Reclamo avverso diniego di autorizzazione al matrimonio da parte del minore ultrasedicenne

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La formula ha ad oggetto l'impugnazione del decreto del Tribunale per i minorenni che ha autorizzato il matrimonio del minore di età. Infatti, il matrimonio può essere eccezionalmente contratto dalla persona che abbia compiuto almeno sedici anni: la necessaria istanza va presentata al Tribunale che, procedendo in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c., deve accertare la maturità psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni addotte. La decisione del Tribunale è reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello.

Formula

CORTE DI APPELLO DI ...

RECLAMO EX ART. 84, COMMA 4, C.C., AVVERSO DECRETO DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DEL MINORE A CONTRARRE MATRIMONIO

Per: ... (C.F. ...), nato il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...;

Genitori: (padre ...); (madre ...) - eventuale: tutore ....

PARTE RICORRENTE

Avverso: decreto del Tribunale per i Minorenni di ..., emesso in data ..., depositato il ..., avente ad oggetto diniego di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio ex art. 84 c.c.

PREMESSA

Il ricorrente è nato in data ... e ha compiuto ... anni. Il ricorrente è figlio di ... 1 .

È intenzione del ricorrente contrarre matrimonio con ... 2 .

A tal fine, in data ..., con ricorso proposto davanti al Tribunale per i Minorenni di ..., il ricorrente ha presentato richiesta di autorizzazione a contrarre matrimonio, ai sensi dell'art. 84 c.c., eventualmente con l'assistenza della curatela di cui all'art. 90 c.c.

Il Tribunale adito ha respinto la richiesta con decreto del ..., depositato il ...., adducendo a motivo le seguenti ragioni:

Il ricorrente reputa che la decisione del Giudice di primo grado debba essere riformata e, pertanto, presenta reclamo alla Corte adita.

IN DIRITTO

In merito alle condizioni per contrarre matrimonio, il ricorrente specifica quanto segue.

Sulla maturità psico-fisica: ....

Sulle ragioni addotte: ....

P.Q.M.

chiede, in riforma del decreto impugnato, di essere autorizzato a contrarre matrimonio con ..., eventualmente nominando, se ad avviso della Corte adita le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il medesimo nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali, ex art. 90 c.c., così come era stato specificato nel ricorso al Tribunale per i minorenni.

ALLEGA

- copia del ricorso al Tribunale per i minorenni di richiesta dell’autorizzazione a contrarre matrimonio;

- decreto impugnato con data della comunicazione;

- estratto dell'atto di nascita del minore con indicate le generalità dei genitori;

- stato di famiglia del minore;

- certificato di residenza del minore;

- certificati della persona con cui si vuole contrarre matrimonio;

- altra documentazione utile ai fini della domanda.

Luogo e data ...

Firma ...

[1] 1. Indicare anche se il minore è eventualmente sottoposto a tutela.

[2] 2. Nome, cognome, C.F. ..., nata il ..., in data ..., residente in ..., alla via ..., cittadinanza ....

Commento

Rito applicabile

Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito. 

Alcune di queste fattispecie per le quali è diversamente previsto sono espressamente indicate dallo stesso articolo 473-bis. Esse riguardano, in particolare, i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità e all’adozione dei minori,  nonchè i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.  Altre fattispecie cui non si applica il disposto dell’art. 473-bis sono da ricercare tra quelle per le quali la legge stabilisce forme procedurali diverse dal rito familiare, pur se le materie cui si riferiscono rientrano tra quelle in senso lato riguardanti la famiglia. Esse sono costituite soprattutto dai casi in cui la normativa stabilisce che si proceda in camera di consiglio, rito che resta disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. pur dopo la riforma processuale di cui al d.lgs. 149/2022. La riforma introduttiva del rito familiare, infatti, fa salvo quanto diversamente previsto; e l’art. 84 c.c. dispone espressamente che la Corte d’appello decide con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nell’interpretazione corrente, inoltre, le forme del processo per le controversie familiari si applicano unicamente ai “giudizi” e non anche alle procedure di volontaria giurisdizione, tradizionalmente soggette al più semplice rito camerale.

La giurisprudenza ha escluso che per le procedure di giurisdizione volontaria il ricorrente debba munirsi di un difensore. In esse, infatti, non si applica il disposto dell’art. 82 c.p.c. che riferisce l’obbligo della difesa tecnica ai giudizi: per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. I, n. 5770/1997; Cass. n. 5814/1987; Cass. 2015/1983).

Il matrimonio non può essere contratto dalla persona che non sia maggiorenne. Eccezionalmente, il matrimonio può essere contratto dalla persona che abbia compiuto almeno sedici anni: l'istanza va presentata al tribunale che, procedendo in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c., deve accertare la maturità psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni addotte. La competenza territoriale è quella di residenza abituale ed effettiva del minore.  È parte necessaria il Pubblico Ministero che deve essere sentito; il Tribunale deve anche sentire i rappresentanti del minore, siano essi i genitori o il tutore. All'esito del procedimento, il Tribunale pronuncia la dispensa con decreto suscettibile di reclamo, con ricorso in Corte di Appello. La competenza è funzionalmente stabilita in favore del Tribunale per i Minorenni (art. 38, comma 1, disp. att. c.c., come risultante per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013). In dottrina si discute se il minore, cui spetta la legittimazione all'esercizio dell'azione, debba essere rappresentato da un difensore. Il Tribunale di Milano (27 febbraio 1976, in Dir. fam., 1975, 1175) ha affermato che la domanda di autorizzazione può essere presentata di persona.

Contro gran parte della dottrina la giurisprudenza, peraltro in non numerose decisioni,  si è schierata nel senso che per tutti i procedimenti aventi natura di volontaria giurisdizione e da trattarsi nelle forme della camera di consiglio il ministero del difensore non è obbligatorio. L’art. 82, si è affermato, stabilisce l’obbligo difensivo unicamente in relazione ai “giudizi” e tali non sono le procedure camerali suddette (Cass. n. 5770/1997; Cass. 5814/1987; Cass. 2015/1983). Secondo il principio così enunciato il ricorso per l’autorizzazione al matrimonio può dunque essere presentato direttamente dall’interessato, naturalmente nelle forme dei ricorsi informatici.

Il principio può valere anche in relazione al reclamo. Il procedimento è finalizzato ad accertare la maturità psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni addotte per stipulare il matrimonio; ma devono anche sussistere gravi motivi. In merito al primo requisito, il soggetto minore di età deve risultare dotato di piena capacità di discernimento e di uno sviluppo consono all'età tale da consentirgli di comprendere il valore del matrimonio e i suoi effetti. Le ragioni addotte devono essere “fondate” ossia riferirsi a ciò che normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, costituisce motivo per contrarre l'unione matrimoniale. Infine, i gravi motivi, devono legarsi a situazioni in concreto valutate tali da giustificare una anticipazione dell'età matrimoniale, altrimenti la dispensa diventerebbe uno strumento per disapplicare l'impedimento ex art. 84 c.c.

Secondo la dottrina, il c.d. matrimonio riparatore non è segno di maturità psico-fisica e, pertanto, non giustifica ex se l'autorizzazione a contrarre matrimonio. La giurisprudenza di merito si è pronunciata prevalentemente in senso contrario. I “gravi motivi” per l'autorizzazione, si è affermato, sussistono quando la minore che ne fa richiesta si trova in stato di gravidanza e ha dimostrato di creare una comunione di vita con il proprio compagno: così Trib. Caltanissetta 10 luglio 2018 (in ilFamiliarista, 8 marzo 2019, con nota di Antonio Scalera); Trib. L'Aquila 13 dicembre 1991; Trib. Torino 26 marzo 1986; Trib. Genova 10 marzo 1981. Contra: App. Catania 22 dicembre 2015.

Il reclamo alla Corte di Appello va interposto entro dieci giorni dalla comunicazione; la Corte definisce il giudizio con ordinanza non impugnabile.

Nella sua versione anteriore alla revisione, il Concordato non prevedeva limiti matrimoniali analoghi a quelli di cui all'art. 84 c.c. La Corte cost. n. 16/1982 aveva però dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della l. n. 847/1929 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non disponeva non doversi far luogo alla trascrizione nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che avesse compiuto gli anni sedici ma non fosse stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 c.c. La revisione del Concordato ha risolto però in radice il problema prevedendo che il matrimonio canonico non possa essere trascritto quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione.

 

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