Annotazione sul casellario informatico dell’ANAC: l’avvio del procedimento non costituisce automatica esclusione dalla gara
14 Dicembre 2023
Il caso Il Comune di Campagnano di Roma, con procedura ristretta, indiceva una gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento nel centro abitato del Comune, per la durata di sette anni. Successivamente all'espletamento della procedura di gara, l'impresa non aggiudicataria impugnava innanzi al TAR Roma l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, deducendo, tra le altre cose, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis e c-ter, d. lgs. n. 50/2016. Ad avviso della ricorrente, nello specifico, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria dalla gara in quanto quest'ultima era stata destinataria di comunicazione di avvio del procedimento diretto all'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dall'ANAC. Cause di esclusione e iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC Nella pronuncia in esame, l'adito TAR, dopo aver ricordato le caratteristiche della procedura oggetto di causa - finalizzata all'affidamento di una concessione di servizi e volta dunque a qualificare il rapporto con la stazione appaltante in ragione del rischio di gestione gravante sul concessionario e della prestazione effettuata direttamente da quest'ultimo nei confronti degli utenti in luogo dell'amministrazione concedente - passa a valutare la fondatezza delle censure proposte dalla società ricorrente. Al riguardo, è accaduto che l'aggiudicataria ha comunicato l'avvio di un procedimento diretto all'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC, conclusosi poi con un provvedimento, reso in pendenza del giudizio, con cui l'ANAC ha disposto l'inserimento di un'annotazione a suo carico nel casellario informatico. Sul punto, l'adito TAR ricorda innanzitutto che tale annotazione non comporta l'automatica esclusione dalle gare pubbliche. Nello specifico, il Giudice amministrativo, richiamando le lettere c-bis) e c-ter) dell'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50/2016, ricorda come l'avvio del procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC non costituisce automatica causa di esclusione dalla gara necessitando, a tal fine, una specifica valutazione della stazione appaltante, che nella fattispecie non è stata oggetto di alcuna censura. Sulla scorta di tali presupposti, il TAR ha rigettato il ricorso proposto. |