Piani attestati di risanamento (nel CCII)

15 Gennaio 2024

La disciplina e i tratti fondamentali dei piani attestati di risanamento disciplinati dall'art. 56 del Codice della crisi.

Inquadramento

Il piano attestato di risanamento è disciplinato dall'art. 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito Codice o CCII) che apre il relativo Titolo IV trattante la complessa materia degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Come si vedrà, il piano attestato di risanamento rappresenta lo strumento che attribuisce la più ampia libertà al debitore per trovare la soluzione alla propria crisi, in particolare per quanto concerne i rapporti tra debitore e creditori.

Presupposto soggettivo per accedere al piano attestato di risanamento è la qualifica di imprenditore. Presupposto oggettivo è invece lo stato di crisi, ovvero lo stato di insolvenza, con tale ultima previsione comprendo dunque anche stadi già ampiamente conclamati della crisi d'impresa.

Occorre precisare che, dal momento che lo strumento in discorso è volto al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria, è da ritenersi che tanto più sia grave lo stato di crisi (che, a titolo esemplificativo, contempli azioni esecutive ormai prossime ovvero già in corso da parte dei creditori), tanto più sia in concreto opportuno – nell'interesse del debitore e dei creditori nel loro complesso – adottare strumenti di regolazione della crisi diversi dal piano attestato di risanamento, che prevedano, ad esempio, misure protettive del patrimonio.

Il contenuto del piano e la libertà nelle trattative

Il debitore deve proporre un piano che “appaia idoneo” al risanamento della propria esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della propria situazione economico finanziaria.  Nell'ambito di questi confini, che si presentano particolarmente ampi, il debitore propone la rinegoziazione (di tutti, o di una parte) dei propri debiti, nell'ambito di trattative, che potranno avvenire secondo la più ampia libertà. Tale libertà si sostanzia, tra l'altro, nell'assenza di intervento giudiziario (in fase di svolgimento e in assenza di un procedimento di omologazione).

Peraltro, nell'ambito del piano attestato non occorre rispettare la regola della par condicio creditorum. Non solo: non occorre neanche rispettare le regole distributive dell'attivo ai creditori della absolute priority rule (APR) e della relative priority rule (RPR), come invece previsto da altri strumenti di regolazione della crisi.

In concreto, dunque, gli accordi con i creditori potranno essere diversi gli uni dagli altri, a seconda, ad esempio, del tipo di creditore, dell'ammontare del credito, della sua scadenza, e così via. Pertanto, nulla vieta che il piano, nell'ambito delle rinegoziazioni, preveda il pagamento integrale di taluni creditori chirografari (ad esempio creditori strategici per i quali viene previsto un riscadenziamento dei termini di pagamento originari) e invece il pagamento solo parziale di taluni creditori privilegiati (ad esempio professionisti disposti a concedere uno stralcio dei propri crediti all'imprenditore); salvo sempre il pagamento integrale dei creditori estranei al piano. 

Sebbene il piano attestato preveda la sopra illustrata libertà di azione da parte del debitore, in realtà risulta comunque necessario che gli accordi vengano conclusi con adeguate formalità. L'art. 56 CCII prevede infatti che il piano di risanamento debba avere forma scritta e data certa. Tali formalità sono previste anche per gli atti e i contratti esecutivi del piano.

Il Legislatore ha esplicitato il contenuto del piano attestato di risanamento con un'elencazione puntuale, contenuta all'art. 56 CCII, che viene di seguito riassunta.

  1. Situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Di particolare rilievo è il riferimento all'aspetto finanziario dell'impresa, dal momento che il piano attestato ha una forte “connotazione finanziaria”, dovendo presidiare il risanamento ed il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa.
  2. Le principali cause della crisi. Occorre dunque illustrare gli eventi che hanno determinato lo stato di crisi, quale elemento propedeutico all'individuazione dei rimedi e delle misure volte al suo superamento.
  3. Le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si tratta della parte centrale del piano, in quanto volta a identificare la manovra operativa sottostante lo stesso e la sua durata (“orizzonte di piano”). Peraltro, su tale punto deve esprimersi anche il professionista indipendente incaricato di rilasciare l'attestazione di fattibilità economica del piano.
  4. I creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; occorre altresì indicare l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
  5. Gli apporti di finanza nuova. Come detto, l'aspetto finanziario è centrale nel piano attestato (in realtà l'aspetto finanziario è centrale in tutti gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi, ma ciò attiene ad un discorso ben più ampio di quello che può essere svolto in questa sede).
  6. I tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. Tale parte della norma riguarda due distinti aspetti: da una parte si fa ancora rinvio all'aspetto temporale del piano (“orizzonte di piano”) in un'ottica di monitoraggio dei suoi atti esecutivi; dall'altra parte si chiede espressamente al redattore del piano di individuare ex ante i rimedi da adottare per il caso di scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali; tale ultimo aspetto costituisce un elemento di particolare rilievo e di novità.
  7. Il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Questo punto della norma rappresenta il raccordo tra gli aspetti economico-patrimoniali dell'impresa, con quelli finanziari, strettamente connessi al realizzo del piano di risanamento. In sostanza, piano industriale e piano finanziario rappresentano realtà che devono coesistere e completarsi a vicenda.

Si fa presente che il documento “Principi di Redazione dei Piani di Risanamento”, adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, costituisce un punto di riferimento per modelli comportamentali relativi alla redazione del piano.

Si rileva che il piano può – ossia non necessariamente deve – essere pubblicato nel Registro delle Imprese; tale facoltà consente all'imprenditore di scegliere se rendere, o meno, conoscibile ai terzi il piano adottato per la risoluzione del proprio stato di crisi. Tuttavia, occorre sottolineare un rilevante aspetto fiscale, derivante dalla pubblicazione del piano nel Registro delle Imprese: l'art. 88, comma 4-ter, TUIR regola il trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti nell'ambito dei piani attestati, pubblicati nel Registro delle Imprese. In estrema sintesi, in caso di piano attestato pubblicato nel Registro Imprese, la riduzione dei debiti conseguente agli stralci previsti dal piano, non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 TUIR, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui al d.l. n. 201/2011 (conv. l. n. 214/2011) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'art. 96 TUIR.

L‘attestazione

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano sono oggetto di attestazione da parte di un professionista indipendente, incaricato dall'imprenditore, che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. essere iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi e Insolvenza delle Imprese e nel registro dei Revisori Legali;
  2. essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c., ossia dei requisiti per l'elezione alla carica di sindaco di società;
  3. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono inoltre aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

La Legge non fornisce ulteriori indicazioni circa il contenuto della relazione di attestazione; si segnala in proposito che documento di particolare rilievo è costituito dai Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, contenente modelli comportamentali e best practice riguardanti le attività demandate al professionista indipendente, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano.

La relazione deve attestare:

  • la veridicità dei dati aziendali, ossia la loro elaborazione in conformità alla Legge e ai Principi Contabili; secondo quanto riportato nei sopra citati Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, l'espressione “veridicità” è utilizzata nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato e che i redattori dell'informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale;
  • la fattibilità economica del piano, ossia la fondatezza delle ipotesi poste alla base del piano, la loro coerenza e l'attendibilità delle tempistiche indicate. Sempre secondo quanto riportato nei citati Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, la verifica di fattibilità riguarda, a titolo esemplificativo, la situazione corrente dell'impresa e gli scenari futuri, l'assetto organizzativo, la situazione occupazionale e la capacità produttiva. Di rilievo è la previsione per cui l'attestazione concerna la fattibilità “economica” del piano, tenuto conto che il legislatore ha espunto dall'art. 56 CCII il riferimento alla fattibilità “giuridica” con il d.lgs. n. 147/2020.

L'esenzione dalle conseguenze penali

Il piano attestato di risanamento ha trovato una disciplina ad hoc nel CCII, laddove invece nella Legge fallimentare era unicamente prevista l'esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) l. fall.). Vigeva altresì l'esenzione da taluni reati di bancarotta in relazione ai pagamenti e alle operazioni concluse in esecuzione del piano medesimo; esenzioni che sono state confermate agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 CCII.

È tuttavia bene chiarire che l'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. Trattasi di un'indicazione normativa estremamente rilevante, da leggersi sia in rapporto al contenuto della relazione di attestazione e, dunque, alle verifiche e ai test demandati al professionista indipendente, sia al contenuto del piano di risanamento.

I “contrappesi” previsti dal legislatore

Le peculiarità sin qui trattate sono da ricondurre al generale favor del Legislatore per l'adozione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Non mancano tuttavia alcuni “contrappesi” al ricorso dello strumento in commento, rispetto ad altri previsti dal CCII, caratterizzati dall'intervento dell'autorità giudiziaria e da tutele maggiori per il ceto creditorio. Si segnalano in particolare i due seguenti aspetti. La finanza esterna erogata in esecuzione del piano attestato di risanamento non costituirà credito prededucibile in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale (cfr. art. 6 CCII).

Il ricorso allo strumento della transazione su crediti fiscali e contributivi è precluso nell'ambito del piano attestato di risanamento, laddove invece lo stesso è previsto negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo; su quest'ultimo tema, la riforma fiscale in corso di redazione da parte del legislatore potrebbe in futuro portare novità.

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