Comparsa di intervento volontario del terzo

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

L'art. 473-bis.20 c.p.c. consente l'intervento volontario del terzo nella controversia in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia. Tale intervento è effettuato con le modalità previste per la costituzione del convenuto e non oltre il termine fissato al convenuto per detta costituzione, salvo che il terzo debba comparire per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Fatta eccezione per questa fattispecie particolare di intervento dovuto, si è dubitato dell'ammissibilità di un intervento volontario negli specifici giudizi di separazione coniugale e di divorzio, atteso lo stretto riferimento della materia che ne costituisce l'oggetto alle sole persone dei coniugi. In proposito, né la normativa sulla separazione né quella sul divorzio prevedevano la possibilità di un intervento del terzo.

Formula

COMPARSA DI INTERVENTO VOLONTARIO DEL TERZO

TRIBUNALE DI ....

ATTO DI INTERVENTO VOLONTARIO

(ARTT. 105, 473-BIS.16, 473-BIS.20 C.P.C.)

NEL PROCEDIMENTO CIVILE N. R.G. .... GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. ....

PROMOSSO DA

...., costituito con l'Avv. ...., del Foro di ...., ricorrente;

E

...., in giudizio con l'Avv. ...., resistente

Si costituisce a titolo di intervento volontario il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., cittadino italiano, rappresentato dall'Avv. ...., del Foro di ...., per mandato in calce, per il presente procedimento domiciliato presso lo scrivente difensore nello studio sito in .... (fax ...., PEC ....) [1].

PREMESSO CHE

– il Sig. .... con ricorso notificato il .... ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di .... la Sig.ra .... per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

– la convenuta, con comparsa di risposta depositata in data ...., ha eccepito l'infondatezza della domanda sostenendo che ....;

– il Sig. ...., per il tramite dello scrivente legale, con la presente comparsa, interviene nel predetto giudizio per far valere nei confronti sia del ricorrente, sia della convenuta il suo diritto di ....;

(chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto)

QUANTO SOPRA PREMESSO

il Sig. ...., come in atti rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale di ...., nella persona del G.I. Dott. .... voglia ammettere il suo intervento e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare che .... e condannare .... oltre alle spese del presente giudizio.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: ....

Indica a testi i signori ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]1. L'art. 125 c.p.c. fa obbligo al difensore di indicare nella comparsa il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sanziona l'omessa indicazione del numero di fax con l'aumento della metà del contributo unificato. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

Commento

La dottrina afferma concordemente che la legittimazione alle azioni di separazione personale e di divorzio spetta esclusivamente ai coniugi, trattandosi di esercitare un diritto potestativo personalissimo, intrasmissibile ai terzi (v. ad esempio, Pagliani, Codice della famiglia, Milano, 2022, 826). L'esclusione è riferita anche agli stretti congiunti ed agli eventuali rappresentanti, non abilitati a compiere gli atti riservati ai coniugi, quali la comparizione personale in udienza. In giurisprudenza è stata riconosciuta legittimazione a stare in giudizio agli eredi con riguardo agli aspetti economici connessi alla domanda di divorzio già entrati nel patrimonio del loro dante causa (Cass. n. 10065/2003). Si è trattato, però, di una situazione nella quale colui che subentra esercita il medesimo diritto che spettava al soggetto deceduto e reso oggetto di successione.

Più pertinente al tema è la pronuncia di Cass. I, n. 4296/2012, per la quale nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisce per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento. Come è possibile desumere dalla pronuncia, sul rigore dei principi hanno prevalso le ragioni di tutela sostanziale degli interessi in gioco, ritenuti meritevoli di speciale protezione.

Un caso particolare di negato intervento è stato individuato da Cass. 1, n. 22081/2009: “L'art. 1, comma primo, della l. n. 64/2006, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.”.

Con riferimento alla medesima situazione aveva invece ammesso l'intervento il Trib. Firenze 22 aprile 2006 (in Il Merito, speciale, fasc. 2, 14): “Secondo l'attuale disposto dell'art. 155, c.c., come modificato dalla legge n. 54/2006 (c.d. Legge sull'affidamento condiviso), costituisce esplicitamente oggetto del giudizio di separazione dei coniugi il diritto del minore al mantenimento di rapporti significativi da parte del figlio non solo con i genitori, ma anche con gli «ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale». Deve pertanto ritenersi ammissibile nell'ambito di detto giudizio l'intervento degli ascendenti quali portatori di un proprio interesse quello al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, di rilievo costituzionale, in base agli artt. 2 e 29 Cost., e come tale meritevole di protezione giuridica per sostenere le ragioni fatte valere da una delle parti per l'attuazione del corrispondente e convergente diritto del minore. Costituisce, del resto, interesse degli ascendenti impedire altresì che si ripercuotano negativamente nella propria sfera giuridica, quale effetto riflesso del mancato riconoscimento del corrispondente diritto dei minori, conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (che è quanto caratterizza l'intervento adesivo dipendente”.

Più recentemente Cass. I, ord. n. 2344/2023 ha affermato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale della quale è chiesta la restituzione; il suo intervento è adesivo dipendente perché il genitore assegnatario acquista un diritto personale di godimento, sì che il figlio può partecipare al procedimento ma non anche proporre reclamo avverso al provvedimento che accoglie la domanda di revoca.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario