Questione di legittimità costituzionale: inammissibile per incompletezza ricostruttiva del quadro normativo da parte del giudice a quo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
31 Gennaio 2024

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione se è stata omessa la completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Il TAR  per il Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-octies, commi da 1 a 8,  d.lgs. n. 504/1995, come modificato, prima dall'art. 1, commi 1074 e 1078, della legge n. 145/2018, e poi dall'art. 1, comma 659, della legge n. 160/2019, relativo alla struttura e alle aliquote base per l'applicazione dell'accisa sul tabacco lavorato, in relazione alla violazione degli artt. 11,41117, primo comma, della Costituzione, integrati dalla disciplina interposta negli artt. 7, § 3 e 4, 14, § 1 e 15, § 1 della direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo.

Le questioni sorgevano nel corso di due giudizi promossi da alcune società produttrici di tabacco, anche con motivi aggiunti, avverso le determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) con cui  sono state aggiornate e approvate le tabelle di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, previa individuazione dell'onere fiscale minimo (OFM).

Il TAR per quanto riguarda la rilevanza precisava che in caso di declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata, che attuerebbe l'onere fiscale minimo (OFM), quest'ultima non costituirebbe più la base giuridica dei provvedimenti impugnati, comportandone l'invalidità.

Quanto alla non manifesta infondatezza il Tribunale deduceva la violazione dei principi di libera concorrenza nel mercato interno e di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette per effetto della disposizione nazionale, che altera la struttura mista dell'accisa europea. Nella prospettazione del remittente, l'onere fiscale minimo, rapportato alla somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al  “prezzo medio ponderato di vendita al minuto” (c.d. “PMP sigarette”) è ancorato alla variazione dei prezzi totali di vendita,  costringendo i produttori di sigarette che vendono ad un prezzo inferiore di sopportare ingiustificatamente un onere fiscale che aumenta al diminuire del prezzo di vendita.

Il TAR evidenziava, inoltre, che la disciplina sull'onere fiscale minimo, prevista nella direttiva 2011/64/UE, individuata quale causa petendi delle censure delle ricorrenti, non abbia efficacia diretta c.d. verticale, per cui non avrebbe consentito al giudice la sua disapplicazione per il contrasto con la citata direttiva UE.

In via preliminare la Corte ha rilevato che dalle motivazioni di entrambe le ordinanze emerge che l'art. 39-octies, comma 6, d.lgs. n. 540/1995 sia l'unica norma censurata che dispone il meccanismo di calcolo dell'OFM, rispetto alla quale va ristretto l'ambito delle censure, di modo che è necessaria la riunione dei due giudizi che hanno ad oggetto la medesima disposizione e sono fondati su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti.

Nello specifico la Corte ha ritenuto che il rimettente ha omesso di considerare e confrontarsi con talune disposizioni della suddetta direttiva europea, anche solo per escluderne la pertinenza alla questione sollevata.

Ad avviso della Corte la disciplina contenuta nella direttiva europea consente che l'incidenza percentuale dell'accisa specifica possa essere portata dal legislatore nazionale fino al livello massimo calcolato in riferimento al  “PMP sigarette”. In questa ipotesi la maggior parte dell'onere fiscale totale dato dalla somma dell'accisa globale e dall'IVA, risulterebbe determinato dall'accisa specifica, che non è proporzionale al prezzo di vendita, ma fissa per unità di prodotto.

Peraltro, la Corte pone in rilievo che il giudice a quo in modo solo apodittico affermava, senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo, che la disciplina nazionale avrebbe distorto “la struttura mista dell'accisa europea”. Ometteva, quindi, di motivare se le due nozioni di OFM e di “accisa minima” siano perfettamente sovrapponibili o presentino specifiche caratteristiche distintive ed in quale misura.

La Corte costituzionale riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39-octies, comma 6, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come successivamente modificato, sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., così come quelle relative alla asserita lesione dell'art. 41 Cost., evocato in modo solo generico nella prima ordinanza di rimessione e neppure richiamato formalmente nella seconda.

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