Comparsadicostituzioneerispostanelgiudiziodiprelevamentodibenimobili (art. 195 c.c.)InquadramentoL'art. 195 c.c., accorda ai coniugi (o ai loro eredi) il diritto di prelevare e ritenere per sé i beni mobili personali che non sono ricaduti in comunione legale. Se non si fornisce la prova della proprietà personale dei beni mobili, scatta la presunzione di appartenenza alla comunione legale, con i conseguenti risvolti applicativi durante la divisione (se il bene non può essere comodamente diviso in natura, verrà attribuito in proprietà ad uno dei coniugi, su loro accordo o nella sentenza del Giudice, ed il coniuge assegnatario verserà all'altro un conguaglio corrispondente alla quota di metà del valore del bene). La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... 1 R.G.A.C. ... Giudice dr. ... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 2 Nel giudizio iscritto al n. ... del R.G.A.C. dell'anno ... innanzi al Giudice designato dr. ..., per: Sig. ..., nato a ... il ..., residente in ..., via ... C.F. ..., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (o a margine del presente atto), dall'Avv. ... (C.F. ... PEC ... ), presso lo studio del quale in ..., via ... è elettivamente domiciliato, - convenuto - CONTRO Sig.ra ..., nata a ... il ..., residente in ..., via ... C.F. ... rappresentata e difesa dall'Avv. ...; - attrice - FATTO Con atto di citazione notificato in data ... la Sig.ra ... conveniva innanzi l'intestata autorità giudiziaria il Sig. ... al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “a) previo accertamento che le n. 350.000 azioni della ... s.p.a. rinvenute nell'appartamento adibito a casa coniugale rientrano in comunione legale, condannare il Sig. ... a consegnarne la metà all'attrice; b) condannare il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”. A sostegno l'attrice deduceva: - di aver contratto matrimonio concordatario con il Sig. ... in data ... instaurandosi ope legis tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni; - che in costanza di matrimonio i coniugi non avevano acquistato beni in comunione legale; abitavano infatti in un appartamento messo a disposizione della famiglia del Sig. ... ed usavano due autovetture intestate esclusivamente a quest'ultimo; ciascuno dei due avevo acquistato per conto proprio arredi e beni mobili personali di scarso valore; - che dopo alcuni anni di serena convivenza, il rapporto coniugale si era incrinato, tant'è che ella aveva lasciato la casa coniugale trasferendosi dai genitori ed aveva presentato ricorso per separazione giudiziale dal marito; - che in data ... i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di ... il quale, fallito il tentativo di conciliazione, aveva emanato l'ordinanza, con cui li aveva autorizzati a vivere separati e disposto le statuizioni accessorie alla separazione; - che da tale momento si era sciolta la comunione legale tra i coniugi; - che ella aveva avuto un incontro con il marito per regolare amichevolmente i loro rapporti patrimoniali, non avendo ritenuto necessario avviare il giudizio di divisione della comunione legale, attesa la limitatezza dei beni che ne facevano parte; - che in occasione di una ricognizione presso il domicilio coniugale, al fine di recuperare propri effetti personali, aveva rinvenuto n. 350.000 azioni della ... s.p.a. nota società che opera nel settore immobiliare, di cui aveva chiesto conto al marito, il quale aveva riferito che gli furono donate dal padre; - che tale affermazione è meramente apodittica, priva di riscontri, per cui, in assenza di prova certa e documentata dell'acquisto a titolo personale delle suddette azioni, opera la presunzione di appartenenza alla comunione sancita dall'art. 195 c.c. *** Tutto ciò premesso, con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Sig. ... impugnando e contestando integralmente la domanda avversaria, di cui chiede il rigetto perché totalmente infondata in fatto ed in diritto per le seguenti ragioni. DIRITTO La presunzione di appartenenza dei beni alla comunione legale, sancita dall'art. 195 c.c., non opera se uno dei coniugi prova la proprietà esclusiva dei beni mobili rinvenuti in disponibilità materiale dei coniugi. Tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni semplici. Orbene, il padre del comparente, Sig. ..., è un noto costruttore edile; risultava, già prima del matrimonio del figlio, titolare, insieme ad altro socio, delle azioni di una società immobiliare, denominata ..., il cui patrimonio era costituito da oltre 300 appartamenti ... nella città di ... e di cui l'intero capitale sociale finiva con l'appartenere alla sua famiglia. La predetta società aveva emesso delle obbligazioni offerte in opzione ai due soci; parte di tali obbligazioni venivano trasferite da ... al figlio ..., che le aveva permutate con le 350.000 azioni rinvenute dall'attrice nella casa coniugale. Tali circostanze erano ben note all'odierna attrice, la quale era ben consapevole del fatto che stava per unirsi in matrimonio col figlio di uno degli imprenditori più ricchi ed influenti della città. La Sig.ra ... non può revocare in dubbio che le azioni rinvenute gli erano state donate dal padre, sia perché riguardano la società di cui quest'ultimo è uno dei contitolari, sia perché ne' il comparente, impiegato presso la società ..., da cui percepisce lo stipendio mensile di Euro ..., come si evince dalla busta paga e dal CUD che si allegano (all. 1 e 2), né tantomeno la moglie, casalinga, avrebbero mai avuto la possibilità economica di acquistarle con mezzi propri. L'unica spiegazione possibile per giustificare il possesso di tali azioni è che siano provenute da una donazione paterna. Tanto ciò considerato, la scrivente difesa rassegna le seguenti conclusioni. VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) rigettare la domanda avversaria; 2) condannare l'attrice al rimborso delle spese di giudizio. Con riserva di meglio precisare le richieste istruttorie nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. si chiede espletarsi interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze “vero che ... ”. Si producono i seguenti documenti in copia con riserva di esibirli in originale: copia dell'atto di citazione notificato; copia della visura camerale della società ... s.p.a.; copia dell'ultima busta paga del Sig. ...; copia del CUD del Sig. .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. La causa rientra nell'ambito dei giudizi ordinari di cognizione. Si applicano gli ordinari criteri di competenza di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. [2] 2. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art.6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note. CommentoL'art. 195 c.c., detta una norma propedeutica alla divisione della comunione legale; infatti, prima di formare la massa da dividere in due lotti di pari entità di valore, ciascun coniuge ha il diritto di prelevare e ritenere per sé i beni mobili che rientrano tra i suoi beni personali, o in virtù di acquisti compiuti durante il matrimonio che non ricadono in comunione legale o per successione o donazione; solo dopo il compimento di questa operazione preliminare, si formerà la massa patrimoniale da dividere in due lotti di egual valore. Laddove sorga una controversia tra i coniugi sulla proprietà comune o esclusiva di alcuni beni mobili, il cpv. dell'art. 195 c.c., stabilisce la “presunzione di appartenenza” dei suddetti beni alla comunione legale. Testualmente il diritto di prelevamento è limitato dall'art. 195 c.c., ai soli beni mobili che appartenevano ai coniugi prima della comunione (quindi prima del matrimonio che instaura la comunione legale, e che corrispondono ai beni personali di cui alla lett. a) dell'art. 179 c.c.) o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione (che corrispondono alla lett. b) dell'art. 179 c.c.); ma la dottrina prevalente, sul presupposto che non sussiste alcuna valida ragione che possa giustificare la discriminazione operata dal legislatore sulla tipologia di beni personali, sostiene che la presunzione di appartenenza alla comunione legale operi con riguardo a tutti i beni descritti nelle lett. da c) ad f) dell'art. 179 c.c., rinvenuti nella disponibilità materiale dei coniugi al momento dello scioglimento della comunione, salva la prova della proprietà esclusiva. Si pensi ad una somma di denaro accreditata in favore di un solo coniuge per risarcimento del danno o per trattamento pensionistico su un conto corrente cointestato ove entrambi versano somme di denaro. Nel momento dello scioglimento della comunione, la liquidità sussistente sul conto risente appunto dei versamenti eseguiti nel corso del tempo da entrambi i coniugi e non ancora consumati; e pertanto deve presumersi che tale denaro appartenga ed entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 195, c.c. ove il coniuge che rivendichi la titolarità esclusiva di una parte di tali somme non provi la natura e la causale degli accrediti in suo favore eseguiti). Cass. II, n. 20066/2023 ha affermato che ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all'art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro e, quindi, il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo scioglimento della comunione tra i coniugi esige che sia data la prova non solo dell'origine personale del denaro, ma anche che esso sia stato conservato e non utilizzato per i bisogni della famiglia. Occupandosi di un conflitto tra coniugi circa l'accertamento della proprietà individuale o comune di titoli azionari nell'ambito di un procedimento di separazione personale, la S.C. di Cassazione ha avuto modo in sentenza n. 7437/1994 di illustrare in modo esaustivo la funzione dell'istituto, schierandosi con la dottrina maggioritaria nell'offrirne un'interpretazione estensiva dalla quale ha ricevuto un principio generale in materia di comunione legale, che trova applicazione a tutti i conflitti tra i coniugi aventi ad oggetto la proprietà di beni mobili. La S.C., in particolare, precisa che la presunzione di cui all'art. 195 c.c., non richiede una prova qualificata, essendo sufficiente una prova libera, anche per testimoni o per presunzioni. Sulla vocazione generalista della presunzione di appartenenza, che trova applicazione per tutte le categorie di beni mobili descritte negli artt. 179 c.c., e che deve essere superata mediante prova che il bene mobile rientri tra i beni personali del coniuge che lo rivendica (principio confermato da Cass. n. 7372/2003 secondo cui “Una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, va escluso che continui a sussistere, a vantaggio dei terzi, una generale presunzione di comunione relativa ai beni che sono nella disponibilità esclusiva di uno di essi che non sia in grado di dimostrare con atto di data certa la proprietà individuale. Occorre infatti distinguere la presunzione di comproprietà posta dall'art. 195 c.c., che riflette i rapporti tra i coniugi, dalla presunzione posta dall'art. 197 c.c., che riguarda l'interesse dei terzi a non vedersi pregiudicata la possibilità di avvalersi degli effetti della presunzione medesima dall'avvenuto scioglimento della comunione rimesso alla esclusiva volontà dei coniugi ed attuato con il prelevamento effettuato da ciascuno di essi. Invero tra i coniugi il prelevamento dei beni effettuato da uno di essi sancisce il superamento della presunzione di comunione solo se avvenuto in accordo con l'altro, mentre nei riguardi dei terzi la presunzione di comproprietà dei beni non può continuare ad essere riferita a tutti i beni nell'esclusiva disponibilità del coniuge separato che li possiede, per il solo fatto che questi non sia in grado di dimostrarne la proprietà esclusiva con atto di data certa. Pertanto, il terzo che voglia avvalersi della presunzione di proprietà comune dei beni mobili non registrati, prelevati da uno dei coniugi a seguito di separazione personale e divisione del patrimonio, per potersi avvalere della presunzione stabilita dall'art. 197 c.c., deve dimostrare che il bene in contestazione sia stato acquistato in un momento anteriore allo scioglimento della comunione stessa”; in tal senso anche, cfr. in giur. di merito App. Milano 24 maggio 1991, che ha affermato il principio per cui si può accertare che un bene sia intrinsecamente di uso personale o funzionale all'esercizio della professione del coniuge soltanto valutando il caso concreto, tenuto conto della persona e della professione dei singoli coniugi (nell'occasione è stato statuito che una collezione di minerali, realizzata dal coniuge in costanza di comunione legale in parte con rinvenimenti in occasione di escursioni in zone di interesse geologico, in parte con acquisti in negozi specializzati, costituisse bene «di uso strettamente personale» del coniuge, appassionato collezionista del settore). Quanto riferito in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. |