Ricorso in via autonoma di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. con richiesta di astreintes

Rosaria Giordano

Inquadramento

La l. n. 52/2006 in tema di affidamento condiviso ha introdotto nel nostro ordinamento il generale principio di bi-genitorialità, che tutela il diritto del minore a ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori ed a conservare un rapporto stabile con ciascuno di loro. L'art. 709-ter c.p.c. – oggi sostituito con alcune modifiche che saranno evidenziate dall'art. 473-bis.39 c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 – è una norma processuale volta a realizzare questi obiettivi, spesso compromessi nella pratica da condotte emulative o colpevoli di uno dei genitori, e in proposito essa consente l'intervento dell'autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie sorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento. Una delle più rilevanti novità previste dalla norma di nuovo conio, che supera così la preclusione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, è la possibilità di richiedere al Giudice un'astreinte ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni ulteriore violazione o inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento della prole da parte del resistente.

Formula

TRIBUNALE DI .... SEZ. ....

RICORSO [1]EX ART. 473-BIS.39 C.P.C. [2]

La Sig.ra [3]...., nata a .... il .... (C.F. ....) [4], residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [5]...., C.F. .... ...., fax .... [6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto;

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

Il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ....

- resistente -

ESPONE CHE

Nel verbale omologato con sentenza dal Tribunale delle condizioni di separazione consensuale tra le parti, si prevedeva che: .....

Tuttavia, parte resistente non ha, sin dai primi mesi successivi all'omologazione, rispettato le condizioni concordate ed ha commesso le seguenti violazioni: in particolare, il Sig. ...., non ha provveduto puntualmente al mantenimento della figlia ...., versando l'importo mensile di Euro ...., in luogo di quello di Euro .... fissato con l'ordinanza presidenziale; inoltre, il resistente ha violato le prescrizioni sul diritto di visita della minore, trattenendo la stessa oltre il dovuto, in quanto nei giorni di mercoledì e domenica è tenuto a riportare .... alla ricorrente alle ore 17:00, mentre di norma, senza avvisare, riaccompagna la minore alle ore 19:00 [7].

P.T.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti [8], accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. accogliere il ricorso e per l'effetto (indicare quale conclusioni tra quelle di seguito esemplificate):

2. ammonire il genitore inadempiente;

3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

4. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

5. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende;

6. (se del caso: modificare i provvedimenti vigenti come segue: ....);

7. in ogni caso, individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva;

8. con condanna del resistente alle spese del processo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede .....

Allegati .....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente ricorso e degli altri atti del procedimento l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che la memoria deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, non opererebbe in quelle di valore indeterminabile, ricorrenti nel contenzioso familiare.

[2] Per l'ipotesi nella quale, come nell'esemplificazione proposta, il ricorso sia formulato in via autonoma sussiste la competenza del Tribunale del luogo di residenza abituale del minore.

[3] Trova applicazione la regola generale di cui all'art. 125 c.p.c. per la quale il ricorso deve essere corredato dall'indicazione delle parti.

[4] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[5] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

[6] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ....il contributo unificato è aumentato della metà».

[7] Vanno indicate in modo chiaro le inadempienze o violazioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento.

[8] Nulla è previsto quanto alle forme processuali sicché potrebbero trovare applicazione le norme dettate dagli artt. 737 e ss. c.p.c. per i procedimenti in camera di consiglio.

Commento

La l. n. 52/2006 in tema di affidamento condiviso ha introdotto nel nostro ordinamento il generale principio della bi-genitorialità, che tutela il diritto del minore a ricevere apporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori ed a mantenere con ciascuno di essi un rapporto stabile.

L'affido condiviso si sostanzia, infatti, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale anche nell'ipotesi in cui sia venuto meno il rapporto affettivo tra i genitori del minore.

L'art. 709-ter c.p.c., oggi sostituito con alcune modifiche che saranno evidenziate dall'art. 473-bis.39 c.p.c. ad opera de d.lgs. n. 149/2022, è volto a realizzare questi obiettivi, spesso compromessi nella pratica da condotte emulative o colpevoli di uno dei genitori, e in proposito essa prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie sorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento che può condurre sia alla modifica delle condizioni esistenti, sia all'emanazione di misure, anche di carattere sanzionatorio, nei confronti del genitore inadempiente.

Quando, come nella formula in esame, il ricorso è proposto in via autonoma da un procedimento in corso (ad esempio già definito), la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore, secondo una regola peraltro generalizzata per tutti i procedimenti nei quali vengono adottati provvedimenti nei confronti dei minori dall'art. 473-bis.11 c.p.c.

Rispetto al novero delle misure che possono essere adottate dal Giudice, la più importante novità introdotta dall'art. 473-bis.39 c.p.c. è l'attribuzione all'autorità giudiziaria il potere di individuare, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo. Si tratta di una misura opportuna perché consente di operare una coercizione dell'obbligato al rispetto anche in “futuro” dei provvedimenti.

La norma supera così il contrario opinamento espresso dalla S.C. secondo cui in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614-bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709-ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata (cfr. Cass. n. 6471/2020, in Ilprocessocivile.it, con nota di Matteini Chiari, che ha annullato il provvedimento del Giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore).

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