Ricorsoinopposizionediterzoall'esecuzionepromosso dall'altro coniuge (art. 619 c.p.c., in relazione all'art. 197 c.c.)InquadramentoL'art. 197 c.c., prevede che i coniugi non possono procedere ai prelievi di beni mobili consentiti negli articoli precedenti se non provano con data certa il diritto di proprietà sugli stessi. La norma mira ad evitare frodi dei coniugi nei confronti dei creditori della comunione legale; infatti, i coniugi potrebbero rappresentare che tutti i beni mobili rinvenuti nella disponibilità di uno dei due siano ad esso personali al fine di ridurre la capienza del patrimonio in comunione in danno dei creditori della comunione medesima, che potrebbero aggredire i beni personali dei coniugi solo nei limiti della metà del credito. Al fine di scongiurare questa situazione, la disposizione in commento pone un aggravio notevole dell'onere probatorio dei coniugi consentendo loro di dimostrare la proprietà individuale dei beni mobili, ai fini del loro prelevamento dalla comunione, solo con atto di acquisto avente data certa. La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... 1 RICORSO IN OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE EX ART. 619 C.P.C.2 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROC. ... GE. DOTT. ... UDIENZA: ... *** Nell'interesse della Sig.ra ..., nata il ... e residente in ... alla via ..., C.F ..., elettivamente domiciliata in ... alla via ... presso e nello studio dell'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., PEC ..., ..., che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce/a margine del presente atto. - ricorrente - CONTRO la soc. ... s.p.a. in pers. del l.r. ..., P.I. ... con sede legale in ... via ... n. ... a patrocinio dell'Avv. ...; - creditore procedente - E NEI CONFRONTI DI Sig. ... nato il ... e residente in ... alla via ..., C.F. ..., elettivamente domiciliato in ... alla via ... presso e nello studio dell'Avv. ...; - debitore esecutato - Premesso che La società …. ha intrapreso una procedura esecutiva nei confronti del ricorrente sig…. assumendo di vantare nei di lui confronti un credito per euro …. derivante da …. e che tale credito non era stato soddisfatto nonostante plurimi solleciti; la predetta società spediva il titolo esecutivo costituito da ... unitamente al precetto al Sig. ... che rimaneva inadempiente; la procedura esecutiva veniva iscritta al ruolo ... del Tribunale di ...; che successivamente su istanza della predetta società si procedeva al pignoramento mobiliare dei seguenti beni rinvenuti nel domicilio del debitore: 1) ... 2) ... 3) 3 (descrivere). Tanto premesso con il presente atto la Sig.ra ... intende promuovere opposizione di terzo avverso l'atto esecutivo richiamato in premessa per i seguenti MOTIVI Appartenenza dell'immobile ad un soggetto diverso dal debitore. La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il debitore esecutato in data ... instaurandosi tra i due opelegis il regime della comunione legale dei beni (All. 1). In costanza di matrimonio la Sig.ra ha acquistato con proprie sostanze patrimoniali alcuni dei beni mobili ed arredi divenuti oggetto del pignoramento eseguito su istanza della società ... s.p.a., come si evince dagli scontrini fiscali/fatture che si allegano (All. 2 ss.). Detti beni sono da ritenere personali ex art. 179 c.c., e come tali esclusi dalla comunione legale. L'odierna ricorrente ha abbandonato il domicilio coniugale ed ha presentato ricorso per separazione giudiziale dei beni la cui udienza presidenziale per la comparizione dei coniugi è fissata per il .... In considerazione del fatto che con l'emanazione dell'ordinanza ex art. 473-bis c.p.p., la comunione legale si scioglierà e si potrà procedere alla divisione dei beni che ne fanno parte, la scrivente intende prelevare dal domicilio coniugale i predetti beni mobili, ricompresi tra quelli pignorati. Sussistono i motivi per la sospensione dell'esecuzione nelle more della definizione del procedimento perché il diritto della ricorrente a conseguire la disponibilità dei beni mobili emerge ictuoculi dai documenti fiscali di acquisto che si allegano e perché sussiste il grave pericolo per la ricorrente di non riuscire più a rientrarne in possesso dopo la vendita; Tanto premesso, la Sig.ra ... come innanzi rappresentata e difesa formula opposizione di terzo all'esecuzione intentata dalla soc. ... nei confronti del Sig. ... e per l'effetto RICORRE affinché Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.c., con termine per la notifica, voglia così provvedere: – In via preliminare sospendere l'esecuzione mobiliare, per i gravi motivi di cui in narrativa; – In via principale e nel merito, ritenuta la propria competenza, fissi alle parti il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo; - nel quale giudizio di merito voglia accogliere le conclusioni che sin d’ora si rassegnano: Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità e/o la conseguente inefficacia del pignoramento mobiliare sui beni specificamente descritti in premessa in quanto di sua esclusiva proprietà. Con vittoria di spese diritti ed onorari della seguente procedura oltre IVA e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova, si producono i seguenti documenti: 1) certificato di matrimonio; 2) scontrino fiscale/fattura per l'acquisto .... DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 10, T.U. n. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato 4 . Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. È competente a ricevere il ricorso, ad esecuzione iniziata, il Giudice dell'Esecuzione. Il ricorso apre la fase sommaria nella quale devono essere sentite le parti e presi i provvedimenti che, se le parti non raggiungono un accordo, avviano il procedimento verso la causa di cognizione sul merito. [2] 2. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art.6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note. [3] 3. È opportuno indicare e descrivere i singoli beni. [4] 4. Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, exartt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619, c.p.c., danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente. CommentoL'art. 197 c.c., prevede che i coniugi non possono procedere ai prelievi di beni mobili consentiti negli articoli precedenti se non provano con data certo il diritto di proprietà sugli stessi. La norma mira ad evitare frodi dei coniugi nei confronti dei creditori della comunione legale; infatti, i coniugi potrebbero rappresentare che tutti i beni mobili rinvenuti nella disponibilità di uno dei due siano personali al fine di ridurre la capienza del patrimonio in comunione in danno dei creditori della comunione medesima, che potrebbero aggredire i beni personali dei coniugi solo nei limiti della metà del credito. Al fine di scongiurare questa situazione, la disposizione in commento pone un aggravio notevole dell'onere probatorio dei coniugi consentendo loro di dimostrare la proprietà individuale dei beni mobili, ai fini del loro prelevamento dalla comunione, solo con atto di acquisto avente data certa. In proposito Cass. n. 7372/2003, ha affermato che una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, va escluso che continui a sussistere, a vantaggio dei terzi, una generale presunzione di comunione relativa ai beni che sono nella disponibilità esclusiva di uno di essi che non sia in grado di dimostrare con atto di data certa la proprietà individuale. Occorre infatti distinguere la presunzione di comproprietà posta dall'art. 195 c.c. che riflette i rapporti tra i coniugi, dalla presunzione posta dall'art. 197, che riguarda l'interesse dei terzi a non vedersi pregiudicata la possibilità di avvalersi degli effetti della presunzione medesima dall'avvenuto scioglimento della comunione rimesso alla esclusiva volontà dei coniugi ed attuato con il prelevamento effettuato da ciascuno di essi. Invero tra i coniugi il prelevamento dei beni effettuato da uno di essi sancisce il superamento della presunzione di comunione solo se avvenuto in accordo con l'altro, mentre nei riguardi dei terzi la presunzione di comproprietà dei beni non può continuare ad essere riferita a tutti i beni nell'esclusiva disponibilità del coniuge separato che li possiede, per il solo fatto che questi non sia in grado di dimostrarne la proprietà esclusiva con atto di data certa. Pertanto, il terzo che voglia avvalersi della presunzione di proprietà comune dei beni mobili non registrati, prelevati da uno dei coniugi a seguito di separazione personale e divisione del patrimonio, per potersi avvalere della presunzione stabilita dall'art. 197 c.c. deve dimostrare che il bene in contestazione sia stato acquistato in un momento anteriore allo scioglimento della comunione stessa. Aveva avuto occasione di spiegare Cass. n. 7437/1994 che in tema di comunione legale tra coniugi, poiché l'art. 195 (ultima parte) c.c.- il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione - non richiede una prova qualificata, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. Tale sistema probatorio, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) di beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall'art. 197 c.c.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione (nella specie, tale accertamento aveva per oggetto titoli azionari nell'ambito di un procedimento di separazione personale).
Riferimenti normativi: art. 195 c.c., art. 197 c.c. La seconda parte della norma attribuisce, poi, al coniuge proprietario (o ai suoi eredi), che sia riuscito a dimostrare la natura personale di un determinato bene mobile nei confronti dell'altro coniuge, ma non nei confronti del terzo, che su tale bene abbia soddisfatto coattivamente la propria pretesa, il «diritto di regresso» sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui. Quanto illustrato in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. |