Offerte anomale: chiarimenti e giustificativi richiesti per tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse
06 Febbraio 2024
Il fatto. Il Comune di Milano bandiva una procedura negoziata senza bando, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici cittadini. Un concorrente, a fronte di un notevole ribasso sulla base d'asta, si classificava per primo. Il RUP avviava quindi il sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, chiedendo all'impresa prima classificata (e alle altre) di giustificare, mediante specifica produzione di un foglio excel in uso alla stazione appaltante, 61 voci di prezzo, oltre la produzione di ulteriore tabella analitica per le spese generali. Nello specifico, per le voci più significative il RUP a titolo di giustificativi chiedeva l'esposizione di preventivi o fatture d'acquisto, mentre per le voci che presentavano significativi scostamenti rispetto al prezzo di progetto chiedeva esclusivamente la produzione di fatture quietanzate o libri cespiti per le attrezzature e i macchinari. A conclusione delle valutazioni di congruità il RUP decideva di escludere le prime otto classificate, e riconosceva congrua l'offerta della nona classificata. La prima classificata ricorreva quindi al TAR, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità dell'operato del RUP per aver fatto richieste irragionevoli per la giustificazione delle offerte (i.e. fatture quietanzate e libri cespiti), nonché per essersi discostato nella sua attività di verifica dai giustificativi forniti. La decisione del TAR. I giudici milanesi hanno ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha in particolare evidenziato che la ricorrente in sede di giustificativi non avesse presentato tutta la documentazione richiesta e che, da un'analisi complessiva dei costi emergesse un quadro economico in perdita. In particolare, secondo il TAR sarebbe emersa l'omessa produzione di giustificativi a mezzo fatture d'acquisto o libri cespiti per costi che presentano evidenti e ictu oculi rilevanti scostamenti di ben oltre il 20-30% sui prezzi di progetto. A questo proposito il Collegio ha sottolineato che la richiesta del RUP di giustificare in tal modo scostamenti in tutta evidenza significativi è ben chiara ed è congrua, considerato che a fronte dei rilevanti scostamenti tra i prezzi offerti dalla ricorrente rispetto a quelli di mercato la scelta della stazione appaltante di non ritenere sufficiente la loro giustificazione mediante preventivi – cioè di mere proposte contrattuali provenienti da terzi – e di esigere la dimostrazione di congruità esclusivamente con fatture o libri cespiti – documenti che comprovano l'avvenuta esecuzione di un contratto a determinate condizioni o la disponibilità in proprio di attrezzature e macchinari – non è certamente irragionevole, rispondendo infatti all'esigenza di tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse, né discriminatoria, in quanto riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili. In conclusione, il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo le valutazioni del RUP non viziate da manifesta illogicità o insufficienza. |