Atto di citazione per il rimborso di somme anticipate al coniuge che ha usufruito di beni personali (art. 218 c.c.)

Gustavo Danise

Inquadramento

L'art. 218 c.c., disciplina , con riguardo a coniugi in regime di separazione dei beni, l'ipotesi del godimento da parte di un coniuge dei beni dell'altro, ponendo a suo carico le obbligazioni che spettano all'usufruttuario. La disposizione costituisce un completamento della norma precedente sull'amministrazione da parte di un coniuge dei beni personali dell'altro. La norma si estende alle parti di un'unione civile legalmente costituita che abbiano adottato il regime di separazione dei beni.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ... 1

ATTO DI CITAZIONE 2

Per il Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ... 3, rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del foro di ..., C.F. ..., PEC..., giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., via ..., n. ...

- attore -

CONTRO

Sig.ra ... C.F. ... nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ...,

- convenuta -

FATTO

- L'attore contraeva matrimonio concordatario con la Sig.ra ... in data ..., optando i coniugi per il regime di separazione dei beni (All. 1);

- I coniugi hanno stabilito la residenza coniugale nell'appartamento sito in ... di proprietà esclusiva del marito;

- Dopo anni di serena e felice convivenza, il rapporto coniugale si incrinava ed i coniugi decidevano di separarsi;

- Il comparente presentava ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di ...; in data ... si celebrava l'udienza di comparizione personali dei coniugi innanzi al Presidente, il quale, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, emanava ordinanza, in cui autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, tra le altre statuizioni, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per coabitarvi con i loro figli minori (All. 2);

- Nel corso dei ... anni, circa, trascorsi dall'emanazione della suddetta ordinanza, l'attore ha sopportato tutti i pesi e gli oneri relativi all'immobile indicato, versando le somme dovute a titolo di IMU e TARSU nonché provvedendo in un'occasione al pagamento del corrispettivo ad una ditta appaltatrice per un intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile (All. 3, 4 ... );

- Diversamente la Sig.ra ... ha pagato esclusivamente le utenze;

Ricostruiti così i fatti, con il presente atto il Sig. ... formula domanda di ripetizione delle somme da lui versate per le causali sopra indicate, che ammontando complessivamente ad Euro ..., in quanto si tratta di obbligazioni che ricadevano sulla moglie.

DIRITTO

L'art. 218 c.c., recita “Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario”. La norma ha un contenuto generico; in quanto riferita senza specificazioni o condizioni al godimento dei beni personali di un coniuge da parte dell'altro. Rientrano pertanto nel suo campo di applicazione tanto il mero godimento di fatto, quanto il godimento qualificato da un titolo, come avvenuto nel caso di specie. La Sig.ra ... sta usufruendo dell'immobile in virtù di provvedimento di assegnazione contenuto nell'ordinanza presidenziale che autorizzava i coniugi a vivere separati. Sussistendo, quindi, il presupposto del godimento di un bene personale del marito, la Sig.ra ... è soggetta opelegis alle obbligazioni dell'usufruttario, come dispone la norma sopra ricordata. Tra queste obbligazioni  è riferibile alla vicenda di specie quella disposta dall'art. 1008 c.c. che dispone: “L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito”. Tali oneri sono stati sopportati nel corso degli anni esclusivamente dal marito, odierno attore, come si evince dalla documentazione allegata, per una somma totale di Euro .... Appare evidente il diritto del comparente di ottenere il rimborso integrale di tali somme, perché versate in luogo della moglie che ne è la reale debitrice.

Tanto ciò premesso,

il Sig., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

La Sig.ra ..., nata a ... il ..., C.F. ..., e residente in ... alla via ... n. ... a comparire il giorno ... ore di rito ... innanzi all'intestato Tribunale di ..., Giudice designando, con invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

a) condannare la Sig.ra ... al rimborso in favore del Sig. ... della somma di Euro ... per le causali indicate in premessa, oltre interessi legali in misura di legge dal dì del dovuto al soddisfo;

b) condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.

***

Con riserva di meglio precisare le richieste istruttorie nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale del convenuto Sig. ... sui seguenti capitoli di prova “vero è che ... ”.

Produce in copia fotostatica, con riserva di produrre gli originali a semplice richiesta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di matrimonio;

2) ordinanza presidenziale;

3) (copia di IMU, TARSU ecc.).

Dichiarazione di valore della controversia:

Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione delle cause di valore da ... a ... e che all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella misura di Euro ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

[1] 1. La causa rientra nell'ambito dei giudizi ordinari di cognizione. Si applicano gli lordinari criteri di competenza stabiliti dagli artt. 18 ss. c.p.c.

[2] 2. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri i redazione degli atti processuai delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art.6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note.

[3] 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

Commento

L'art. 218 c.c., regola la fattispecie del godimento da parte di un coniuge dei beni personali dell'altro quando tra essi vige il regime della separazione dei beni; rappresenta, in particolare, il naturale completamento dell'art. 217 c.c., Infatti, mentre quest'ultimo disciplina la fattispecie dell'amministrazione dei beni personali - che comprende anche il godimento -, qualificata da un titolo (il mandato con o senza rappresentanza conferito dal coniuge proprietario), l'art. 218 c.c., regola il solo e mero godimento dei beni di un coniuge da parte dell'altro, con o senza un titolo (ad es. godimento di un immobile senza alcun contratto di locazione o di comodato ancorché gratuito). Ciò chiarito, il richiamo nell'art. 218 c.c., alle obbligazioni dell'usufruttuario deve intendersi limitato solo a quelle che siano compatibili con il godimento precario dei beni dell'altro coniuge; e quindi, in particolare agli obblighi: di rispettare la destinazione economica dei beni (art. 981 c.c.);

di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa (art. 1001 c.c.); di pagamento delle spese che incombono sull'usufruttuario (artt. 1004 e 1005 c.c.); di pagamento di imposte ed oneri sulla cosa (artt. 1008 e 1009 c.c.); di non mutare la destinazione economica del bene, salvo che sia stato a ciò autorizzato dal coniuge proprietario (art. 981 c.c.). Tutto quanto riferito si estende alle parti di un'unione civile che abbiano adottato il regime di separazione dei beni, in forza del combinato disposto dei commi 13 e 20 dell'art. 1, l. n. 76/2016.

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