Memoria di costituzione nel giudizio contro l'estratto di ruolo per difetto di interesseInquadramentoL'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione. Nell'esemplificazione proposta, l'Agenzia della Riscossione deduce l'inammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo proposto dal contribuente, in ragione dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, non tempestivamente impugnati. Il comma 4-bis aggiunto all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 in sede di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ha però limitato l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificate “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... CONTRODEDUZIONI Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ; - resistente - Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti - ricorrente - PREMESSO CHE – in data .... il sig. .... ha proposto ricorso contro l'estratto di ruolo ottenuto, previa richiesta, in data ...., dal quale risulta un carico complessivo dell'importo di € ...., fondo sulle cartelle indicate in ricorso, chiedendone l'annullamento per omessa notifica di tali cartelle presupposte e conseguente prescrizione della pretesa impositiva. DEDUCE Il ricorso proposto è inammissibile per difetto di interesse qualificato. Il contribuente non ha né allegato né provato che ove non potesse impugnare il ruolo: a) sarebbe compromessa la sua partecipazione ad una procedura di appalto o concessione pubblica, perché l'iscrizione a ruolo ha ad oggetto “gravi violazioni”, costituite dall' “omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis d.P.R. n. 602/1973” (in pratica € 5.000,00 e il diverso importo indicato nel decreto MEF di cui al comma 2-bis), nonché da “gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale …. ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale” (art. 80, comma 4, cod. contratti pubblici); b) sarebbe pregiudicata la riscossione di crediti da egli vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 o delle società a totale partecipazione pubblica, risultando iscritte a ruolo cartelle non pagate pari all'importo di cui ai commi 1 e 2-bis art. 48 48-bis d.P.R. 602/1973; c) sarebbe messa in pericolo la percezione di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si allega la seguente documentazione: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma .... PROCURA2 L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ...., nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ...., e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ..... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018). Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale decreto in l. n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifiche, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Per altro verso, la Cass. III, n. 18350/2019, ha ritenuto costituisca questione di massima di particolare importanza il problema della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in opposizione esattoriale. [2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoL'Amministrazione finanziaria che intende attivamente difendersi deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009). In vero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019). La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa (e.g., preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione. Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002). |