Decreto legislativo - 28/02/2021 - n. 36 art. 8 - Assenza di fine di lucro

Angelo Maietta

Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 1.

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile 2.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea 4.

Inquadramento

La rilevanza degli introiti originati da attività secondarie derivante dalla pragmatica osservazione della insufficienza delle quote associative ai fini della copertura dei costi e delle difficoltà del ricorso alle sponsorizzazioni, non sempre di facile reperimento in ambito dilettantistico, hanno indotto il legislatore ad ampliare la facoltà di autodestinazione degli utili per società ed associazioni dilettantistiche.

In tale ottica,   la disposizione in commento, anzitutto, prevede anche per gli enti sportivi  dilettantistici costituiti nelle forme della società cooperativa la regola già prevista per quelli costituiti in forma di società di capitali, secondo cui una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata ad un aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato dai soci  oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci. Dal campo di applicazione di tale previsione vengono però espressamente esclusi gli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., per le quali restano fermi gli specifici vincoli previsti dall'art. 2514 c.c.

Il comma 3, dell'art. 8 introduce un'eccezione al divieto di distribuzione indiretta di utili di cui al comma 2 per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali e cooperative, ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c. Per questi soggetti è ammessa la possibilità di una limitata distribuzione degli utili di esercizio che ricalca sostanzialmente la previsione dell'art. 3, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali.

In deroga alla regola generale innanzi enunciata, il comma 4 bis introduce la possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari di innalzare dal 50% all'80% la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione dei dividendi. Senza ombra di dubbio si tratta di una previsione pro-concorrenziale volta ad introdurre forme di incoraggiamento e di promozione dello sport. La scelta di tale platea di beneficiari è motivata alla luce del fatto che, per un verso, si tratta dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, per altro dalla loro maggiore potenzialità ad innescare uno sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso.

Bibliografia

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