Memoria del resistente a fronte della concessione del decreto ex art. 473-bis c.p.c. per pericolo per l'attuazione in caso di convocazione

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 473-bis.15 c.p.c., rispondendo ad esigenze di tutela avvertite da tempo, colma una lacuna normativa, prevendo espressamente la possibilità, per il presidente o il giudice dallo stesso delegato di emettere con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti ove ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti. Tale decreto può essere infatti emesso anche prima della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Formula

TRIBUNALE DI ....

GIUDICE ISTRUTTORE

MEMORIA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 473-BIS.15 C.P.C.

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come da procura a margine della memoria di costituzione nel procedimento per separazione giudiziale;

NEI CONFRONTI DI

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

ESPONE CHE

– con ricorso ex art. 473-bis.15 c.p.c., la Sig.ra .... ha chiesto l'emanazione di un provvedimento avente contenuto anticipatorio, rispetto alle statuizioni relative ai contributi economici, delle ordinanze temporanee rese all'esito della prima udienza, deducendo che l'esponente avrebbe “svuotato” rapidamente i conti correnti cointestati con la stessa e che avrebbe, prima dell'udienza, definitivamente disperso ogni garanzia patrimoniale;

– accogliendo tale ricorso è stato emesso in data .... decreto immediatamente esecutivo di condanna dell'esponente al pagamento di Euro .... mensili ....;

– tale provvedimento deve essere revocato, in quanto è stato emesso in carenza del necessario periculum in mora, avendo il sottoscritto concordemente con la Sig.ra .... prelevato l'importo di Euro .... dal conto cointestato allo scopo di ...., talché non vi è alcuna intenzione di sottrarsi ad eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria prevedenti contributi economici a proprio carico [1];

– nel merito, peraltro, le deduzioni della ricorrente sono prive di ogni fondamento, in quanto ....

– in ogni caso, il decreto dovrebbe essere modificato per l'eccessivo importo del contributo ivi determinato, atteso che ....

P.T.M.

Si richiede all'Ill.mo Giudice adito, all'esito dell'udienza nel contraddittorio tra le parti, di revocare il decreto indifferibile e, in via gradata, di modificarlo riducendo l'importo del contributo economico nella misura massima di Euro ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Riprendendo la disciplina dettata nell'ambito del procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies, secondo comma, c.p.c., l'art. 473-bis.15 c.p.c. precisa che l'autorità giudiziaria, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

Commento

Problematica tradizionalmente avvertita nel contenzioso della famiglia è stata quella della mancanza di forme di tutela prima di quella che sinora era la c.d. udienza presidenziale.

A fronte di tale vuoto di tutela, una parte della giurisprudenza di merito si era spinta a ritenere che, qualora ricorresse un pregiudizio imminente ed irreparabile, prima della celebrazione di tale udienza, era possibile adire il giudice ordinario per ottenere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in ragione della vocazione di strumento di tutela cautelare generale propria di un provvedimento siffatto (tra le altre, Trib. Napoli, (ord.) 24 marzo 2005, in Fam. dir., 2005, 641; Trib. Modena, 27 gennaio 2005, in Corr. merito, 2005; Trib. Napoli (ord.) 8 febbraio 1999, in Fam. dir., 2000, 392, con nota di Frassinetti).

L'art. 473-bis.15 c.p.c. costituisce una risposta a queste esigenze di tutela (cfr. Danovi, 2022; Graziosi 2022) sul piano normativo, laddove introduce espressamente la possibilità, per il presidente o il giudice dallo stesso delegato di emettere con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti ove ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti.

La Relazione Illustrativa precisa che la misura inaudita altera parte, rispondendo alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa, può essere adottata anche nel corso del giudizio.

L'emanazione dei provvedimenti indifferibili è subordinata sul piano del periculum in mora alla ricorrenza di due presupposti alternativi.

La concessione dei provvedimenti indifferibili (anche) prima della celebrazione dell'udienza è subordinata dall'art. 473-bis.15 c.p.c. al pericolo che la convocazione dell'altra parte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Sembra dunque che si tratti di un decreto riservato alla tutela della parte attrice (e/o, rectius, in presenza di figli degli stessi tutte le volte che possa apparire probabile a fronte di condotte pregiudizievoli sul piano economico o su quello personale poste in essere dal convenuto, che sarebbe vanificata la funzione del provvedimento cautelare convocando la controparte. L'esempio tipico è quello del sequestro conservativo dei beni del convenuto (v., ancora, Giordano (-Farina-Metafora), La riforma del processo civile, 2022). L'espressione utilizzata fa riferimento, verosimilmente, ad eventuali provvedimenti provvisori a carattere conservativo, nelle ipotesi nelle quali sussista il rischio che, a causa dell'instaurazione del contraddittorio, la controparte venga a conoscenza della misura provvisoria richiesta e modifichi lo status quo al fine di renderla concretamente inattuabile.

Mutuando la disciplina dettata nell'ambito del procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., l'art. 473-bis.15 c.p.c. precisa che l'autorità giudiziaria, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza – che deve ritenersi autonoma (ed ulteriore) rispetto a quella di prima comparizione – per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

L'individuazione della misura di tale termine, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel contesto dell'art. 669-sexies, secondo comma, c.p.c., è rimessa alla discrezionalità del giudice.

I principi più volte espressi dalla giurisprudenza di merito chiamata a confrontarsi con ipotesi di tardiva notifica del decreto cautelare alla parte resistente sono molto rigorosi, ovvero nel senso che la violazione del termine perentorio per l'effettuazione della stessa comporterà l'inefficacia del provvedimento (cfr., tra le molte, Trib. Napoli, decr. 5 dicembre 2019, che pure ammette la possibilità, in presenza dei presupposti dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per il ricorrente di chiedere la remissione in termini).

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