Impugnazione del matrimonio per precedente vincoloInquadramentoChi è vincolato da un matrimonio precedente o da una unione civile non può contrarre matrimonio: la libertà di stato è un impedimento non dispensabile previsto a pena di nullità (v. art. 117 c.c.). Il matrimonio contratto in violazione del divieto è impugnabile ai sensi degli artt. 86,117,124 c.c. FormulaTRIBUNALE DI 1 .... RICORSO EX ARTT. 473-bis.12 e ss. c.p.c., 117 c.c. OGGETTO DELLA DOMANDA Impugnazione di matrimonio (PARTE ATTRICE) Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ... con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura alle liti .... CONTRO (PARTE CONVENUTA) Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ....
In data ..., le parti sopra generalizzate hanno contratto matrimonio con rito ..., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., serie .... Nel momento di chiedere le pubblicazioni il sig. …. dichiarò di non avere impedimento personale per precedente matrimonio o per vincolo di unione civile con persona dello stesso sesso; esibì, a prova, certificato di stato libero …..; In data ..., successivamente al sopraccitato matrimonio, la parte attrice è venuta a conoscenza del fatto che la parte convenuta era già coniugata/unita civilmente e, dunque, difettava della libertà di stato. la conoscenza è avvenuta tramite …. e la circostanza dimostra che la sottoscritta era ignara dell’impedimento; Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: (...) IN DIRITTO 2 Il matrimonio è stato celebrato in violazione della regola fondamentale concernente la libertà di stato (art. 86); - L’ordinamento italiano considera circostanza impeditiva di un matrimonio con effetti giuridici nello Stato l’esistenza di un precedente rapporto coniugale o di unione civile tra persone dello stesso sesso; - è di tutta evidenza che nella vicenda di specie nel momento in cui la sig. ra ….. e il sig. …. celebravano in …. Il loro matrimonio quest’ultimo non versava in condizioni di libertà di stato, essendo legato da matrimonio con tale ….., contratto in ….., il ….; - in Italia detto matrimonio ha valore legale e piena efficacia giuridica in quanto….; - ne segue la nullità radicale del matrimonio celebrato per secondo, in ordine di tempo, con l’inconsapevole sig.ra…., attuale ricorrente;
Nel caso di specie, si osserva inoltre quanto segue .... PER QUESTI MOTIVI Voglia il Presidente designare il giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: 1) Dichiarare la nullità del matrimoniotra la ricorrente Sig.ra ….. e il Sig. ….., come sopra meglio generalizzati, iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., serie ..., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile; 2) Condannare, in caso di resistenza, la parte convenuta alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. INDICA i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione, .... OFFRE i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione. 1) Atto di matrimonio; 2) ...; 3) .... Luogo e data ... Firma Avv. ... [1] 1. Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. (art. 473-bis.11, secondo comma, c.p.c.). Il Tribunale decide in composizione collegiale e con l'intervento del Pubblico Ministero. [2] 2. Indicare la causa di invalidità prevista dalla legge. CommentoRito applicabile Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo. L'impedimento Gli artt. 117-129-bis c.c., introducono norme tese a regolare la categoria della invalidità matrimoniale che nella rubrica della sezione V, del capo III del libro I, è denominata “della nullità del matrimonio”. Come ha, però, chiarito la prevalente Dottrina, il riferimento alla «nullità» è atecnico ed è stato utilizzato per effetto dell'attrazione esercitata dalla disciplina canonistica, la quale conosce ipotesi di nullità, ignorando l'annullabilità. Occorre poi considerare l'uso promiscuo della terminologia adottata dal legislatore: è, quindi, corretto aderire alla tesi per cui, caso per caso, occorre qualificare il tipo di azione esercitata, in ragione delle regole generali sottese alla validità dei negozi: nel caso di cui all'art. 120 c.c., ad esempio, l'opinione prevalente è nel senso che si tratti di una ipotesi di annullabilità. In punto di teoria generale, la Dottrina suole distinguere: il matrimonio inesistente, in cui difettano i presupposti minimi per riconoscere il matrimonio come atto (si pensi al caso dell'unione celebrata dagli sposi senza l'ufficiale di stato civile); il matrimonio nullo, in cui si registra la violazione di una norma imperativa (si pensi al matrimonio celebrato senza stato libero); il matrimonio annullabile, in cui la violazione riguarda vizi sanabili (si pensi al vizio di volontà); il matrimonio irregolare, in cui la violazione della norma non afferisce al piano della validità (si pensi al matrimonio celebrato in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze). In particolare, il matrimonio è impugnabile ai sensi degli artt. 86,117,124 c.c. Chi è vincolato da un matrimonio precedente o da una unione civile non può contrarre un nuovo matrimonio: la libertà di stato è un requisito il cui difetto non è dispensabile in quanto espressamente previsto a pena di nullità (v. art. 117 c.c.). Secondo la Dottrina prevalente, talune disposizioni della legislazione italiana, regolative delle condizioni per contrarre matrimonio, costituiscono norme di applicazione necessaria in quanto rispondenti all'ordine pubblico interno: tra di esse si annovera l'art. 86 c.c., in materia di libertà di stato, richiamato dall'art. 115 c.c. (aderisce a questa tesi: Trib. Milano IX civ., 20 maggio 2015). Conferma questo orientamento la considerazione per cui la bigamia non viola solo il divieto di cui all'art. 86 c.c., ma costituisce anche un delitto contro il matrimonio e, segnatamente, la fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 556 c.p.: il delitto si perfeziona indipendentemente dal fatto che si tratti di bigamia propria, che ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace ne contrae un altro, o impropria, che si verifica invece quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata. Secondo il diritto italiano, chi è vincolato da precedente matrimonio non può contrarre un nuovo matrimonio: la libertà di stato è un impedimento non dispensabile (art. 86 c.c.) previsto a pena nullità (art. 117 c.c.). La condizione della libertà di stato è tradizionalmente considerata una norma di applicazione necessaria in quanto rispondente all'ordine pubblico. A corroborazione di tale conclusione rileva la circostanza che la bigamia non infrange solo il divieto posto dalla norma civilistica di cui all'art. 86 c.c ma integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 556 c.p. Ciò perché il nostro ordinamento aderisce ad una visione monogamica del matrimonio e non ammette che chi non abbia libertà di stato possa contrarre nuovo vincolo matrimoniale. Trattandosi di impedimento che risponde a principi di ordine pubblico, lo stesso vale anche per lo straniero, a prescindere dal fatto che il suo ordinamento ammetta la poligamia. In definitiva, trattasi di una nullità assoluta ed insanabile che può essere fatta valere senza limiti prescrizionali anche dal coniuge (art. 117 c.c.) e la pronuncia che la accerta ha una efficacia ex tunc (Trib. Ancona, I, 2/11/2019, n. 186, massima redaz.). Per il cittadino straniero, lo stato libero va valutato in base alla sua legge nazionale, senza necessità di delibazione in Italia della sentenza di divorzio emessa nell'Ordinamento straniero (v. art. 64, l. n. 218/1995 e già, in precedente, Cass. n. 3187/1985). Legittimazione La violazione dell'art. 86 c.c., determina una nullità matrimoniale (art. 117 c.c.) che può essere fatta valere dal coniuge in ogni tempo (v. art. 124 c.c.). Lo stato libero, in caso di matrimonio, si consegue per effetto del divorzio, della morte (anche presunta) del coniuge, dell'annullamento del matrimonio, del venir meno dei suoi effetti civili (ad es., per annullamento della trascrizione del matrimonio religioso). In caso di dichiarazione di assenza di un coniuge, non viene meno l'impedimento ma il matrimonio non può essere impugnato finché perdura lo stato di assenza. L'azione di impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. (vincolo di precedente matrimonio), qualunque sia il soggetto ammesso dall'art. 117 stesso codice ad esercitarla, è imprescrittibile (Cass. n. 629/1979), trattandosi di azione di nullità in quanto rivolta ad accertare l'assoluta inidoneità del matrimonio del bigamo a realizzare la funzione di creazione della famiglia (Cass. n. 4567/1978). Nella categoria di soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio contratto con violazione dell'art. 86 c.c. (vincolo di precedente matrimonio), ai sensi dell'art. 117 stesso codice, rientra anche la vedova del coniuge il quale abbia contratto un precedente matrimonio con una bigama, poi deceduta, sempre che la vedova stessa sia portatrice di un interesse legittimo ed attuale all'anzidetta impugnazione (Cass. n. 629/1979). Con riguardo alla nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli art. 86,87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), l'interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117 comma 1 c.c., per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l'azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause d'invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso (Cass. I, n. 720/1986). In merito alla legittimazione attiva, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal Pubblico Ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi (Cass. n. 4653/2018). Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il terzo portatore di un interesse legittimo e attuale, avente diritto a proporre l'azione di nullità ex art. 117, comma 1, c.c., che sia anche erede di colui che abbia impugnato il matrimonio e sia deceduto in pendenza di giudizio, può proseguire "iure hereditatis" l'azione esperita dal "de cuius", in applicazione dell'art. 127 c.c., a prescindere dal fatto che abbia o meno esercitato l'azione diretta a lui spettante (Cass. n. 33409/2021). Unione civile
L'art. 1, comma 32, l. n. 76/2016 ha modificato l'art. 86 e, nella specie, ha inserito le parole “o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso”. A seguito dell'unione civile si consegue, infatti, uno status: quello di persona unita civilmente ad altra e, quindi, la condizione libera viene meno. Ne consegue che ai fini della libertà di stato rilevano non solo i matrimoni ma anche le unioni civili. La rilevanza si riflette in ambito penale, per effetto del d.lgs. n. 6/2017 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lett. c), l. n. 76/2016). Questa normativa ha introdotto, infatti, l'art. 574-ter c.p. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale) ove si afferma: “Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pendenza del procedimento per separazione coniugale L'azione di invalidità potrebbe essere promossa mentre già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il Giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).
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