Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per carenza di interesse

Stanislao De Matteis

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

CONTRODEDUZIONI

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ... , via ... , presso lo Studio dell'Avv. ... , il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1;

- resistente –

Il sig. ... , rappresentato e difeso come in atti;

- ricorrente -

P R E M E S S O CHE

- in data ... Il sig. ... ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. ... , con la quale è stato intimato allo stesso il pagamento della somma di complessivi €. ... , lamentando il difetto di interesse a notificare la cartella di pagamento successivamente all’ammissione dell’impresa alla procedura di concordato preventivo

DEDUCE

L'avverso ricorso è palesemente infondato.

Occorre premettere che la cartella impugnata riguarda debiti maturati anteriormente all’ammissione dell’impresa alla procedura di concordato preventivo e che la contestazione riguarda esclusivamente l’impossibilità di notificare la cartella di pagamento successivamente all’ammissione dell’impresa alla procedura di concordato preventivo.

L'apertura di un concordato preventivo non è però ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione.

Si chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Si allega la seguente documentazione:

1. ... ;

2. ... ;

3. ...

Luogo e data ...

Firma ...

PROCURA 2

L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ... , nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ... , e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ... , via ...

Luogo e data ...

Firma

...

Autentica della Firma ...

[1] 1. Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018).Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale decreto in legge n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che “Il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modifiche, dalla l. n. 225/2016, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al r.d. n. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.

[2] 2. L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Inquadramento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione.

Commento

L'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale, tanto che quest'ultima può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza procedere necessariamente alla notifica di un atto di accertamento.

Ove il presupposto impositivo si sia verificato prima dell'apertura del concordato preventivo del debitore, i crediti tributari devono ritenersi anteriori al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184 L. Fall. (Cass. S.U. n. 4779 del 28/05/1987; Cass. n. 17637 del 10/08/2007).

La natura concorsuale dei crediti rinviene, pertanto, dalla mera circostanza che gli stessi si ricolleghino a un presupposto di fatto verificatosi in epoca precedente l'apertura di una procedura concorsuale; con la conseguenza che risulta irrilevante, al riguardo, la circostanza che, all'atto dell'apertura del concorso, non sia ancora intervenuto alcun accertamento.

Analogamente, non può farsi distinzione tra emersione dell'obbligazione tributaria ed applicazione della sanzione pecuniaria, ove il presupposto della irrogazione della sanzione (infrazione) sia precedente l'apertura della procedura concorsuale, benchè l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa.

Le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente all'apertura del concordato preventivo, danno luogo a un credito dell'Amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, sicchè, in costanza di procedura concorsuale, l'esigibilità delle sanzioni tributarie non risulta congelata (Cass. n. 23322 del 27/09/2018; Cass. n. 7318 del 29/09/1987).

Parimenti, l'azionabilità dei crediti tributari presuppone l'iscrizione a ruolo delle imposte e dei relativi accessori, per cui non può prescindersi dal successivo accertamento, quale che sia (anche in forma di liquidazione automatizzata D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis ovvero D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54-bis, come sembra essere avvenuto nel caso di specie), dei debiti tributari concorsuali (non oggetto di preventivo accertamento) al fine della partecipazione dei suddetti crediti al concorso formale.

Deve, pertanto, ritenersi che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa nè rispetto all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, nè rispetto alla irrogazione della sanzione pecuniaria e degli accessori, maturati sino alla apertura della procedura concorsuale.

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