Giurisdizione del G.O. in caso contestazione della delibera con cui il Comune abbia ritenuto inefficace una transazione per pretesi inadempimenti della società
10 Gennaio 2024
Con atto di transazione la società ricorrente e l'amministrazione comunale definivano ogni questione relativa alla distruzione dell'immobile di proprietà comunale locato alla ricorrente ad uso commerciale e andato distrutto a causa di un incendio. Con successiva determina il Dirigente del Settore Tecnico Territorio della medesima amministrazione statuiva di non approvare la scrittura privata, lamentando la parziale difformità del progetto esecutivo rispetto a quanto approvato dalla commissione edilizia, l'incompletezza degli elaborati grafici presentati e criticità inerenti alla garanzia prestata dalla società. La ricorrente, quindi, adiva il Comune e il dirigente comunale firmatario della delibera dinanzi al Tribunale ordinario, il quale declinava la propria giurisdizione, ritenendo che l'accertamento e la dichiarazione di validità ed efficacia della transazione richieste dalla Società attrice postulassero la preliminare disapplicazione della determina comunale, la cui illegittimità necessitava di essere delibata in via principale e diretta e non già con un mero accertamento incidentale. La Società ricorrente, pertanto, agiva in riassunzione davanti al giudice amministrativo. Tanto rappresentato, il T.a.r. adito ha ritenuto difettare la propria giurisdizione in quanto il thema decidendum oggetto del ricorso è rappresentato dalla delibera con la quale il Comune intimato ha inteso sciogliersi unilateralmente dal vincolo assunto con la sottoscrizione della transazione, cui la Società ha chiesto venga data attuazione. Il collegio ha precisato che nella transazione al suo esame sono contenuti patti e condizioni ritenuti idonei a scongiurare l'instaurazione di una lite giudiziaria, mentre nessuna indicazione rileva in merito alla sussistenza di un (residuo) potere amministrativo in capo al Comune. Per quanto innanzi, il collegio ha ritenuto che le condotte seguite alla stipula della transazione attengano all'esecuzione delle obbligazioni ivi contratte, la cui valutazione esula dal sindacato del giudice amministrativo, secondo i criteri di riparto della giurisdizione. Il G.A. ha ritenuto, pertanto, di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a, il conflitto negativo di giurisdizione, mediante remissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, affinché quest'ultima indichi in via definitiva chi sia il giudice munito di giurisdizione nei casi in cui una società contesti la delibera con cui il comune abbia ritenuto inefficace una transazione. |