Contratto di sponsorizzazione: compatibilità della procedura con il diritto di prelazione

30 Gennaio 2024

Nel procedimento di affidamento della sponsorizzazione tecnica è possibile l’introduzione del diritto di prelazione in favore del soggetto proponente stante la discrezionalità assicurata alla stazione appaltante dal disposto dell’art. 19 d.lgs. n. 50/2016.

Il caso. Un operatore economico contesta l'esercizio del c.d. diritto di adeguamento (o opzione) da parte del concorrente originario proponente di una procedura di sponsorizzazione tecnica indetta da un'Amministrazione Comunale, lamentando che tale facoltà non sarebbe prevista espressamente dall'art. 19 d.lgs. n. 50/2016 e determinerebbe una violazione della parità di trattamento tra i partecipanti in gara.

La discrezionalità sottesa all'art. 19 d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio evidenzia, preliminarmente, il carattere scarno della disciplina dell'art. 19 d.lgs. n. 50/2016sottolineando come la stessa, pur individuando un iter snello di confronto tra le proposte presentate, assicuri comunque un ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante per il tramite della locuzione “il contratto può essere liberamente negoziato”.

Da tale formulazione si ricava dunque che non vi sono degli elementi di per sé ostativi alla previsione del diritto di prelazione nell'ambito del procedimento di affidamento della sponsorizzazione tecnica.

Ad avviso del TAR Lombardia, la lex specialis di gara oggetto di giudizio non determina peraltro alcuna lesione della par condicio, essendo stati previsti dei meccanismi compensativi quali, in caso di esercizio del diritto di prelazione, il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere il pagamento a carico del proponente originario delle spese per la predisposizione della proposta come indicato nella domanda di partecipazione.

Il Collegio evidenzia da ultimo come il diritto di prelazione si giustifichi anche alla luce del doppio rischio affrontato dal promotore che concerne tanto la fase ideativa quanto quella di predisposizione dell'offerta, diversamente dagli altri partecipanti che sono esposti al solo rischio della presentazione della proposta in gara. 

Conclusioni. Il diritto di prelazione, quale forma di discrezionalità della stazione appaltante, è compatibile con la procedura di sponsorizzazione tecnica di cui all'art. 19 d.lgs. n. 50/2016.

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