Note scritte di precisazione delle conclusioni nel procedimento di separazione/divorzio contenziosoInquadramentoNel procedimento di divorzio contenzioso e in quello di separazione giudiziale (instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022), esaurita la fase di istruzione, il giudice istruttore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione. Contestualmente assegna alle parti un primo termine, non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni. Un successivo termine, non superiore a trenta giorni, prima dell'udienza è assegnato per il deposito delle comparse conclusionali e un ultimo termine, non superiore a quindici giorni prima dell'udienza, è assegnato per le note di replica. FormulaTRIBUNALE DI .... NOTA SCRITTA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI [1] Per il ricorrente Sig. ...., come generalizzato in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. ...., che lo rappresenta e difende per procura in atti (non occorre una nuova procura, a meno che non vi sia un mutamento di difensore) IN CAUSA CONTRO La Sig.ra ...., come generalizzata in atti, costituita in giudizio con l'Avv. ...., -convenuta- Richiamato quanto già in atti chiesto e dedotto, ritenuta provata la domanda così formula le proprie CONCLUSIONI Piaccia all'ill.mo Tribunale ....: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra ...., in data ...., in ...., per essere trascorso il tempo di protratta separazione di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 898/1070; rigettare la domanda di controparte diretta alla fissazione di un assegno da corrispondere mensilmente alla sig.ra .... In subordine ..... Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Luogo e data .... Firma .... [1]Il rito unificato in materia di stato delle persone, famiglia e minori prevede che le conclusioni siano formulate a mezzo di un atto depositato fuori udienza ed entro un termine che è il primo di tre momenti successivi entro i quali le parti ultimano le loro difese prima della rimessione in decisione. Il primo termine assegnato alle parti ha lo scopo di far loro precisare le conclusioni mediante deposito telematico di un atto scritto: quelle conclusioni che, nella disciplina anteriore alla riforma del processo, dovevano essere indicate davanti al giudice istruttore. CommentoLe note scritte da depositarsi entro il primo dei termini assegnati dal giudice relatore (se non è stata esperita istruttoria) o istruttore (se sono state assunte prove) consente la sola precisazione delle conclusioni. Non sono pertanto ammesse domande nuove né modifiche tali da comportare la novità delle domande già proposte. Al riguardo si ripropongono le questioni sorte vigente la normativa precedente riguardanti le istanze da qualificare come inammissibili per la loro novità ed i limiti sino ai quali sono consentite le modificazioni. Sono utilizzabili le acquisizioni raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento al giudizio ordinario di cognizione. La precisazione consiste in un'esplicitazione o in un chiarimento di quanto già racchiuso nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comportano modifica dell'oggetto, mediato o immediato, della domanda, né delle eccezioni in senso stretto già formulate. La modifica rappresenta un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, anche con l'allegazione di fatti nuovi, purché, anche in questo caso, non vi sia mutamento della domanda. Con la nota di precisazione delle conclusioni non può essere dedotta per la prima volta la domanda di addebito (nel giudizio di separazione personale), né mutati i fatti dedotti a sostegno della richiesta di divorzio: né può essere introdotta per la prima volta una domanda di assegno di mantenimento in precedenza non formulata (Cass. I, n. 7599/2011). Possono invece essere modificate le domande in relazione alle quali il giudice ha poteri decisori d'ufficio, senza essere vincolato alle richieste delle parti. Ci si riferisce alle domande relative ai figli minori, di natura personale (affidamento e regime dello stesso) e patrimoniale (contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non affidatario o collocatario). Quale conseguenza di una modifica della domanda di affidamento o collocazione del minore, potrà dedursi per la prima volta in causa la richiesta di assegnazione della casa coniugale, che rappresenta uno strumento a garanzia dei diritti della prole stessa. L'art. 473-bis.19 consente infatti la proposizione di domande nuove e la deduzione di nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e nuove domande di contributo economico se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.Il termine per il deposito è assegnato ad entrambe le parti ed è perentorio. Infatti, nell'arco di tempo assegnato decorrono i termini utili per il secondo e il terzo deposito difensivo. |