Atto di citazione per la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (art. 192, comma 3, c.c.)inquadramentoL'art. 192 c.c. disciplina gli effetti giuridici dello scioglimento della comunione legale con riguardo alla ricostituzione dei beni che ne erano oggetto in caso di atti unilaterali che ne avevano diminuito il patrimonio. Prevede due ipotesi di rimborso ed una di restituzione preordinate a ricostituire l'esatta consistenza del patrimonio in comunione legale, ai fini della successiva divisione. La seguente formula riguarda la fattispecie descritta nel comma 3 avente ad oggetto l'obbligo di restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... 1 ATTO DI CITAZIONE 2 Per la Sig.ra ...., C.F. ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ...., del foro di ...., C.F. ...., PEC..., giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...., via ...., n. .... - attrice - CONTRO Sig. .... C.F. .... nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., - convenuto - FATTO – L'attrice contraeva matrimonio concordatario con il Sig. .... in data .... instaurandosi ope legis tra di loro il regime di comunione legale dei beni (all. 1); – in costanza di matrimonio coniugi acquistavano un appartamento adibito a casa coniugale (all. 2); – dopo diversi anni i coniugi appuravano che l'appartamento in questione necessitava di opere edilizie di manutenzione straordinaria e ristrutturazione; – i redditi da lavoro percepiti da entrambi erano sufficienti a garantire soltanto il soddisfacimento dei bisogni necessari della famiglia; – l'attrice pertanto mise a disposizione somme di denaro personali, ottenute dalla divisione ereditaria dei defunti genitori (all. 3), per compiere il suddetto intervento edilizio; – i lavori venivano ultimati in data .... e la ditta appaltatrice rilasciava regolare fattura (all. 4) il cui pagamento veniva onorato esclusivamente dall'odierna attrice come si evince dalla quietanza rilasciata dall'appaltatore (all. 5); – successivamente il rapporto coniugale entrava in crisi; – in data .... i coniugi comparivano innanzi al Giudice istruttore del Tribunale di .... il quale, fallito il tentativo di conciliazione, emanava ordinanza con cui autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava le statuizioni accessorie alla separazione (all. 6); – tale ordinanza determinava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi 3. *** Ricostruiti così i fatti, con il presente atto la Sig.ra .... agisce per la restituzione delle somme personali impiegate per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale. DIRITTO L'art. 192, comma 3, c.c. recita “Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”. Dai fatti narrati e dalla documentazione allegata si evince che la sig.ra ha impiegato beni personali per la ristrutturazione di un bene in comunione; ha pertanto diritto alla restituzione (Cass. n. 19454/2012), essendo tale operazione propedeutica e necessaria ai fini della successiva divisione. TANTO CIÒ PREMESSO la Sig.ra, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, CITA Il Sig. .... C.F. ...., nato a .... il .... e residente in .... alla via ...., a comparire il giorno .... ore di rito .... innanzi all'intestato Tribunale di ...., giudice designando, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariisreiectis: a) condannare il Sig. .... a restituire all'attrice la somma di Euro .... impiegata per la manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a casa coniugale, oltre interessi legali in misura di legge fino al soddisfo; b) condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali *** E a tale effetto, la Sig. .... INVITA
il Sig. .... a costituirsi in giudizio nelle forme dell'art. 166 c.p.c. nel termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione sopraindicata, ed a comparire a tale udienza dinanzi al giudice che verrà designato a norma dell'art. 168-bis c.p.c. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed inoltre che, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima declaranda contumacia.
Con riserva di meglio precisare le richieste istruttorie nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale del convenuto Sig. .... sui seguenti capitoli di prova “vero è che .... ”. Produce in copia fotostatica, con riserva di produrre gli originali a semplice richiesta, i seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di matrimonio; 2) copia dell'atto di acquisto dell'immobile adibito a domicilio coniugale; 3) copia della dichiarazione di successione ereditaria; 4) copia della fattura n. .... della ditta ....; 5) copia della quietanza di pagamento; 6) copia dell'ordinanza provvisoria del giudice istruttore. Dichiarazione di valore della controversia: Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione di valore da Euro .... a Euro .... e che all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella misura di Euro ..... Luogo e data .... Firma .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in via .... n. ..... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] [1] La causa rientra nell'ambito dei giudizi ordinari. È competente territorialmente il Tribunale ordinario del luogo della residenza dei coniugi se ancora conviventi. Diversamente si applicano i criteri ordinari di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. [2] [2] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., l'atto di citazione con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che l'atto di citazione deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Rispetto ai soli limiti dimensionali, il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali sono frequenti quelle in materia familiare. [3] [3] Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. novellato dall'art. 2 l. n. 55/2015 “Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”. CommentoL'art. 192, comma 3, c.c. consente a ciascun coniuge di richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune. L'espressione «patrimonio personale» allude esclusivamente alla massa dei beni personali elencati nell'art. 179 c.c. Sul punto si ricorda che la S.C., nella sentenza n. 19454/2012, ha precisato che l'art. 192, comma 3, c.c., ammette la restituzione solo degli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di un immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma 1, c.c. secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. Un aspetto di peculiare importanza su questa problematica è stato affrontato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3141/1992, ove, dopo aver premesso che la costruzione realizzata durante il matrimonio su suolo di proprietà di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione, a titolo originario e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lettera b), c.c., precisa che quando la costruzione sia stata eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge con impiego di denaro comune, il coniuge che si è giovato dell'accessione sarà tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione a norma dell'art. 192, comma 1, mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge, a quest'ultimo spetterà il diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c. (il principio di diritto sarà poi confermato dalle S.U. nella sentenza Cass. S.U., n. 651/1996 e diventerà ius receptum venendo confermato in tutte le successive pronunce ove verrà pronunciata la prevalenza della disciplina dell'accessione di immobili costruiti sul terreno di proprietà esclusiva di un coniuge sull'acquisto di beni in comunione legale ex art. 177 c.c.; principio confermato infatti da Trib. Bologna 7 gennaio 2020 e Cass., ord. 4794/2020). L'art. 192, comma 3, c.c. consente esclusivamente la restituzione di somme di denaro, non anche il rimborso di prestazioni di facere eseguite personalmente dal coniuge per i suddetti beni, come avviene nel caso del muratore che abbia prestato la propria opera per la ristrutturazione, manutenzione dell'immobile in comunione legale. La restituzione costituisce obbligo di valuta, attenendo ad un'obbligazione pecuniaria. La restituzione, come i rimborsi, si esegue subito dopo lo scioglimento della comunione legale per consentire le successive operazioni di divisione, salvo che il giudice vi acconsenta in un momento antecedente. L'intervento giudiziale può essere richiesto da un coniuge, per preservare l'integrità del suo patrimonio, in ipotesi di improvvisa appropriazione di somme da parte dell'altro, che lasci presumere la volontà di non adempiere agli obblighi di restituzione, oppure di investimenti di rilevanti di somme di denaro personali per i beni comuni, da cui possa derivare l'incapienza del patrimonio personale del coniuge disponente, con conseguente aggressione da parte dei suoi creditori anche sulla quota di patrimonio comune che spetterebbe all'altro coniuge dopo il compimento delle operazioni di divisione. Una volta accertato il credito di un coniuge alla restituzione di somme personali, questi può chiedere di prelevare beni della comunione legale sino alla concorrenza del proprio credito. Tale risultato si può ottenere o escludendo beni intestati esclusivamente al coniuge creditore dalla massa oggetto di comunione legale (fino alla concorrenza del credito), o conseguendo in proprietà esclusiva beni della comunione legale intestati all'altro coniuge o ad entrambi, il cui valore sia pari all'ammontare del credito. In caso di dissenso sui beni da prelevare, l'ultimo comma dell'art. 192 stabilisce che il prelievo si effettui dapprima sul denaro, quindi sui beni mobili ed infine sugli immobili, rimettendo in ogni caso al giudice la soluzione della controversia. In materia la S.C. ha chiarito, con la sentenza n. 18564/2004, che i rimborsi e le restituzioni si effettuano solo al momento della divisione del patrimonio in comunione per cui, sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni continua ad amministrarli, senza che lui o l'altro coniuge possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite. Prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza, l'autorizzazione del giudice ad eseguire rimborsi e restituzioni in un momento anteriore può essere concessa solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli. Trattandosi di diritto di credito, l'azione deve essere esperita prima che il diritto di credito si prescriva. A tal proposito è stato precisato dalla Cassazione che “In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione “de residuo” non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato” (Cass. n. 32212/2022). La Corte di cassazione ha precisato che allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma 1, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi (Cass. II, n. 20066/2023: in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio). Conforme Cass. n. 19454. Inoltre si è anche affermato che in caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari (Cass. II, ord. n. 17765/2023). L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi (Cass. III, ord. n. 4909/2023). |