Liquidazione controllata e difesa tecnica del liquidatore

30 Gennaio 2024

L'Autrice chiarisce se il liquidatore-avvocato può, o meno, patrocinare la procedura di liquidazione controllata in un giudizio civile.

Il liquidatore che sia anche avvocato può patrocinare la procedura di liquidazione controllata in un giudizio civile?

Con l’apertura della liquidazione controllata il debitore perde la legittimazione processuale: ai sensi dell’art. 270, comma 5, CCII, che, nel disciplinare l’apertura della liquidazione controllata, richiama l’art. 143 CCII in materia di liquidazione giudiziale, il liquidatore nominato subentra nelle controversie, attive e passive, aventi ad oggetto rapporti di diritto patrimoniale del debitore, compresi nella liquidazione.

Nessuna norma disciplina però la possibilità o meno del liquidatore di una procedura di liquidazione controllata, che abbia anche la qualifica di avvocato, di stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore. Sorge, quindi, il dubbio se egli debba nominare un difensore nei giudizi nei quali è parte al posto del debitore sovraindebitato o che intende promuovere come liquidatore della procedura.

In precedenza, prima della riforma operata dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, il testo della l. n. 3/2012, che disciplinava la composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedeva all’art. 14-quinquies che il liquidatore doveva essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall. e richiamava anche i requisiti di indipendenza e incompatibilità ivi previsti, ma anche nella disciplina previgente nessun altro rinvio veniva effettuato ad altre norme della legge fallimentare.

Tuttavia, si deve osservare che la liquidazione controllata del sovraindebitato rientra nel novero delle procedure liquidatorie e condivide con la procedura maggiore di liquidazione giudiziale gli effetti di sottrazione al debitore del suo patrimonio, patrimonio che viene conseguentemente gestito dall’organo della procedura, curatore o liquidatore, che ha anche la capacità processuale. Tale circostanza, unitamente al rinvio espressamente operato da alcune norme che disciplinano la liquidazione controllata alle disposizioni di cui alla procedura maggiore, come ad esempio quelle sopra richiamate, induce a ritenere che in caso di lacuna nella disciplina della liquidazione controllata si debba fare riferimento alle norme della liquidazione giudiziale.

A tale proposito si rileva che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, l’art. 128, comma 3, CCII vieta al curatore di assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale, consentendogli il patrocinio soltanto avanti al giudice tributario qualora ciò sia funzionale ad un risparmio per la massa (la S.C. ha avuto occasione peraltro di precisare che gli atti posti in essere dal curatore in violazione di tale divieto sono affetti da nullità: cfr. Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2020, n. 29313).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, al fine di evitare che il curatore possa promuovere arbitrariamente giudizi soltanto al fine di conseguire il compenso come difensore e possa invece svolgere un controllo sull’operato del legale nominato, revocandolo in caso di comportamento negligente. Risulta evidente che tale ratio debba ispirare anche i poteri del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, considerata l’analogia di finalità delle due procedure e di compiti dei due organi nelle due procedure di liquidazione.

Per quanto esposto, si ritiene quindi che tale disposizione debba applicarsi anche al liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata da sovraindebitamento, che – anche nel caso sia avvocato – dovrà quindi avvalersi di un legale che lo rappresenti e difenda nei giudizi in cui è parte la procedura.

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