Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio per il rimborso di somme anticipate al coniuge che ha usufruito di beni personali (art. 218 c.c.)InquadramentoL'art. 218 c.c., disciplina l'ipotesi del godimento da parte di un coniuge dei beni dell'altro, ponendo a suo carico le obbligazioni che spettano all'usufruttuario. La disposizione costituisce il completamento della norma precedente sull'amministrazione da parte di un coniuge dei beni personali dell'altro. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI ... [1] COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA [2] Nel giudizio iscritto al numero ... del R.G.A.C. dell'anno ..., innanzi al Giudice Dott. .... Per la Sig.ra ..., nata a ... il ..., residente in ..., via ... C.F. ... [3], rappresentata e difesa e, giusta procura in calce al presente atto (o a margine del presente atto), dall'Avv. ... (C.F. ... fax ... PEC ... ), presso lo studio del quale in ..., via ... elettivamente domicilia; - convenuta - CONTRO Sig. ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. .... - attore - FATTO Con atto di citazione notificato in data ... il Sig. ... conveniva innanzi l'intestata autorità giudiziaria la Sig.ra ... al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “a) condannare la Sig.ra ... al rimborso in favore del Sig. ... della somma di Euro ... per le causali indicate in premessa, oltre interessi legali in misura di legge dal dì del dovuto al soddisfo; b) condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”. A sostegno l'attore deduceva: - di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra ... in data ..., optando i coniugi per il regime di separazione dei beni; - che i coniugi stabilivano la residenza coniugale nell'appartamento sito in ... di sua proprietà esclusiva; - che dopo anni di serena e felice convivenza, il rapporto coniugale si incrinava ed i coniugi decidevano di separarsi; - che in data ... si celebrava l'udienza di comparizione personali dei coniugi innanzi al Presidente, il quale, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, emanava l'ordinanza, ove autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, tra le altre statuizioni, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per coabitarvi con i loro figli minori; - che nel corso dei ... anni trascorsi dall'emanazione della suddetta ordinanza, l'attore ha sopportato tutti i pesi e gli oneri relativi all'immobile indicato, versando le somme dovute a titolo di IMU e TARSU nonché provvedendo in un'occasione al pagamento del corrispettivo ad una ditta appaltatrice per un intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile; obbligazioni che invece ricadevano sulla moglie. *** Tutto ciò premesso, con la presente comparsa, si costituisce in giudizio il Sig. ... impugnando e contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiede il rigetto per le seguenti ragioni di DIRITTO L'art. 218 c.c., stabilisce che “Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario”. Il richiamo alle obbligazioni dell'usufruttuario lascia intendere che il godimento dei beni deve derivare dalla titolarità in capo al coniuge di un diritto reale di godimento sul bene, come l'usufrutto. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'assegnazione della casa coniugale nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. concede al coniuge un atipico diritto personale di godimento (in tal senso Cass. n. 1651/2010 e Cass. n. 6192/2007). Tale diritto esula dal campo di applicazione dell'art. 218 c.c., per cui a carico della comparente non possono configurarsi le obbligazioni dell'usufruttario, che derivano, invece, dalla titolarità di un diritto reale di godimento. L'odierna convenuta condivide, in pratica, la medesima posizione di chi conduce in locazione un immobile, a cui certamente non si estende l'obbligo di pagare le tasse, gli oneri e la manutenzione straordinaria del bene. *** Tutto ciò considerato e premesso, la scrivente difesa rassegna le seguenti conclusioni. VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) Rigettare integralmente la domanda attorea; 2) Condannare parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio; Con riserva di meglio precisare le richieste istruttorie nelle memorie ex art. 171 ter, c.p.c. Si allegano i seguenti documenti: .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... 1. La causa rientra nell'ambito dei giudizi ordinari di cognizione. È competente per territorio il Tribunale ordinario del luogo della residenza dei coniugi. 2. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art.6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note. 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). CommentoL'art. 218 c.c., regola la fattispecie del godimento da parte di un coniuge dei beni personali dell'altro; rappresenta, in particolare, il naturale completamento dell'art. 217 c.c., infatti mentre quest'ultimo disciplina la fattispecie dell'amministrazione dei beni personali, che comprende anche il godimento, qualificata da un titolo (il mandato con o senza rappresentanza conferito dal coniuge proprietario), l'art. 218 c.c., regola il solo e mero godimento di fatto dei beni di un coniuge da parte dell'altro, con o senza un titolo (ad es. godimento di un immobile senza alcun contratto di locazione o di comodato ancorché gratuito). Ciò chiarito, il richiamo nell'art. 218 c.c., alle obbligazioni dell'usufruttuario deve intendersi limitato solo a quelle che siano compatibili con il godimento precario dei beni dell'altro coniuge; e quindi, in particolare, agli obblighi: di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa (art. 1001 c.c.); di pagamento delle spese che incombono sull'usufruttuario (artt. 1004 e 1005 c.c.); di pagamento di imposte ed oneri sulla cosa (artt. 1008 e 1009 c.c.); di non mutare la destinazione economica del bene, salvo che sia stato a ciò autorizzato dal coniuge proprietario (art. 981 c.c.). Quanto riferito in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. |