Decreto legislativo - 28/02/2021 - n. 36 art. 6 - Forma giuridicaForma giuridica 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in 1: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile 2; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto 3. 2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 4. 3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante 5. [1] Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120. [2] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. [3] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. [4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. [5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120. InquadramentoLa norma in esame delinea le forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici, essenzialmente connotati dal fine non lucrativo (art. 1 lett. a), possono assumere, ovvero:
Dal perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili sono state, anzitutto, eliminate le società di persone, poiché – come anche si evince dalla relazione illustrativa– si è voluto contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli della società. È stato rilevante, in tale ottica, il fatto che le società di persone non possono godere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, comma 1, l. n. 289/2002. Entro detto perimetro sono state, invece, ricomprese sia le cooperative che gli enti del terzo settore. Sicuramente i fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come associazione sportiva dilettantistica o come società sportiva dilettantistica (s.r.l. o soc. coop.) possono essere individuati nella dimensione dell'associazione, nell'organizzazione e nella gestione, nel rischio d'impresa e nell'autonomia patrimoniale. Rilevante novità sul punto è costituita dal fatto che le società sportive dilettantistiche godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione. Gli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche non dotate di personalità giuridica rispondono in modo solidale ed illimitato, con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni contratte dall'associazione. Tale responsabilità coinvolge il presidente e i consiglieri in sede contrattuale, extracontrattuale e fiscale. Alle società sportive dilettantistiche viene ascritta la possibilità di assumere qualsiasi forma societaria tra quelle enunciate dal libro V, titolo V e VI del c.c.; non solo, quindi società sportive di capitali, come precedentemente previsto, ma anche la forma delle società cooperative. Formule organizzative e Regime fiscaleLa normativa ha introdotto una interessante disposizione nel prevedere che le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società cooperative - ampiamente diffusa nella realtà ordinamentale- possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 90, comma1, l. n. 289/2002. La novella non si sottrae al bilanciamento tra il carattere e la dimensione prevalentemente sociale e ludico-ricreativa dell'attività sportiva in ambito dilettantistico con l'esigenza di sostenibilità di una squadra condizionata da significative voci di spesa necessarie per assicurare competitività agonistica, benché in ambito non professionistico. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere anche la qualifica di ente del terzo settore e di impresa sociale con la precisazione che in tal caso le norme dettate per gli enti sportivi si applicano soltanto in quanto compatibili. Si realizza, così, un doppio binario: gli enti sportivi dilettantistici possono rivestire la veste di società o associazione sportiva con l'applicazione delle norme contenute nel decreto in commento oppure possono assumere la forma di ente del terzo settore, trovando in tal caso la disciplina in esame applicazione solo in via residuale in quanto compatibile. Per quel che attiene agli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, la disposizione in commento consente di svolgere, come attività di interesse generale (ma non necessariamente in via prevalente) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. A tali enti si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il d.lgs. n. 117/2017 e, per le imprese sociali, con il d.lgs. n. 112/2017. In tal modo si è cercato di rendere compatibile la riforma del diritto dello sport con quella del terzo settore. Gli Enti del Terzo Settore comprendono le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più “attività di interesse generale”, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (art. 3 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, Corte cost. sentenza 15 marzo 2022 n. 72 ). Tra le “attività di interesse generale” che gli ETS possono svolgere, in funzione del perseguimento delle proprie finalità statutarie, rientra anche l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche. (art. 5, comma 1, lett.t), del CTS). Di conseguenza atteso che l'art 6 del d.lgs. n. 36/21 identifica gli enti sportivi dilettantistici quali formule organizzative finalizzate a svolgere attività dilettantistica, qualora essi si costituiscano sotto forma di associazioni, possono iscriversi al RUNTS. Un ente sportivo dilettantistico, Ente del Terzo Settore, deve decidere in quale sezione del RUNTS iscriversi, atteso che quest'ultimo prevede sia la tipologia specifica delle Associazioni di promozione sociale (APS) sia quella più generale degli “enti del Terzo settore”. Considerando alcune delle caratteristiche degli enti sportivi dilettantistici, le APS si configurano naturaliter quale tipologia giuridica da adottare per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche. In entrambi le forme organizzative le attività sono svolte prevalentemente da volontari e sono principalmente rivolte ai propri associati, ai loro familiari o a terzi. Accanto ai volontari l'art. 36 CTS prevede che le APS possono avvalersi anche di lavoratori subordinati i quali, a differenza di quanto accade nelle associazioni di volontariato, possono essere anche propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. È stata inoltre introdotta l'applicazione della normativa relativa agli enti dilettantistici anche alle organizzazioni “non profit”, caratterizzate sia dal divieto del c.d. “lucro soggettivo” sia dal perseguimento di finalità di carattere generale che rappresentano un partner ideale degli enti pubblici nell'organizzazione e gestione di attività, progetti ed interventi di rilievo collettivo. Invero il rapporto di partnership che si crea tra pubbliche amministrazioni ed enti non lucrativi è l'esito dell'implementazione del principio di sussidiarietà. Tale principio, nella sua accezione “orizzontale” postula la valorizzazione dell'azione autonoma dei corpi intermedi attraverso i quali i cittadini organizzati sono coinvolti direttamente nel perseguimento di finalità di pubblica utilità (art. 118 Cost.). Da un lato la sussidiarietà può essere interpretata come un criterio di apertura e favore nei confronti degli individui singoli e delle formazioni sociali e delle attività che da questi sono esercitate autonomamente. Dall'altro, la sussidiarietà implica un intervento sostitutivo delle istituzioni pubbliche nei casi in cui i singoli cittadini e le collettività minori non riescano a svolgere, in modo adeguato, i compiti di cura degli interessi collettivi. Si può sicuramente affermare che la riforma del Terzo Settore ha cristallizzato il principio di sussidiarietà orizzontale in alcune disposizioni dedicate ai rapporti giuridici collaborativi tra enti non lucrativi e pubbliche amministrazioni. Le associazioni dilettantistiche, presentando alcuni requisiti giuridico-organizzativi, possono attivare con gli enti pubblici rapporti giuridici di natura non competitiva per la realizzazione di attività di interesse generale. BibliografiaAa.Vv., Risvolti operativi della riforma dello sport, Maggioli, 2023; Agrifoglio, Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2021; Biasi, Causa e tipo nella riforma del diritto sportivo, in Lavoro Diritti Europa, 03/2021; Cardi, L’ordinamento sportivo e la disciplina statale dell’organizzazione e dell’attività sportiva, in federalismi.it, 4 novembre 2020; Colantuoni, Diritto Sportivo, Torino, 2020, 244 e ss.; Di Legge, Nella legge di conversione del cura Italia la proroga anche dei decreti sport, in rivistadirittosportivo.coni.it, 2021; Ferraro, Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico, in Lav. dir. eur., 2019; FOCUS Sole 24 ore, Sport dilettantistico. 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