Ricorso per divorzio contenzioso

Alberto Figone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

In mancanza di accordo dei coniugi sulla comune volontà di divorziare o sul regime che dovrà essere conseguenza del futuro divorzio, il coniuge, che intende ottenere lo scioglimento del vincolo, potrà agire giudizialmente nei confronti dell'altro, per chiedere l'intervento del giudice in sede contenziosa. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le norme processuali dettate dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, come corrette dal d.lgs. n. 164/2024; dunque, le previsioni di cui agli artt. 473.bis ss. c.p.c., che configurano un rito unitario per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. La l. n. 898/1970, resta in vigore limitatamente alle sue norme di diritto sostanziale.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO 2 PER SCIOGLIMENTO (O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI) 3 DEL MATRIMONIO

Il Sig. .... nato a .... il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., n .... titolo di studio ...., cittadino italiano, elettivamente domiciliato in .... via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...PEC..., che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto .... 

OGGETTO DELLA DOMANDA

Scioglimento di matrimonio /cessazione degli effetti civili di matrimonio

ELEMENTI DI FATTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA

Il ricorrente Sig. .... ha contratto matrimonio civile (o concordatario) in ...., in data ...., con la Sig.ra ....., nata a .... il ...., cittadina italiana, residente in .... (in proposito si produce estratto dell'atto di matrimonio);

dal matrimonio non sono nati figli (se invece sono nati figli, indicare la data di nascita e, per quelli maggiorenni, precisare se sono o meno autosufficienti e se vivono in casa o fuori);

il Presidente del Tribunale di ........ (o il giudice delegato dal Presidente) in sede di separazione giudiziale, con ordinanza in data ...., che si produce, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati 4;

il Tribunale di ...., con sentenza passata in giudicato (definitiva o meno) in data .... che si produce in copia attestata conforme all'originale, ha poi pronunciato la separazione dei coniugi;

da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza: il Sig. .... si è trasferito definitivamente a ...., luogo di lavoro e di attuale residenza, mentre la sig.ra .... è tornata presso i suoi genitori in ....;

sono trascorsi mesi dodici dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza di separazione;

i coniugi sono economicamente autosufficienti, come risulterà dalle produzioni documentali che sin d'ora il ricorrente produce;

ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA

ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi 5;

che i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo.

TANTO PREMESSO

Il Sig. ....., come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ...., in data ...., con la sig.ra ....;

dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio (in alternativa, aggiungere domanda di affidamento e mantenimento dei figli minorenni o di contributo al mantenimento per quelli maggiorenni non autosufficienti).

con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i seguenti documenti

1) Estratto per sunto atto di matrimonio/copia atto integrale di matrimonio; 2) Certificato di residenza e stato di famiglia di ....; 3) Certificato di residenza e stato di famiglia di ....; 4) Copia autentica verbale di separazione consensuale munito del decreto di omologa/copia autentica verbale e copia autentica sentenza di separazione personale/copia autenticata accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita munita dell'autorizzazione del P.M. del ....; 5) In caso di domande di contributo economico, o in presenza di figli minori: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del ricorrente; documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, ovvero di quote sociali; estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni; 6) in presenza di figli minori, piano genitoriale

A norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 per i procedimenti di divorzio il contributo unificato è determinato in misura fissa di Euro 98,00. Non sono dovute le anticipazioni forfettarie.

[1] [1]La riforma Cartabia ha profondamento modificato i criteri di competenza territoriale nei procedimenti contenziosi. Se vi sono figli minori (e, dunque, sono richiesti provvedimenti che li riguardano), competente è il tribunale del luogo dove il minore ha la residenza abituale (art. 473-bis.11 c.p.c.), sempre che si tratti di trasferimento deciso concordemente tra i genitori. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato ( e purché non sia decorso un anno) la competenza spetta al giudice del luogo di ultima residenza del minore prima del trasferimento; in tutti gli altri casi è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto (art. 473-bis.47 c.p.c.).

[2] [2]Il deposito del ricorso deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). L'art. 125 c.p.c. dispone che, salvo la legge preveda altrimenti, il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; e, tanto nell'originale quanto nelle copie notificate, deve essere sottoscritto dalla arte se essa sta in giudizio personalmente, altrimenti dal difensore. La stessa norma fa obbligo al difensore di indicare il proprio codice fiscale. E prevedeva inoltre l'obbligo del difensore di indicare il numero di Fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; l'obbligo riguardante il Fax è stato soppresso e attualmente tutti i professionisti tenuti all'iscrizione in albi o elenchi hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale iscritto nell'Elenco nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Più in generale, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio (come in tutti gli atti di prima difesa) devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore e il Codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23 c. 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c.).

Il ricorso dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il ricorso deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dell'atto introduttivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023).

[3] [3]La differenza tra cessazione degli effetti civili, ovvero scioglimento del matrimonio è conseguente al fatto che il matrimonio sia stato celebrato in forma concordataria, piuttosto che civile. L'eventuale errore nell'intestazione del ricorso o nelle conclusioni non ha effetti invalidanti.

[4] [4]Se la separazione si definisce in modo consensuale, occorre dare atto che il Tribunale di .... con decreto in data .... che si produce in copia autentica, aveva omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data ....; a conclusioni simili si perviene ove la separazione sia stata frutto di un accordo di negoziazione assistita.

[5] [5] In caso di domanda di divorzio “diretto”, il ricorso dovrà essere necessariamente modificato, facendosi riferimento alla ricorrenza di una delle altre cause di divorzio, contemplate dall'art. 3, l. n. 898/1970, talune da provarsi necessariamente in forma documentale (sentenza di condanna passata in giudicato dopo il matrimonio; nuovo matrimonio o divorzio ottenuto all'estero dal coniuge straniero, sempre che il coniuge italiano non intenda servirsi della sentenza divorzile ottenuta dall'altro, per chiederne direttamente la trascrizione nei registri dello stato civile, a fronte dell'art. 64, l. n. 218/1995; mutamento del sesso di uno dei due). L'inconsumazione del matrimonio essere provata con una consulenza, nel caso in cui la moglie sia ancora in stato verginale, altrimenti, una volta dedotta, potrà essere provata con tutti i mezzi previsti dall'ordinamento, ivi compresa la prova testimoniale.

Commento

Il “divorzio” (che non è termine tecnico) è l'istituto giuridico finalizzato a determinare lo scioglimento del matrimonio, se celebrato con rito civile, ovvero la cessazione dei suoi effetti civili in caso di matrimonio concordatario. La distinzione è giuridicamente netta ma l'eventuale errore nell'intestazione dell'atto non comporta, di norma alcuna conseguenza. Esso presuppone che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita e che questa condizione risulti da una delle cause previste dalla legge. Il divorzio rappresenta l'oggetto di un vero e proprio diritto potestativo di ciascuno dei coniugi: se uno di essi vuole divorziare, l'altro non potrà paralizzare tale domanda per il solo fatto di voler mantenere in essere il vincolo, sempre che sussista ex se una situazione che induce la mancanza di comunione materiale e spirituale. Ciò salvo il caso in cui si assuma che, dopo la separazione, vi sia stata una riconciliazione fra i coniugi.

I casi nei quali la legge consente la domanda di divorzio sono diversi. La fattispecie di più frequente utilizzazione è costituita dal divorzio preceduto dalla separazione dei coniugi giuridicamente formalizzata e protrattasi per un sufficiente periodo di tempo. Il  termine minimo di ininterrotta separazione personale richiesto è, in oggi di dodici o di sei mesi (a seconda che la separazione sia stata definita in forma contenziosa o consensuale) dalla comparizione dei coniugi in tribunale, e ciò dopo la novella dell'art. 3, l. n. 898/1970 da parte della l. n. 55/2015 (c.d. divorzio breve); occorre altresì che la sentenza di separazione (definitiva o meno, contenziosa o consensuale), sia passata in giudicato  Altre fattispecie sono dette di divorzio c.d. “immediato”, nelle quali si prescinde da una preventiva separazione (sopravvenuto giudicato di condanna di un coniuge per reati assai gravi, scioglimento del matrimonio o nuovo matrimonio all'estero del coniuge straniero, inconsumazione del matrimonio, mutamento di sesso di uno degli sposi).

Capita frequentemente che, a fronte di una sentenza non definitiva di separazione personale, decorso il termine annuale, il procedimento sia ancora pendente per la decisione sulle domande accessorie. Nonostante questa pendenza, poteva essere separatamente proposta la domanda di divorzio, fondata sull'avvenuto periodo di temo trascorso. Instaurato, così, il procedimento divorzile, le parti venivano a trovarsi  impegnate in due giudizi diversi, con tutte le problematiche connesse, attesa l'identità delle questioni in punto affidamento e mantenimento della prole. Dispone attualmente l'art. 473-bis.49 c.p.c. che le domande di separazione e di divorzio possono essere proposte congiuntamente per essere procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale; e che, se i due procedimenti sono proposti davanti a giudici diversi, essi devono venire riuniti, tenendosi conto del criterio di competenza territoriale di cui all'art. 473-bis.11 c.p.c.

La domanda si propone con ricorso che deve essere necessariamente sottoscritto da un legale, stante la natura contenziosa del procedimento. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 l'art. 473-bis.12 l'atto deve contenere oltre al nome, cognome, luogo di nascita, nazionalità e codice fiscale delle parti, dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, al  nome, cognome e codice fiscale del procuratore, anche: la determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'indicazione di sussistenza di altri procedimenti riguardanti le medesime domande o domande connesse. In caso di richiesta di contributo economico occorre allegare al ricorso la documentazione fiscale e patrimoniale indicata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 473-bis.12. Il ricorso va depositato nella cancelleria del tribunale competente secondo le modalità disposte dagli artt. 16-bis d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, 196-quater, 196-sexies disp. att. c.p.c.

Nel ricorso occorre esporre le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la cessazione della comunione materiale e spirituale tra le parti e dell'impossibilità della sua ricostituzione, tenendo conto dei parametri di chiarezza e sinteticità espositiva, previsti dall'art. 473-bis.12 lett. e). Il riferimento alle ragioni di diritto deve essere interpretato alla luce delle varie fattispecie legali, che possono consentire il divorzio.

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