Convenzione di negoziazione assistita “familiare” ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 per la somministrazione degli alimentiInquadramentoLa convenzione di negoziazione assistita familiare è l'accordo sottoscritto dalle parti – con autenticazione della sottoscrizione da parte dei rispettivi difensori – con cui i coniugi si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. A partire dal 22 giugno 2022, la negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., e per la modifica di tali determinazioni. La procedura si distingue dalla negoziazione assistita “generica” ex art. 2, l. n. 162/2014 sia perché non è mai condizione di procedibilità della domanda, sia perché è obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per parte, sia perché l'accordo, successivamente concluso, produce effetti solo se autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Formula
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE (PER LA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI) TRA ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ...,PEC ..) con studio in ...., via ....1 E ...., nata a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ...,PEC ..) con studio in ...., via ....2
PREMESSO CHE
- il sig. ....coniuge/figlio/genitore/ascendente/genero/nuora/suocero/suocera/convivente di fatto ex art. 1, comma 36, l. n. 76/2016/fratello 3 di ....; - il predetto sig. ….versa in notorio stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento per le seguenti ragioni; - vani sono stati i tentativi di reperire una nuova occupazione come risulta dalla documentazione che si produce; - ha ripetutamente richiesto la solidarietà dei prossimi congiunti e parenti, con l'esito negativo che emerge dalle missive in allegato; - è pertanto sato costretto a intraprendere un'iniziativa che conduca a far riconoscere il suo stato di bisogno e il suo diritto a ricevere gli alimenti, come dispone l'art. 438 c.c., – in data ...., .... per il tramite dell'Avv. ...., ha invitato .... .... la sig.ra ….., nella sua qualità di figlia, tenuta alla corresponsione ex art. 433 n. 1) c.c., a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, l. n. 162/20144; – in data ...., per il tramite dell'Avv. .... e ...., per il tramite dell'Avv. .... la sig.ra....ha comunicato di aderire alla procedura di negoziazione 5;
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI ESSERE STATI INFORMATI DAI RISPETTIVI AVVOCATI E, DUNQUE, DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE: – la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza; – è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento; – le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non potranno essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto di quello di cui alla presente convenzione; – i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; – a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili; – l'accordo, eventualmente raggiunto, successivamente al nulla osta del Procuratore della Repubblica di .... 6 produrrà gli effetti e terrà luogo del provvedimento giudiziale che definisce la corresponsione degli alimenti a favore di ..... TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 1. Le parti stipulano una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6, l. n. 162/2014 e si impegnano a cooperare tra di loro in buona fede e con lealtà, tramite l'assistenza dei rispettivi Avvocati. 2. La negoziazione assistita ha ad oggetto la determinazione degli obblighi alimentari di .... e di .... nei confronti di ..... 3. Il termine per l'espletamento della procedura è concordato in .... ( ....) giorni 7, decorrenti dalla data della presente convenzione, prorogabili per ulteriori .... ( ....) giorni solo con il consenso di tutte le parti prima della scadenza del termine originario. 4. Le parti concorderanno tra di loro il numero e la durata dei singoli incontri per ciascuno dei quali sarà redatto verbale sottoscritto dagli avvocati e dalle parti 8. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3, i difensori certificheranno il mancato raggiungimento dell'accordo. 6. Per quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni di legge di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche in l. n. 162/2014, come modificato dall'art. 1, comma 35, l. n. 206/2021. 7. Le parti concordano altresì che 9 : a) si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 c.p.c. – su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. b) L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato: della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; della facoltà di non rendere dichiarazione e della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 249 c.p.c. nonché delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371-ter, commi 3 e 4, c.p.; del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date; delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. c) Le parti dichiarano di essere consapevoli che il verbale redatto e contenente le dichiarazioni dell'informatore farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio ove il giudice lo valuterà ex art. 116, comma 1, c.p.c. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al Giudice. 8. Le parti concordano altresì 10 che ciascun avvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste, ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio con l'efficacia di cui all'art. 2735 c.c. 9. Le parti dichiarano di essere consapevoli che il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c. 10. Lo svolgimento della negoziazione assistita potrà avvenire con modalità telematiche 11. In tal caso, ciascun atto del procedimento sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 11. Ad eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, le parti concordano sin d'ora sullo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. 12. Ai sensi dell'art. 7-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 e su accordo delle parti la presente convenzione viene redatta senza l'utilizzo del modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense 12. Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 2, d.l. n. 132/2014, conv. con modif., in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 2, d.l. n. 132/2014, conv. con modif., in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Luogo e data .... Firma .... [1] [1]La negoziazione assistita familiare prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte; considerata la natura della procedura è stato escluso che l'Avvocato, che sia anche parte, possa “autoassistersi” (Proc. Rep. Tribunale di Palermo 25 marzo 2016). [2] [2]Nulla esclude che la convenzione di negoziazione assistita sia stipulata tra l'alimentando e solo uno dei soggetti tenuti alla prestazione. [3] [3]Inserire il rapporto esistente tra il preteso alimentando e il soggetto tenuto alla prestazione. [4] [4]Inserimento eventuale, giacché la legge non impedisce che la convenzione di negoziazione assistita sia stipulata indipendentemente dal previo invio dell'invito previsto dall'art. 3, d.l. n. 132/2014. [5] [5] La comunicazione può essere prodotta. [6] [6]Sono competenti sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza dell'alimentando sia quello presso il Tribunale del luogo di residenza dell'obbligato. [7] [7]Il termine minimo per l'espletamento della procedura è fissato in giorni 30, ancorché la legge non preveda espressamente alcuna nullità per gli eventuali accordi conclusi prima dello spirare del termine. [8] [8]Eventuale. [9] [9]Clausola eventuale da inserire solo ove le parti decidano di procedere con la c.d. istruttoria stragiudiziale, prevista dagli artt. 4-bis e 4-ter, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 entrambi introdotti dal d.lgs. n. 149/2022. Al di là del tenore letterale della norma, si può ritenere che la clausola possa essere inserita in un successivo addendum alla convenzione originale, avente i medesimi requisiti di forma dell'originaria convenzione di negoziazione assistita. [10] [10]Vedi nota 11. [11] [11]Clausola eventuale da inserire solo ove le parti optino per lo svolgimento della negoziazione assistita con modalità telematica, come indicato nell'art. 2-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Al di là del tenore letterale della norma, si può ritenere che la clausola possa essere inserita in un successivo addendum alla convenzione originale, avente i medesimi requisiti di forma dell'originaria convenzione di negoziazione assistita. [12] [12]Clausola da inserire qualora le parti non optino per l'utilizzo del modello di convenzione di negoziazione assistita “familiare” elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, in applicazione dell'art. 2, comma 7-bis, l. 132/2014 conv., con modif., in l. n. 162/2014 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. CommentoLa negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti cooperano tra di loro in buona fede per la risoluzione “in via amichevole” di una “loro controversia”, onde evitare il giudizio. Per le controversie in materia familiare, il legislatore ha individuato una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, l. n. 162/2014, che si distingue da quella “generica” – di cui agli artt. 2 e ss., d.l. n. 132/2014, conv., con modif., in l. 162/2014 – giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nulla osta costituisce condizione di efficacia dell'accordo eventualmente raggiunto. A partire dal 22 giugno 2022, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 206/2021, la negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per “la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., e per la modifica di tali determinazioni”. La negoziazione familiare può iniziare con l'invio da una parte all'altra dell'invito alla stipula della convenzione. Si tratta di un passaggio eventuale – la cui assenza non determina nullità – cosicché nulla impedisce che le parti possano, ove d'accordo sottoscrivere direttamente la convenzione. Tuttavia, se l'invito è inviato, esso deve rispettare le forme e le condizioni di cui all'art. 4 d.l. n. 132/2014. Deve essere firmato dalla parte e deve contenere l'autentica della firma ad opera del difensore; in mancanza, l'invito è irrituale, non idoneo a produrre effetti (né a costituire valida condizione di procedibilità ove la negoziazione preventiva sia richiesta: Trib. Napoli, XI, 26/09/2024, n. 8192). L'atto di impulso alla negoziazione deve provenire personalmente dalla parte che intende esercitare in giudizio quell'azione che la negoziazione intende evitare, quale procedimento extraprocessuale con finalità deflattiva; pertanto non può essere compiuto dal difensore (Trib. Trieste, 06/05/2024, n. 458: l'invito non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 84 c.p.c. il difensore può compiere in forza della procura alla lite). Con la convenzione di negoziazione assistita familiare le parti assumono l'impegno reciproco a comportarsi in buona fede e con lealtà per raggiungere un accordo. Si tratta dunque di un dovere rafforzato rispetto al generico obbligo di trattare “secondo buona fede e correttezza”. Ovviamente nulla impedisce alle parti di inserire nella convenzione impegni ulteriori e differenti, purché non deroghino agli obblighi principali derivanti dalla sottoscrizione della convenzione secondo il modello legislativamente determinato. La convenzione deve indicare il termine concordato per l'espletamento della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti. In assenza di una nullità espressa, e considerata la finalità della norma, un accordo eventualmente raggiunto prima dello spirare dei trenta giorni dovrebbe essere ritenuto ugualmente valido. A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, durante la procedura di negoziazione assistita le parti possono procedere, se vi è accordo alla c.d. istruzione stragiudiziale mediante l'assunzione di informazioni da parte di soggetti terzi (art. 4-bis) ovvero acquisendo dichiarazioni, aventi valore confessorio nei limiti previsti dall'art. 2735 c.c., sfavorevoli alla parte dichiarante e favorevoli all'altra parte (art. 4-ter). L'avvocato: a) deve sempre informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, anche se non è condizione di procedibilità della domanda; b) certifica l'autografia della sottoscrizione della parte che assiste apposta sulla convenzione di negoziazione assistita; c) ha un obbligo (rafforzato) di comportarsi secondo buona fede e lealtà e con correttezza e trasparenza, tenendo riservate le informazioni ricevute che egli – come la parte che assiste- non potrà utilizzare in giudizio che abbia un oggetto totalmente o parzialmente coincidente con quello della convenzione. Nella convenzione, le parti possono (ma non debbono necessariamente) stabilire le modalità di negoziazione: numero di incontri, modalità di comunicazione, documenti da depositare e scambiarsi. Degli incontri potrà anche essere redatto verbale: scelta consigliata al fine di evitare che informazioni assunte da una parte prima della negoziazione non possano poi essere utilizzate nel corso successivo giudizio. Se all'esito della procedura le parti raggiungono un'intesa, essa dovrà essere trasfusa nell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, nel rispetto di tutti i criteri indicati nell'art. 6, d.l. n. 134/2014, conv. con modif., in l. n. 162/2014. In caso contrario gli avvocati danno atto del fallimento della procedura. L'accordo raggiunto deve essere poi trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta, senza il quale non produce effetti. |