Decreto Anticipi: novità per la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione

La Redazione
18 Dicembre 2023

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre la l. n. 191/2023 di conversione del d.l. 145/2023, che introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.

L'11 agosto 2023 è entrata in vigore la l. n. 103/2023 di conversione del d.l. n. 69/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Durante l'iter legislativo, era stato inserito nel d.l. l'art. 1-bis, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023” [si veda: Tornano (forse) i limiti alla transazione fiscale negli ADR, su questo Portale, 20 luglio 2023]. Tale norma, nelle more di un intervento più strutturale (ma non meglio precisato) sul Codice della crisi d'impresa, ha sospeso l'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e al comma 2-bis dell'art. 63 CCII e ha introdotto una disciplina transitoria dell'omologazione forzosa – c.d. cram down – degli accordi di ristrutturazione (ADR) anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Questo sabato, 16 dicembre, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 292/2023) la l. n. 191/2023 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 145/2023 (cosiddetto d.l. “Anticipi”) “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. La legge ha inserito nel d.l. il nuovo art. 4-quinquies, che al comma 5 modifica proprio quell'art. 1-bis del d.l. 69/2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023.

L'art. 4-quinquies, comma 5 stabilisce che “nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto  legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento”.

In definitiva, nei casi previsti dalla norma il parere conforme per l'adesione alla transazione fiscale non sarà reso dalla competente Direzione regionale, bensì dalla struttura centrale individuata da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che il richiamato terzo periodo del comma 2 stabilisce che l'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio.

La decorrenza delle disposizioni dei cui al comma 5 verrà individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tuttavia si applicheranno alle proposte di transazioni espresse a partire dal 1° febbraio 2024 (comma 6).

La novità – che i dossier di accompagnamento della legge di conversione si limitano a descrivere come “semplificazione delle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate…” – dovrebbe garantire un orientamento uniforme nella resa dei pareri conformi da parte dell'AdE in tema di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione.

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