Ricorso per esercizio del diritto di prelazione (art. 230-bis c.c.)

Gustavo Danise
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'art. 230-bis c.c., assicura una tutela minimale ed inderogabile ai familiari che prestano attività lavorativa nell'impresa di un loro congiunto; attribuisce, in particolare, ai coniugi e familiari entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, che prestano stabilmente attività lavorativa nell'impresa del loro congiunto, il diritto di partecipare alla ripartizione degli utili e di altre poste attive patrimoniali, nonché di partecipare alle decisioni amministrative e gestionali relative all'impresa. Il minimum di tutela previsto dalla norma è inderogabile pattiziamente; la quota di ognuno dei familiari aventi diritto non può essere alienata a soggetti esterni al nucleo familiare. A ciascun familiare che partecipa all'impresa familiare è garantito il diritto di prelazione ex art. 732 c.c.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ... 1 SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 230-BIS, COMMA 5, C.C.2

Per la Sig.ra ... nata a ... il ..., C.F. ... residente in ..., alla via ... n. ... 3, ed elettivamente domiciliata in ... via ... n. ... presso lo studio dell'Avv. ... (C.F. ...., PEC ...) sito in ... dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto.

- ricorrente -

CONTRO

Sig. ..., nato a ... il ..., C.F. ... residente in ..., alla via ... n. ...;

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Sig. ..., nato a ... il ..., C.F. ... residente in ..., alla via ... n. ...;

- resistente -

FATTO

- La ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il Sig. ... in data ... (All. 1);

- I due coniugi hanno rilevato e gestito insieme un esercizio commerciale che opera nel campo della ristorazione ... con sede legale in ... via ... n. ... denominata ... (All. 2);

- L'attività era intestata esclusivamente al Sig. ... ma la moglie vi ha sempre collaborato;

- A seguito delle pressioni della moglie volte a regolarizzare la sua posizione nell'azienda, il Sig. ... ha acconsentito alla stipula di una scrittura privata inter partes in cui le riconosce il diritto di percepire ogni anno gli utili prodotti dalla pizzeria in misura del 49%, fermo restando che l'attività sarebbe rimasta intestata esclusivamente a lui (All. 3);

- Dopo alcuni anni i coniugi si separarono di fatto e la moglie abbandonò la casa coniugale per trasferirsi altrove; cessò quindi di collaborare in pizzeria, attesa la situazione conflittuale che si era determinata con il marito;

- In data ... è stato notificato alla ricorrente il ricorso per separazione giudiziale presentato dal marito (All. 4);

- Nel corpo dell'atto si riferisce la circostanza che il marito risulta disoccupato per aver ceduto l'attività commerciale al Sig. ...;

Tanto premesso,

con il presente atto la Sig.ra ... intende riscattare la pizzeria, la cui alienazione al Sig. ... è avvenuta in violazione del diritto di prelazione legale stabilito dall'art. 230-bis, comma 5, c.c.

DIRITTO

Dalla precedente narrazione dei fatti si evince senza ombra di dubbio che tra la ricorrente ed il marito si era costituita un'impresa famigliare; infatti, la Sig.ra ... ha collaborato nell'attività della pizzeria sin dall'inizio, non essendone socia, in quanto l'attività era intestata esclusivamente al marito, e in assenza di un contratto di lavoro subordinato.

Più in particolare, l'apporto lavorativo offerto dalla ricorrente non presentava gli indici della subordinazione, in quanto ella non rispettava un orario predeterminato, né era assoggettata al potere direttivo o disciplinare del marito titolare; né svolgeva mansioni specifiche e dettagliate. La ricorrente era un alter ego del marito; lo sostituiva quando era necessario anche nei rapporti con i terzi, ma sempre in suo nome e per suo conto; assumeva decisioni relative alla gestione della pizzeria; lo coadiuvava nella contabilità, nella gestione della cassa ed in sala, con un elevato grado di autonomia, pari quasi a quella del titolare.

Non si è trattato altresì di un fenomeno societario, neppure di fatto, perché soltanto il marito ha investito somme di denaro per il funzionamento dell'attività; solo lui concludeva accordi coi terzi, assumendo le obbligazioni e riscuotendo i crediti.

La prova inconfutabile della partecipazione della Sig.ra all'impresa individuale del marito è costituita dalla scrittura privata del ... in cui il titolare, Sig. ... le riconosce il diritto di partecipazione agli utili in misura del 49%.

Dal riconoscimento dell'impresa familiare consegue l'estensione all'odierna ricorrente di tutti i diritti previsti dall'art. 230-bis c.c., tra cui è ricompreso al comma 5 il diritto di prelazione in caso di trasferimento d'azienda.

Il Sig. ... ha violato tale diritto, previsto opelegis, alienando l'attività commerciale ad un terzo, Sig. ... senza previamente notificarle la c.d. denuntiatio, necessaria per metterla in condizione di decidere se pareggiare l'offerta di acquisto formulata dal terzo. Infatti, come detto, la ricorrente è venuta a conoscenza della cessione solo con la notifica del ricorso per separazione giudiziale.

È interesse della ricorrente riscattare la pizzeria dal terzo acquirente Sig. ... offrendo già nel presente atto la somma che lui all'epoca ha versato all'alienante Sig. ....

La Sig.ra ... intende anche conseguire dal marito il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella mancata percezione dei proventi ed utili aziendali dal giorno dell'alienazione al terzo acquirente fino all'attualità. Si chiede altresì la condanna dell'altro convenuto Sig. ... al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardo nella riconsegna dell'attività commerciale, nel caso in cui decida di resistere in giudizio.

***

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente Sig. ...

RICORRE

All'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, comma 2, c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Riconoscere ed accertare la sussistenza di un'impresa famigliare tra la ricorrente ed il Sig. ... ai sensi dell'art. 230-bis c.c.;

Accertare la violazione ad opera del Sig. ... del diritto di prelazione della ricorrente nell'acquisizione dell'attività commerciale ceduta al Sig. ...;

Accertare la sussistenza del diritto di riscatto in favore della ricorrente, dando atto dell'offerta della stessa a versare il prezzo di acquisto e disporre i termini ed i modi del deposito della prefata somma in favore del Sig. ...;

Condannare i resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali secondo le rispettive responsabilità come sopra precisate.

Con vittoria di spese.

IN VIA ISTRUTTORIA 4

Si producono i seguenti documenti:

Estratto atto di matrimonio;

Visura camerale;

Scrittura privata del ...;

Ricorso per separazione giudiziale notificato;

Si richiede l'esame testimoniale delle seguenti persone informate sui fatti per cui è causa 5 :

L'esame verterà sui seguenti capitoli 6 :

Si chiede sin d'ora l'espletamento di una CTU contabile che accerti la situazione reddituale e contabile attuale dell'attività commerciale, quantificando gli utili prodotti dall'anno ... all'attualità;

Il sottoscritto Avv. ... ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002 dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura della metà trattandosi di controversia di lavoro, ed è pari ad Euro ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

[1] 1. Il giudizio si incardina con ricorso innanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente.

[2] 2. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art. 6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note.

[3] 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[4] 4. Trovando applicazione il rito del lavoro, vi è un onere di completezza degli atti introduttivi anche con riferimento alle richieste istruttorie, che devono essere formulate, a pena di decadenza, con gli stessi.

[5] 5. Indicare le generalità e la residenza o domicilio delle persone in grado di rendere testimonianza per i fatti di causa.

[6] 6. Occorre elencare i capitoli dell'esame testimoniale, eventualmente richiamandosi ai punti in cui è articolata la parte narrativa, premessa la locuzione “Vero che ... ”.

Commento

L'impresa familiare è un istituto introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia l. n. 151/1975 con il quale il legislatore valorizza la partecipazione del coniuge e dei famigliari nell'impresa gestita da un loro congiunto, garantendo loro diritti patrimoniali, così superando il principio di presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in favore di un parente, enucleato dalla giurisprudenza tradizionale. Tra i diritti patrimoniali previsti dalla norma è inclusa la prelazione sull'impresa famigliare. Infatti, l'art. 230-bis, comma 5, c.c., concede ai familiari-lavoratori la prelazione legale sull'azienda in caso di suo trasferimento o di divisione ereditaria, in tal modo tutelando il loro interesse alla prosecuzione dell'attività in ambito familiare. D'altra parte, la prelazione comporta un minimo sacrificio per l'imprenditore: questi infatti rimane libero di disporre della sua azienda alienandola al prezzo che vorrà, con il solo limite di preferire i familiari a parità di condizioni offerte da terzi. Come si è anticipato, titolari del diritto di prelazione sono tutti i familiari-lavoratori, a prescindere dalla quantità e dalla qualità del lavoro prestato; l'esercizio dell'azione potrà essere congiunto, ovvero disgiunto, quando solo alcuni vi abbiano interesse. Oggetto della prelazione è l'azienda nel suo complesso; ne consegue che la prelazione non opera, ove il trasferimento abbia ad oggetto singoli cespiti, salvo che l'importanza del bene sia tale da identificarlo praticamente con l'azienda (si fa l'esempio del fondo nel caso di impresa agricola). È ammissibile la prelazione su un ramo dell'azienda, stante l'idoneità dello stesso allo svolgimento dell'attività. La disciplina del diritto di prelazione è mutuata dall'art. 732 c.c., cui l'art. 230-bis c.c., fa espresso richiamo; ne consegue che l'imprenditore che intende alienare l'azienda deve notificare ai familiari-lavoratori la proposta di alienazione, indicandone il prezzo. Per quanto concerne il limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto di cui al comma 5 dell'art. 230-bis c.c., lo si fa coincidere, in virtù del rinvio all'art. 732 c.c., con il momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l'impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito, in ragione del prodursi degli effetti della medesima alla data dello scioglimento del rapporto (Cass. sez. lav., sent. n. 17639/2016; principio confermato successivamente in Ordinanza n. 14692/2021). Una volta accertata la partecipazione all'attività, occorre che si concretizzi il trasferimento d'azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di prelazione (Cass. n. 10147/2017).

L’art. 1, comma 13, l. 20 maggio 2016, n. 76, ha esteso alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la normativa riguardante l’impresa familiare.

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