Reclamo alla Corte d'Appello nei confronti dell'ordinanza del Giudice Istruttore sull'affidamento e sul collocamento dei figli

Andrea Conti

Inquadramento

Il provvedimento, assunto in corso di causa od assunto ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. all'esito della prima udienza di comparizione, con cui viene modificato in maniera sostanziale il regime di affidamento e di collocamento dei figli minori può essere impugnato avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia.

Formula

CORTE DI APPELLO DI .... [1]

SEZIONE MINORI, PERSONE E FAMIGLIA

RECLAMO EX ART. 473-BIS.24, COMMA 2, C.P.C.

[2]

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... ed all'indirizzo PEC ....) [3] presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto [4]

- reclamante -

CONTRO

il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ....,

- reclamato -

AVVERSO

Il provvedimento temporaneo n. .... / ...., assunto dal Tribunale di ...., in data .... e depositata in data ...., nel corso del procedimento R.G. n. .... / ...., avente ad oggetto .... con cui “ .... ” [5];

PREMESSO CHE

– tra le parti risulta pendente il procedimento R.G. n. .... / ...., avente ad oggetto ....;

– il Tribunale di ...., provvedimento temporaneo n. .... / ...., assunto dal Tribunale di ...., in data .... e depositata in data ...., nel corso del predetto procedimento, ha modificato il regime di affidamento e/o di collocamento del figlio minore ...., nato a ...., il ....;

– nelle motivazioni del predetto provvedimento si legge che:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– nel caso in questione, tuttavia, si ritiene che non sussistano le condizioni per la modifica del regime di affidamento e/o di collocamento, dato che [6] :

a) in relazione alla modifica del regime di affidamento, si osserva che .... [7];

b) in relazione al collocamento prevalente di ...., si osserva che .... [8];

c) in relazione alla regolamentazione del diritto di visita, si osserva che .... [9];

– il ricorrente, alla luce di tali considerazioni, intende proporre reclamo per i seguenti motivi:

1) .... [10];

2) ....;

3) .....

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

PROPONE RECLAMO

ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 2, provvedimento temporaneo n. .... / ...., assunto dal Tribunale di ...., in data .... e depositata in data ...., nel corso del procedimento R.G. n. .... / ...., e, per l'effetto, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis,

IN VIA PRINCIPALE:

– modificare (o revocare) il provvedimento temporaneo n. .... / ...., assunto dal Tribunale di ...., in data .... e depositata in data ...., nel corso del procedimento R.G. n. .... / ...., e, per l'effetto,

– .....

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;

IN VIA ISTRUTTORIA:

a) .... [11];

b) ....;

c) .....

Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti:

1. provvedimento temporaneo n. .... / ...., assunto dal Tribunale di ...., in data .... e depositata in data ...., nel corso del procedimento R.G. n. .... / ....;

2. .... [12].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13, Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito.

Luogo e data ....

Firma ....

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]Risulta competente, secondo le regole generali, la Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza impugnata.

[2]L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023).

[3]Ai sensi dell'art. art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”.

[4]La procura non è necessaria, se nel ricorso introduttivo o nella memoria per l'udienza di comparizione è stata rilasciata una procura per ogni fase e grado del procedimento. Altrimenti deve essere rilasciata una nuova procura, in calce all'atto di reclamo, o a margine di esso.

[5]Occorre indicare il dispositivo del provvedimento che si intende impugnare. Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

[6]Devono essere indicate, in modo chiaro e sintetico (cfr. art. 121 c.p.c.) le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali si ritiene non sussistenti i presupposti per poter procedere con una limitazione o una sospensione della responsabilità genitoriale. Inoltre, dovranno essere specificamente indicati i motivi per cui non si ritiene condivisibile l'iter argomentativo contenuto nel provvedimento impugnato.

[7]Si dovrà individuare il regime di affidamento precedente all'intervento del Giudice istruttore e le ragioni in forza delle quali l'intervento modificativo del regime di affidamento non risulti rispondente all'interesse del minore.

[8]Anche in questo caso, si dovrà evidenziare le motivazioni che giustificano la revoca o la modifica del provvedimento del Giudice istruttore con cui si è modificato il collocamento prevalente del minore.

[9]La regolamentazione del diritto di vista non rientra tra i contenuti che possono essere oggetto di reclamo: l'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., infatti, richiama i provvedimenti modificativi del regime di affidamento e di collocamento. Appare però evidente che, in sede di reclamo che punta a ricostituire lo status quo ante, possono essere inserite considerazioni in ordine al diritto di vista, la cui regolamentazione è direttamente influenzata dal regime di affidamento e di collocamento del minore.

[10]Laddove il reclamo abbia ad oggetto il provvedimento del Giudice istruttore che modifichi il regime di affidamento e/o di collocamento, sarà onere della parte evidenziare le ragioni in forza della quale tale modifica debba considerarsi “sostanziale”. Infatti, solo i provvedimenti che determinano modifiche sostanziali all'esercizio della responsabilità genitoriali possono essere oggetto di reclamo ex art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c.

[11]L'art. 473-bis.24, comma 4, c.p.c. prevede che la Corte d'Appello possa assumere sommarie informazioni ove ritenute indispensabili. Pertanto, sarà onere della parte che intenda formulare richieste istruttorie, da un lato, indicare quali soggetto potranno essere in grado di fornire informazioni e, dall'altro lato, evidenziare l'indispensabilità delle predette informazioni ai fini della decisione.

[12]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

Profili processuali

Il Giudice istruttore, alla luce di quanto dispone l'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., nel corso della prima udienza, sentite le parti e assunte sommarie informazioni ove necessario, potrà, con ordinanza, adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli ed anche delle altre parti, ma nei limiti delle domande proposte. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento (art. 473-bis.22, comma 2, c.p.c.). Analoghi provvedimenti possono essere assunti anche nel corso della causa.

I provvedimenti temporanei ed urgenti – che possono essere sempre modificati o revocati dal collegio o dal Giudice istruttore in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.23 c.p.c.) – possono essere impugnati proponendo reclamo alla Corte d'Appello ai sensi di quanto dispone l'art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c. Potranno essere, altresì, oggetto di reclamo i provvedimenti temporanei – che, però, non sono caratterizzati da urgenza (Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli minori, in Fam. e dir., 2022, 368 ss.) – emessi in corso di causa (473-bis.24, comma 2, c.p.c.) che: a) sospendono od introducono limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale; b) prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori; c) dispongono l'affidamento dei minori a soggetti diversi dai genitori. Si deve notare che la norma parla di “sostanziali limitazioni” e “sostanziali modifiche” volendo consentire la possibilità di impugnazione solo nei casi di maggiore gravità, ma, di fatto, lasciando uno spiraglio di indeterminatezza: appare plausibile, infatti, il proliferare di prassi interpretative difformi sulla modalità di intendere il requisito della sostanzialità delle limitazioni alla responsabilità genitoriale e delle modifiche dell'affidamento e del collocamento dei minori (Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnazione, in Aa.Vv., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 101-102).

Il reclamo potrà riguardare l'ordinanza solo nella parte in cui contiene le statuizioni di merito temporanee ed urgenti (ovvero le statuizioni riguardanti la responsabilità genitoriale, l'affidamento, il mantenimento dei figli e del coniuge, i provvedimenti aventi contenuto economico e tutti i provvedimenti consequenziali) e non anche quelle in cui contiene provvedimenti istruttori ed indicazioni organizzative per la prosecuzione del procedimento – che saranno modificabili e revocabili ex art. 177 c.p.c. – (Costabile, I provvedimenti provvisori, in Aa.Vv., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di Giordano e Simeone, Milano, 2023, 44 e Ciardo, Reclamo e impugnazione nel nuovo rito del contenzioso familiare, in Aa.Vv., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di Giordano e Simeone, Milano, 2023, 123).

Il reclamo, a mente di quanto dispone l'art. 473-bis.24, comma 3, c.p.c., deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dalla pronunzia dell'ordinanza in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se avvenuta in data anteriore. Nel caso di mancata di comunicazione o notificazione, il reclamo dovrà essere proposto entro il termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, in analogia a quanto prevede l'art. 327 c.p.c. L'art. 473-bis.24, comma 3, c.p.c. precisa che le eventuali sopravvenienze fattuali – intercorse tra l'emissione dell'ordinanza e la celebrazione dell'udienza in appello – dovranno essere fatte valere nel procedimento di merito, escludendo la rilevanza in sede di gravame. Tale limitazione potrà condurre ad una contemporanea pendenza di un procedimento di reclamo ed un procedimento volto ad ottenere la modifica o la revoca del provvedimento temporaneo (Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnazione, cit., 102-103, il quale evidenzia che l'accoglimento dell'istanza di revoca/modifica determina la cessazione della materia del contendere del reclamo).

Il reclamo è uno strumento di impugnazione per il quale vale il principio tantum devolutum quantum appellatum, onde la cognizione della Corte d'Appello è di regola limitata agli specifici motivi di impugnazione che, peraltro, non potranno risolversi nella mera riproposizione delle difese svolte nel corso del procedimento principale. Nei giudizi che vedono coinvolti figli minorenni, la Corte d'Appello, quale giudice minorile dal punto di vista sostanziale, al pari del Giudice istruttore in primo grado, può tuttavia decidere extra petitum in relazione ai profili personali e patrimoniali relativi ai figli minori.

La Corte d'Appello, assicurato il contraddittorio tra le parti – non si prevede quindi la fissazione di un'udienza di discussione, ma dovrà certamente fissarsi un termine per la difesa del convenuto e per le eventuali repliche del reclamante –, deciderà, con ordinanza immediatamente esecutiva, confermando, modificando o revocando il provvedimento impugnato (art. 473-bis.24, comma 4, c.p.c.). Con il medesimo provvedimento il giudice di seconde cure provvederà anche sulle spese, superando l'orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (Cass. VI, n. 20585/2022; Cass. VI, ord. n. 10195/2021; Cass. I, n. 8432/2020). L'attività istruttoria è ammessa ma limitata: l'art. 473-bis.24, comma 4, c.p.c. specifica che la Corte d'Appello potrà assumere sommarie informazioni solo se indispensabile ai fini della decisione.

L'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c.– allineandosi ad un orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (Cass. S.U., n. 32359/2018; Cass. I, n. 23633/2016; Cass. I, n. 17177/2020 e Cass. I, n. 3372/2022. Per un approfondimento sul punto si veda Di Cristofano, Ricorso straordinario per cassazione e provvedimenti de potestate, in Ilfamiliarista.it) – prevede espressamente la ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost. dei provvedimenti pronunziati dalla Corte d'Appello nel caso in cui il reclamo sia stato proposto avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che: a) sospendono od introducono limitazioni sostanziali alla responsabilità genitoriale; b) prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori; c) dispongono l'affidamento dei minori a soggetti diversi dai genitori.

Profili sostanziali

Con i provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice istruttore può introdurre modifiche sostanziali al regime di affidamento e di collocamento dei figli minori.

Appare opportuno individuare i presupposti che legittimano tali provvedimenti anche al fine di valorizzare quali potranno essere gli elementi che la parte potrà considerare nel momento in cui intenda proporre reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.

L'art. 337-ter, comma 1, c.c. nel disciplinare il regime di affidamento conseguente alla rottura del rapporto che lega i genitori individua come canone generale il diritto alla bigenitorialità ovvero il diritto del minore a ricevere le cure necessarie da entrambe le figure genitoriali anche successivamente alla crisi della coppia genitoriale. Da ciò deriva che l'affidamento condiviso si mostra come modalità preferenziale ma non assoluta posto che – come precisa l'art. 337-ter, comma 2, c.c. – i provvedimenti in punto di affidamento e di collocamento devono essere assunti con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del figlio minorenne. Pertanto, il regime di affidamento condiviso non deve essere inteso come una mera rivendicazione del genitore ma, alla luce della centralità dell'interesse del minore, come un'assunzione di corresponsabilità.

L'astratta prevalenza dell'affidamento condiviso comporta che il regime dell'affidamento esclusivo debba essere considerato come rimedio residuale che potrà essere disposto per ragioni oggettive e motivate. Ciò comporta che il Giudice dovrà valutare – non la maggiore idoneità ai compiti educativi e di cura di uno dei genitori, al quale affidare la prole – l'inidoneità educativa del genitore che si pretende di escludere dalla cura del minore, potendosi solo in tal modo – ovvero alla presenza di un genitore inidoneo – superare il regime di affidamento condiviso (Ballarini, sub art. 337-ter c.c., in Aa.Vv., Esercizio della responsabilità genitoriale, a cura di Patti e Rossi Carleo, Bologna, 2021, 28-29).

Si noti che il minore ha diritto a mantenere, ex art. 337-ter, comma 1, c.c., rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciò a prescindere dalla modalità di affidamento, trattandosi di un diritto della personalità del minore definito come una saldatura generazionale dei rapporti affettivi (Dell'Utri, L'affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiare, in Giur. it., 2006, 1550).

a ) L'affidamento condiviso

L'art. 337-ter, comma 2, secondo periodo, c.c. precisa, infatti, che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. La norma consente all'Autorità Giudiziaria di calibrare il provvedimento di affidamento condiviso alla luce delle concrete esigenze del minore, tanto che la giurisprudenza ritiene ammissibili anche i provvedimenti di affidamento variabilmente condiviso, incidendo sui tempi di permanenza e sulle dinamiche di cura (cfr. da ultimo, Cass. I, n. 19323/2020; Cass. I, n. 3652/2020; Cass. I, n. 31902/2018).

In particolare, il Giudice dovrà stabilire il regime di affidamento, fissando la collocazione prevalente del minore e, conseguentemente, stabilire la misura della permanenza con il genitore non collocatario (c.d. diritto di visita).

Per la scelta del genitore collocatario, poi, si è sottolineato come si debba avere riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal minore (Cass. I, n. 13619/2020).

Con riferimento al diritto di visita, il Giudice deve fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore, nonché la misura e il modo in cui ognuno debba farsi carico della cura, dell'educazione, dell'istruzione. La giurisprudenza ha evidenziato la doverosità del diritto di visita del genitore non affidatario (Cass. I, n. 5714/2002 e Cass. I, n. 1365/2000), ricomprendendo sia il diritto di incontrare il figlio sia il diritto di tenerlo presso di sé per determinati periodi, tanto che l'esclusione del diritto di visita doveva essere motivato alla luce di un concreto pregiudizio per la prole.

b ) L'affidamento esclusivo

L'art. 337-quater c.c. disciplina l'affidamento esclusivo – o affidamento monogenitoriale –. Si tratta di un regime di affidamento residuale che potrà essere disposto d'ufficio (comma 1) o su istanza di parte (comma 2) solo nel caso in cui l'affidamento all'altro genitore risulti contrario all'interesse del minore. La scelta di tale regime deve essere oggetto di specifica motivazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

L'affidamento esclusivo non può prescindere da una diversa attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale che dovrà essere oggetto di specifica statuizione del Giudice (Irti, sub art. 337-quater c.c., in Aa.Vv., Esercizio della responsabilità genitoriale, a cura di Patti e Rossi Carleo, Bologna, 2021, 172 ss. e Sesta, Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali, in Fam. e dir., 2006, 380 ss.), individuando in concreto i limiti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, l'art. 337-quater, comma 3, c.c. prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli debbano essere adottate da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente disposto – definendo il c.d. affidamento superesclusivo o rafforzato (Trib. Milano 20 marzo 2014; Trib. Torino, ord. 22 gennaio 2015 e Trib. Modena 2 marzo 2015) – e che il genitore a cui i figli non sono affidati conserva il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli.

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