza territoriale, cosicché dovranno utilizzarsi quelli generali dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ovvero degli artt. 18/20 c.p.c.: residenza del genitore obbligato oppure luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione cioè residenza del figlio.

[2] 2. L'attività dell'Avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico, cosicché non è necessario il rilascio di alcun documento attestante il mandato (che, peraltro, non sarebbe “regolamentata” da alcuna norma processuale); alcune Procure della Repubblica richiedono il rilascio di procura, quanto meno nella fase di invio dell'accordo al Procuratore della Repubblica.

[3] 3. Indicare le ragioni della non autosufficienza.

[4] 4. Nel caso di modifica di genitori legati da vincolo di coniugio.

[5] 5. Nel caso di genitori separati.

[6] 6. Nel caso di genitori divorziati.

[7] 7. Nel caso di modifiche di precedenti provvedimenti o accordi di separazione/divorzio.

[8] 8. Nel caso di modifiche di precedenti provvedimenti o accordi.

[9] 9. Il mancato deposito dell'istanza entro 10 giorni dalla sua conclusione giustifica, secondo alcune Procure, il provvedimento di irricevibilità.

[10] 10. Alcune Procure richiedono anche il deposito di copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

[11] 11. Vedi nota 10.

[12] 12. Vedi nota 10.

[13] 13. Depositare almeno l'ultimo provvedimento che disciplina le modalità di mantenimento del figlio maggiorenne.

[14] 14. Non sempre richiesta.

Commento

L'accordo con il quale il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente concorda con uno o entrambi i suoi genitori le modalità di contribuzione al proprio mantenimento deve essere inviato con modalità telematiche, al Procuratore della Repubblica per la richiesta di autorizzazione, senza la quale l'accordo non produce effetti. Come per gli altri accordi di negoziazione assistita familiare, le parti possono prevedere patti di trasferimento immobiliare ma solo con effetti obbligatori.

La norma non specifica i criteri di competenza territoriale, cosicché si ritiene che possano utilizzarsi i criteri generali di cui agli artt. 18,20 e 473-bis.51 c.p.c: l'accordo potrà dunque essere trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale nel cui circondario sia residente una delle parti.

L'accordo deve essere trasmesso, con modalità telematiche, munito della certificazione degli Avvocati, sia dell'autografia delle firme dei rispettivi assistiti, sia della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il termine è fissato in 10 giorni dalla conclusione dell'accordo, decorso il quale l'istanza viene considerata, da alcuni, come irricevibile (Linee Guida Procura della Repubblica Tribunale di Milano; contra cfr. Linee guida Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che ritiene il termine meramente ordinatorio, http://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/avvisi/documenti-2016/ linee-guida-negoziazione-assistita.pdf); l'irricevibilità dovrebbe comportare, come conseguenza logica, l'impossibilità per il Procuratore della Repubblica di trasmettere gli atti al Presidente per l'attivazione della procedura di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014.

La norma, non specifica l'eventuale documentazione da allegare per permettere al Procuratore della Repubblica di esercitare il controllo, formale e sostanziale, richiesto. L'avvocato dovrebbe dunque consultare, prima del deposito, i siti internet della Procura, del Tribunale o del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo presso l'accordo deve essere depositato per l'autorizzazione. Sulla scorta delle prassi sino a oggi elaborate per la trasmissione degli accordi di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e modifiche, è probabile che le singole Procure richiedano, per esaminare la richiesta di autorizzazione, almeno la certificazione anagrafica di genitori e figlio, nonché le ultime 3 dichiarazione dei redditi dei genitori munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

La norma non prevede un termine entro il quale il P.M. possa autorizzare o meno l'accordo; per gli accordi di separazione e divorzio, solitamente ciò avviene in un periodo non superiore ai 15 giorni. L'autorizzazione viene, poi, comunicata agli Avvocati (o, quantomeno, all'Avvocato che ha depositato l'istanza).

L'autorizzazione viene comunicata dal Procuratore della Repubblica, con modalità telematiche, a tutti gli Avvocati.

L'accordo autorizzato tiene conto e produce gli effetti dei “provvedimenti” di determinazione delle modalità di mantenimento del figlio. Esso è dunque titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca.

Ove il P.M. ritenga che l'accordo non abbia rispettato i requisiti formali previsti dalla norma o quelli sostanziali trasmette gli atti entro 5 giorni al Presidente del Tribunale per la procedura di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 5, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014.

Agli accordi per i figli maggiorenni dovrebbero applicarsi le esenzioni dal pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia previste per l'analoga procedura in caso di separazione/divorzio/scioglimento dell'unione civile e relative modifiche (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018; Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015).

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