Reclamo avverso l'ordinanza che decide sulla conferma o revoca del provvedimento indifferibileInquadramentoL'art. 473-bis.15 c.p.c., rispondendo ad esigenze di tutela avvertite da tempo, colma una lacuna normativa, prevendo espressamente la possibilità, per il presidente o il Giudice dallo stesso delegato di emettere con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti ove ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti. Tale decreto può essere infatti emesso anche prima della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti, fermo restando l'onere nel caso per il Giudice di fissare l'udienza in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento reso inaudita altera parte. FormulaCORTE D’APPELLO DI1 RECLAMO 2 – con ricorso ex art. 473-bis.15 c.p.c., la Sig.ra .... ha chiesto che il figlio minore…fosse collocato esclusivamente presso la sua nuova residenza, nel Comune di …., deducendo un pericolo derivante da condotte pregiudizievoli che l’esponente avrebbe potuto adottare in caso di comunicazione del provvedimento; – nel merito, peraltro, le deduzioni della ricorrente sono prive di ogni fondamento, in quanto ....;
Luogo e data .... Firma Avv. .... [1] [1]Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., se il provvedimento cautelare oggetto di reclamo è emesso dal Giudice monocratico del tribunale il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. [2] [2]È discutibile, rispetto all'applicabilità delle prescrizioni di cui al d.m. n. 110 del 2023, se il reclamo debba essere equiparato ad un atto di impugnazione ovvero ad un atto processuale in corso di causa, con le relative conseguenze sui limiti dimensionali che trovano applicazione solo per le controversie sino al valore di euro 500.000,00 e non sembra, dunque,per quelle di valore indeterminabile, sovente ricorrenti nel contenzioso familiare. [3] [3]Sebbene in linea di principio un pregiudizio irreparabile non può riguardare i diritti di credito, in giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento per il quale è possibile l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., anche ai fini della tutela di crediti di natura pecuniaria qualora la tutela cautelare sia essenziale considerata la funzione del diritto per la persona del ricorrente (cfr., tra le molte, Trib. Udine 13 aprile 2010, in Banca borsa tit. cred., 2011, II, 504). [4] [4]Il procedimento di reclamo segue le forme camerali di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c. CommentoProblematica tradizionalmente avvertita nel contenzioso della famiglia è stata quella della mancanza di forme di tutela prima di quella che sinora era la c.d. udienza presidenziale. A fronte di tale vuoto di tutela, una parte della giurisprudenza di merito si era spinta a ritenere che, qualora ricorresse un pregiudizio imminente ed irreparabile, prima della celebrazione di tale udienza, era possibile adire il Giudice ordinario per ottenere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in ragione della vocazione di strumento di tutela cautelare generale propria di un provvedimento siffatto (tra le altre, Trib. Napoli (ord.) 24 marzo 2005, in Fam. dir., 2005, 641; Trib. Modena 27 gennaio 2005, in Corr. merito, 2005; Trib. Napoli (ord.) 8 febbraio 1999, in Fam. dir., 2000, 392, con nota di Frassinetti). L'art. 473-bis.15 c.p.c. costituisce una risposta a queste esigenze di tutela (cfr. Danovi, 2022; Graziosi 2022) sul piano normativo, laddove introduce espressamente la possibilità, per il presidente o il Giudice dallo stesso delegato di emettere con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti ove ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti. La Relazione Illustrativa precisa che la misura inaudita altera parte, rispondendo alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa, può essere adottata anche nel corso del giudizio. L'emanazione dei provvedimenti indifferibili è subordinata sul piano del periculum in mora alla ricorrenza di due presupposti alternativi, ossia alla sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente o irreparabile o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti. Mutuando la disciplina dettata nell'ambito del procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., l'art. 473-bis.15 c.p.c. precisa che l'autorità giudiziaria, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza – che deve ritenersi autonoma (ed ulteriore) rispetto a quella di prima comparizione – per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica. L'individuazione della misura di tale termine, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel contesto dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., è rimessa alla discrezionalità del Giudice. I principi più volte espressi dalla giurisprudenza di merito chiamata a confrontarsi con ipotesi di tardiva notifica del decreto cautelare alla parte resistente sono molto rigorosi, ovvero nel senso che la violazione del termine perentorio per l'effettuazione della stessa comporterà l'inefficacia del provvedimento (cfr., tra le molte, Trib. Napoli, decr. 5 dicembre 2019, che pure ammette la possibilità, in presenza dei presupposti dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per il ricorrente di chiedere la remissione in termini). Nulla è previsto quanto al regime dell'ordinanza resa a seguito della comparizione delle parti. Sulla questione, la S.C. ha chiarito che, in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori (Cass. I, n. 11688/2024). |