Convenzione di negoziazione assistita in materia di famigliaInquadramentoLa formula ha ad oggetto una convenzione di negoziazione assistita da Avvocati in materia di divorzio. Essa contiene una pattuizione avente ad oggetto un trasferimento immobiliare tra le parti.
FormulaConvenzione di negoziazione assistita da avvocati 1 Art. 6, d.l. n. 132/2024 (conv. in L. n. 162/2014) SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO I sottoscritti, Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ... con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura .... e Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ... con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura ...
Premessa
Gli istanti hanno contratto matrimonio con rito Civile/Concordatario, in data ..., nel Comune di ..., con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ... al n. ..., anno ..., reg. ..., parte ..., serie .... I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione legale/separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati i seguenti figli .... La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in ..., nell'immobile di proprietà di .... Tra le parti è intervenuta separazione legale giusta: separazione consensuale, omologata con decreto del ... /sentenza di separazione del ..., passata in giudicato in data ... /accordo di negoziazione assistita del ..., autorizzato (o con nullaosta rilasciato) dalla Procura in data ... /accordo concluso davanti all'ufficiale dello Stato civile di ..., del .... Successivamente alla separazione non è intervenuta riconciliazione ed è trascorso il tempo previsto dalla legge per accedere alla conclusione del matrimonio mediante divorzio. In data …. Le parti, come sopra identificate e generalizzate, hanno concluso una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 d.l. 132/2014, come conv. in l. n. 162/2014 per addivenire a un divorzio consensuale con contestuale sistemazione dei loro rapporti patrimoniali. All'esito delle trattive con l'assistenza degli Avvocati le parti sono pervenute al seguente accordo di divorzio. Unitamente alle clausole relative alla regolamentazione dei rapporti personali, le parti hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immobiliare indicato a seguire ACCORDO raggiunto all'esito della negoziazione assistita. (CLAUSOLE DELL'ACCORDO) In particolare, patto patrimoniale. Luogo e data ... Sottoscrizioni dei coniugi ... Firma Avvocati ... [1] 1. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. Gli Avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. CommentoIl d.l. n. 132/2014 (convertito in legge dalla l. n. 162/2014) ha introdotto nel sistema giuridico italiano alcune misure di degiurisdizionalizzazione intese ad introdurre strumenti giuridici di composizione delle controversie alternativi al servizio pubblico di giustizia ordinario con la finalità di raggiungere soluzioni extragiudiziali. Le misure alternative alla giurisdizione hanno interessato anche una parte di contenzioso del diritto di famiglia per quanto riguarda le procedure, in particolare, di separazione consensuale e di divorzio congiunto. La disciplina, in tempi recenti, è stata arricchita – in senso ampliativo – dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia). Elemento centrale – e innovativo – in questo ambito è la “convenzione di negoziazione assistita da Avvocati”: trattasi di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di Avvocati. La Convenzione di negoziazione assistita da Avvocati può essere utilizzata per le soluzioni pattizie di controversie in tema di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti. Le convenzioni possono anche ospitare accordi conclusi dai coniugi per trasferimenti immobiliari: la modifica introdotta dalla Riforma Cartabia chiarisce che detti patti hanno natura obbligatoria. Come chiarito dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, “Il comma 3 dell'art. 6 è stato modificato da tale provvedimento di riforma processuale al fine di chiarire che gli eventuali patti contenenti trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi di negoziazione assistita indicati nel comma stesso, hanno effetti obbligatori”. Trattasi di norma di chiarimento che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. n. 197/2022, ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Il trasferimento di beni immobili richiede, per la sua opponibilità ai terzi, la trascrizione nel registri immobiliari; la trascrizione è eseguita se sussistono i presupposti che la legge richiede al riguardo, tra i quali l’attestazione della conformità dei dati catastali alle risultanze dei registri (Trib. Napoli 29/1/2016, Foro it., nota di Cardinale); l’atto pubblico o, in alternativa, l’atto privato con le sottoscrizioni dei contraenti autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Poiché la negoziazione assistita ha per protagonisti oltre alle parti dirette interessate, i loro difensori, è sorta questione di stabilire se questi ultimi abbiano il potere certificativo e il potere di autenticazione pretesi per la trascrizione della negoziazione contenente un atto di disposizione su beni immobili. Il principio generale cui far capo in questa materia è nel senso che la disciplina dettata dall’art. 6 d.l. 132/2014, per il quale i patti di trasferimento immobiliare contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori (e tengono luogo del provvedimento giudiziale corrispondente), va coordinata con quella di cui all’art. 5, terzo comma, stesso d.l, secondo cui la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarla (Cass. II, n. 1202/2020; Corte appello Trieste 6/6/2017). Né la riforma processuale introdotta dal d.lgs. 149/2022 né il correttivo ex d.lgs. 164/2024 hanno chiarito se i difensori della negoziazione assistita possano essere considerati “pubblici ufficiali autorizzati” alla certificazione e all’autenticazione. Le posizioni assunte dalla giurisprudenza sono difformi. Il Tribunale di Genova ha affermato che il verbale di accordo negoziato non può essere equiparato in tutto e per tutto al verbale giudiziale e che pertanto l’autenticazione delle sottoscrizioni è riservata al notaio. Per il Tribunale di Roma, sez. V, 17/3/2017, l’avvocato della parte è l’unico soggetto abilitato ad autenticare l’accordo raggiunto dai coniugi con la certificazione delle firme, proprio per l’equipollenza stabilita dalla legge tra il verbale di accordo e il provvedimento giudiziale. Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Pordenone, 17/3/2017, Dir. e giust. 20/3/2017. Contra si è pronunciata la ricordata Corte app. Trieste 6/6/2017, per la quale la normativa vigente non attribuisce all’avvocato un potere certificativo per attività di carattere privato. Più persuasiva appare la decisione del Tribunale di Venezia, I, 21/11/2017, per il quale la certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi resa dai rispettivi avvocati è funzionale alla trascrizione dello stesso nell’Archivio dello Stato civile e all’annotazione a margine dell’atto di nascita e dell’atto di matrimonio, non invece alla trascrizione dell’accordo nei registri immobiliari. L’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall’art. 6 d.l. 132/2014 riguarda solamente i contenuti tipici dei provvedimenti citati; non riguarda, pertanto, quelle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico, che certamente le parti possono prevedere a latere e inserire nei verbali d’udienza. Ove i coniugi, dunque, intendano aggiungere delle pattuizioni atipiche, è necessario rispettare le forme stabilite per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam e sia ai fini della trascrizione (Dir. fam. e pers., (II), 2018, 3, I, 963). |