Comparsadicostituzioneerispostanelgiudiziodiripetizionedelvaloredibenimobili (art. 196, c.c.).InquadramentoL'art. 196, c.c., accorda a ciascun coniuge il diritto alla ripetizione del valore dei beni mobili non rinvenuti, nel momento della divisione della comunione legale, qualora i coniugi (o i loro eredi) non possano esercitare il diritto di prelievo accordato dal precedente articolo perché quei beni mobili non vengono ritrovati. La norma si riferisce alla fattispecie in cui un coniuge durante il matrimonio conceda in uso gratuito all'altro beni mobili di sua proprietà esclusiva; beni che, essendo personali, avrebbe il diritto di prelevare a norma dell'art. 195, c.c., nel momento in cui si scioglie la comunione legale. Pertanto, nel caso in cui il coniuge non rinvenga tali beni, perché periti per colpa dell'altro coniuge, a cui erano stati concessi in uso o perché quest'ultimo li ha occultati allo scopo di appropriarsene, l'art. 196, c.c., attribuisce al proprietario il diritto di ripeterne il valore, salvo che l'altro coniuge offra la prova liberatoria che i beni erano stati consumati o sono periti per causa a lui non imputabile. La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... COMPARSA DI COSTITUZIONE e RISPOSTA 1 nella causa pendente dinanzi all'intestato Tribunale, sez. ..., iscritta al n. ... R.G.A.C. anno ..., G.I. Dott. ..., PER Sig. ..., nato a ... il ..., residente in ..., via ... C.F. ... 2, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (o a margine del presente atto), dall'Avv. ... (C.F. ... P.E.C. ... ), presso lo studio del quale in ..., via ... è elettivamente domiciliato -convenuto - CONTRO Sig.ra ..., nata a ... il ..., residente in ..., via ... C.F. ... rappresentato e difeso dall'Avv. ... -attrice - FATTO Con atto di citazione notificato in data ... la Sig. ... conveniva innanzi l'intestata autorità giudiziaria il Sig. ... al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “a) condannare il sig. ... a pagare una somma pari al valore del PC portatile modello ... di proprietà esclusiva dell'attrice e concessogli in comodato gratuito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge; b) condannare il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”. A sostegno l'attrice deduceva: - di aver contratto matrimonio concordatario con il Sig. ... in data ... instaurandosi ope legis tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni; - che in costanza di matrimonio i coniugi non avevano acquistato beni in comunione legale; abitavano infatti in un appartamento messo a disposizione della famiglia del Sig. ... ed usavano due autovetture intestate esclusivamente a quest'ultimo; ciascuno dei due avevo acquistato per conto proprio arredi e beni mobili personali di scarso valore; - che dopo alcuni anni di serena convivenza, il rapporto coniugale si era incrinato, tant'è che ella aveva lasciato la casa coniugale trasferendosi dai genitori ed aveva presentato ricorso per separazione giudiziale dal marito; - che in data ... i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di ... il quale, fallito il tentativo di conciliazione, aveva emanato l'ordinanza, con cui li aveva autorizzati a vivere separati e disposto le statuizioni accessorie alla separazione; - che da tale momento si era sciolta la comunione legale tra i coniugi; - che ella aveva avuto un incontro con il marito per regolare amichevolmente i loro rapporti patrimoniali, non avendo ritenuto necessario avviare il giudizio di divisione della comunione legale, attesa la limitatezza dei beni che ne facevano parte; - che, in occasione di una ricognizione presso il domicilio coniugale, al fine di recuperare propri effetti personali, l'attrice non vi rinveniva il PC portatile, di sua esclusiva proprietà, che aveva concesso in comodato gratuito esclusivo al marito; *** Tutto ciò premesso, con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Sig. ... impugnando e contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiede il rigetto per le seguenti ragioni di DIRITTO Corrisponde al vero la circostanza che l'attrice possedeva un PC portatile che portò con sé nel domicilio coniugale; ma non l'affermazione della concessione del predetto bene in comodato gratuito esclusivo al marito. Infatti, il PC, seppure portatile, rimaneva collocato principalmente in casa ed era utilizzato da entrambi i coniugi in pari misura, a seconda delle esigenze. Quindi il comparente contesta decisamente il rapporto di fatto esclusivo con la res asserito dall'attrice, giacché ella l'aveva portato con sé nella casa coniugale per utilizzarlo in prima persona, concedendone l'uso al marito quando gli serviva. Spetta all'attrice dimostrare ai sensi dell'art. 2697, c.c., che il bene sia stato lasciato in disponibilità del marito nella casa coniugale, dal momento che ben potrebbe averlo lei portato via con sé tra i suoi effetti personali, il giorno in cui abbandonò la casa coniugale per far ritorno dai genitori. *** Tanto ciò considerato, si rassegnano le seguenti conclusioni. PIACCIA AL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) rigettare la domanda avversaria; 2) condannare l'attrice al rimborso delle spese di giudizio; Con riserva di meglio precisare le richieste istruttorie nelle memorie ex art. 171-ter, c.p.c. si chiede espletarsi interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze “vero è che ... ”, nonché prova testimoniale sulle seguenti circostanze “vero è che ... ” indicando sin d'ora i seguenti testimoni ... Si producono i seguenti documenti in copia con riserva di esibirli in originale: ... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. ... Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art. 6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note. [2] 2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). CommentoL'art. 196 c.c., accorda a ciascun coniuge il diritto alla ripetizione del valore dei beni mobili non rinvenuti, nel momento della divisione dei beni della comunione, qualora i coniugi (o i loro eredi) non possano esercitare il diritto di prelievo accordato dal precedente articolo. La norma si riferisce alla fattispecie in cui un coniuge durante il matrimonio conceda in uso gratuito all'altro beni mobili di sua proprietà esclusiva; beni che, essendo personali, avrebbe il diritto di prelevare a norma dell'art. 195 c.c., nel momento in cui si scioglie la comunione legale. Orbene, nel caso in cui il coniuge non rinvenga tali beni, perché periti per colpa dell'altro coniuge, a cui erano stati concessi in uso o perché quest'ultimo li ha occultati allo scopo di appropriarsene, l'art. 196 c.c., attribuisce al proprietario il diritto di ripeterne il valore, salvo che l'altro coniuge offra la prova liberatoria che i beni erano stati consumati o sono periti per causa a lui non imputabile. Si ritiene che il coniuge obbligato debba attingere dal proprio patrimoniale personale le risorse per rimborsare all'altro il valore del bene mobile sottratto o smarrito. È possibile, tuttavia, che durante la divisione della comunione legale i coniugi si accordino affinché il coniuge creditore possa prelevare il valore del bene dalla comunione legale, incrementando in misura corrispondente la quota a lui spettante. Quanto riferito in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. |