Memoria di replica ex art. 473-bis.28 c.p.c. nel procedimento di divorzioInquadramentoPer i procedimenti in materia di stato delle persone, di famiglia e di minori instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile) le memorie difensive che nel giudizio ordinario di cognizione erano previste dall'art. 183 c.p.c. per la fase di trattazione sono posticipate alla fase che precede la fase di decisione. Esaurita l'istruzione o quando la causa è pronta per essere decisa, il giudice assegna alle parti tre termini, a decorrenza successiva, per il deposito di un atto contenente la precisazione delle conclusioni, il deposito della comparsa conclusionale e il deposito di una memoria di replica. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... MEMORIA DI REPLICA AI SENSI DELL'ART. 473- BIS.28, primo comma, lett. c), C.P.C. 1 NEL PROCEDIMENTO N. ...., In favore di ...., come in atti generalizzata/o rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. .... CONTRO .... (nome e cognome, C.F. ....), rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. ..... Con la presente memoria parte ricorrente conferma quanto già rappresentato nella comparsa conclusionale, impugna e contesta quando dedotto e argomentato nella comparsa conclusionale e al riguardo OSSERVA Erroneamente controparte asserisce che il teste ..... Il richiamo all'art. .... non è conferente in quanto ..... ....; Tanto premesso, si confermano le già formulate conclusioni che per chiarezza di seguito si trascrivono: Voglia l'ill.mo Tribunale .... Con osservanza. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1] [1] La memoria di replica deve essere depositata entro i quindici giorni prima dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione. CommentoLa memoria di replica segue, nel procedimento con rito unificato per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia, al deposito di due atti di parte con i quali sono dapprima precisate le conclusioni, per mezzo di note scritte, e sono poi consegnate le comparse conclusionali. La memoria di replica corrisponde, nel processo innovato, all'atto già disciplinato dall'art. 190primo comma, seconda parte c.p.c. Con riguardo alla vecchia normativa e con riferimento all'ordinanza pronunciata dal giudice per invitare le parti ad argomentare in tema di competenza Cass. lav., ord. n. 11711/2023 ha affermato che l'assegnazione di termini “sfalsati” (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, rende nulla l'ordinanza perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio. Ripetutamente la giurisprudenza ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (v. ad es. Cass. I, ord. n. 838/2023). Possono ancora avere interesse, nel sistema normativo mutato dalla l. n. 149/2022, i seguenti principi enunciati dalla giurisprudenza. La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato (Cass. III, ord. n. 34651/2025). Conforme Cass. n. 34861/2022. Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione (Cass. III, ord. n. 3253/2024). La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa (Cass. III, ord. n. 32016/2024). |