Memoria del resistente ex art. 473-bis.17, secondo termine, nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione/divorzio/affidamento dei figli di genitori non coniugati

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Nella disciplina originaria del codice di procedura civile, dopo la fase presidenziale prevista per il tentativo di conciliazione e i provvedimenti urgenti, la causa doveva proseguire secondo le ordinarie norme dettate per il giudizio di cognizione. Dinanzi al giudice istruttore le parti potevano chiedere i termini difensivi di cui all'art. 183, comma 6, per completare le rispettive difese mediante il deposito di memorie. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 settembre 2023 si applicano le diverse regole di cui al rito unico per le controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia. Anteriormente all'udienza di comparizione l'attore ricorrente può depositare (almeno venti giorni prima) una memoria nella quale prendere una posizione chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, modificare e precisare le domande e le conclusioni già formulate, dedurre mezzi di prova e produrre documenti (art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.). In risposta a questa memoria al convenuto è consentito di depositare una propria memoria, entro dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, con la quale precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte con la comparsa di costituzione, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che sono conseguenza della riconvenzionale o delle difese dell'attore, indicare mezzi di prova e produrre documenti anche a prova contraria (art. 473-bis.17, comma 2).

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

MEMORIA EX ART. 473-BIS.17, COMMA 2, C.P.C. 2

NEL PROCEDIMENTO N. ....

Per: .... [parte convenuta] come rappresentata e difesa dall'Avv. ....

CONTRO

Contro: .... [parte attrice] rappresentata e difesa dall'Avv. ....

ULTERIORI DIFESE

Parte convenuta, come sopra generalizzata e rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. ....

Con la presente memoria, .... (nome e cognome), confermando quanto già rappresentato nella comparsa di costituzione, impugna e contesta quando prodotto e dedotto da controparte nella memoria depositata ai sensi del primo comma dell'art. 473-bis.17 c.p.c.

Si osserva, in fatto…..

Si richiama, in diritto, il disposto degli artt…

Con riferimento a quanto rappresentato da controparte formula altresì le seguenti eccezioni .... e di conseguenza modifica nel modo che segue la domanda riconvenzionale proposta con l'atto di costituzione: …

CHIEDE

L'ammissione delle seguenti prove per testi: ….

1) Vero che ....;

2) Vero che ....;

3) Vero che .....

Tutto ciò premesso, parte convenuta rettifica come segue le propriei:

CONCLUSIONI

( ....)

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1] [1]Trattandosi di un atto endoprocessuale i requisiti di redazione dello stesso possono non seguire in dettaglio le indicazioni di cui all'art. 2 del d.m. n. 110 del 2023. Il Regolamento recato dal decreto non opera, quanto ai limiti dimensionali ex art. 3, quando vengono in rilievo controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, pare doversi ritenere, anche di valore indeterminabile, come di frequente avviene nel contenzioso familiare. Ad ogni modo, un atto endoprocessuale come quello in esame, se detti limiti si applicano, deve avere un'estensione massima di 50.000 caratteri. La memoria deve essere presentata (mediante deposito telematico) nell'ambito del procedimento pendente , a pena di decadenza, va presentata entro dieci giorni prima della data dell'udienza. Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.; art. 46 disp. att.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110) e devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

[2] [2] La memoria consente al convenuto di rispondere alle precisazioni e modifiche apportate dall'attore ricorrente alle sue domande e di dedurre le eccezioni conseguenziali oltre a indicare nuovi mezzi di prova resi necessari in conseguenza della memoria di parte avversa. La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, i quali sono posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi. Con riferimento a questi ultimi in particolare è stato affermato che la loro allegazione non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Cass. III, n. 8525/2020).

Commento

L'art. 473-bis.17 consente all'attore di depositare, dopo la costituzione del convenuto, una  memoria entro venti giorni prima dell'udienza per proporre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e nella stessa memoria gli è consentito di modificare e precisare le domande e conclusioni. Perché sia assicurato il contraddittorio tra le parti, il convenuto è facultizzato a rispondere  mediante una memoria da depositare entro dieci giorni prima dell'udienza. Con tale atto difensivo egli può precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell'attore contenute nella sua memoria. 

La Relazione al d.lgs. 149/2022, di riforma del processo civile, riferisce che a fronte del principio direttivo che impone la formulazione delle difese a pena di decadenza con gli atti introduttivi, ovviamente quando il processo ha ad oggetto diritti disponibili, si è ritenuto di rendere coerente il rito per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, al modello graduale e differenziato caratterizzante il rito ordinario, consentendo la formulazione di prove nuove per l'attore nella memoria venti giorni prima dell'udienza e per il convenuto nella memoria dieci giorni prima dell'udienza, con un'ultima facoltà di replica dell'attore, alle prove dedotte dal convenuto, in una memoria da versare in atti cinque giorni prima dell'udienza, in modo da concludere definitivamente, prima dell'udienza, il contraddittorio tra le parti sulle prove dedotte”.

 

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