Ricorso al Giudice per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento

Rosaria Giordano

Inquadramento

Rilevante novità della riforma operata dal d.lgs. n. 149/2022 confluita nell'art. 473-bis.38 c.p.c., in conformità al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 23, lett. ff), ultimo inciso, della l. n. 206/2021, è la scelta di demandare direttamente al Giudice del contenzioso familiare il controllo sull'attuazione dei provvedimenti inerenti le modalità di affidamento del minore e le controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Formula

GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI .... [1]

PROCEDIMENTO R.G.N.

RICORSO PER L'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE [2]

La Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

NEI CONFRONTI DI

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

ESPONE CHE

– con ordinanza temporanea resa all'esito della prima udienza di comparizione nel giudizio di separazione tra le parti, la S.V. ha disposto l'affidamento congiunto della figlia minore ...., con collocamento prevalente presso il padre;

– in particolare, tale ordinanza prevede che ....;

– tuttavia, l'esponente non riesce a realizzare pienamente il proprio diritto a tenere con sé la figlia per due week-end alternati in ciascun mese in quanto il resistente oppone l'esigenza che la bambina frequenti corsi extrascolastici, peraltro non concordati, anche nella giornata del sabato nella cittadina dove egli risiede con la bambina che dista circa 50 Km da quella di residenza dell'odierna ricorrente;

– ciò dunque comporta che ....;

P.T.M.

Si richiede all'Ill.mo Giudice istruttore adito, previa convocazione delle parti [3] e audizione della minore [4], di disporre, ove non vada a buon fine il tentativo di conciliazione tra le parti, le misure più opportune per l'attuazione della prefata ordinanza.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Il ricorso deve essere proposto al Giudice del procedimento in corso ovvero, in mancanza di un procedimento pendente, a quello che ha emesso il provvedimento.

[2]È discutibile, rispetto all'applicabilità delle prescrizioni di cui al d.m. n. 110 del 2023, se il ricorso in esame debba essere considerato come introduttivo di un nuovo giudizio o, come sembra preferibile, atto della fase già iniziata nella sede cognitiva, con le relative conseguenze sui limiti dimensionali che trovano applicazione solo per le controversie sino al valore di euro 500.000,00 e non sembra, dunque,per quelle di valore indeterminabile, sovente ricorrenti nel contenzioso familiare.

[3]La decisione può essere emanata inaudita altera parte, con decreto assoggettato a conferma una volta instaurato nel contradditorio, se vi è imminente e concreto pericolo di sottrazione illecita del minore.

[4]In forza delle regole generali del rito unitario, sarà necessario disporre l'audizione del minore capace di discernimento: peraltro è proprio in vista del superiore interesse della prole che la decisione sull'attuazione va pronunciata.

Commento

Rilevante novità della riforma confluita nell'art. 473-bis.38 c.p.c., in conformità al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 23, lett. ff), ultimo inciso, della l. n. 206/2021, è la scelta di demandare direttamente al Giudice del contenzioso familiare il controllo sull'attuazione dei provvedimenti inerenti le modalità di affidamento del minore e le controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Come noto, rispetto all'attuazione dei doveri nei confronti della prole, il problema nella prassi si è posto soprattutto in relazione all'esecuzione del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, tanto per il mancato rispetto dello stesso da parte di quest'ultimo, quanto per l'impedimento all'esercizio del diritto in questione derivante da condotte ostruzionistiche dell'altro genitore e, talvolta, per la resistenza del minore (per tutti, Vaccarella, Problemi vecchi e nuovi nell'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna di minori, in Giur. it., 1982, I, 2, 1301 ss.). Sotto un primo profilo, infatti, è emersa la problematicità sia della soluzione volta ad utilizzare l'esecuzione diretta per consegna di cose mobili di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., per ragioni di carattere più o meno sentimentale, correlate all'equiparazione, anche ai soli fini pratici, del minore ad una res (così Satta, Commentario al Codice di procedura civile, III, Milano, 1959-1971, 449), sia di quella, avallata, in pronunce pur ormai risalenti, della S.C. dell'esecuzione diretta disciplinata dagli artt. 612 e ss. c.p.c. (Cass. n. 6912/1982, in Giust. civ., 1983, I, 792, con nota di A. Finocchiaro).

La disciplina introdotta dall'art. 473-bis.38 c.p.c. prevede che, qualora insorgano difficoltà sull'attuazione dei provvedimenti di affidamento dei minori o sull'esercizio della responsabilità, la parte interessata potrà proporre ricorso al Giudice del procedimento in corso (e, in mancanza di un procedimento pendente, a quello che ha emesso il provvedimento) che – nel contraddittorio con tutti i soggetti, anche terzi (ad esempio curatore speciale, se nominato) coinvolti (ovvero inaudita altera parte, con decreto assoggettato a conferma una volta instaurato nel contradditorio, se vi è imminente e concreto pericolo di sottrazione illecita del minore) – dopo aver tentato la conciliazione delle parti determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.

Il legislatore ha in sostanza optato per un modello analogo a quello previsto per l'attuazione delle misure cautelari dall'art. 669-duodecies c.p.c. che rimette la determinazione delle forme processuali alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria.

Si tratta di una scelta, come evidenziato nella stessa Relazione illustrativa, dovuta per un verso all'acclarata inidoneità delle disposizioni del libro terzo del codice sull'esecuzione forzata rispetto a provvedimenti che riguardano le modalità di affidamento dei minori e, per un altro, all'esigenza che nel nostro ordinamento le relative misure non rimangano per troppo tempo inattuate, come ha evidenziato in numerose occasioni la Corte europea dei diritti dell'uomo, così ravvisando una violazione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto alla vita privata e familiare e nel quale può essere sussunto il fondamentale diritto della prole ad intrattenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.

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