Riparto di giurisdizione: competenza del giudice ordinario in caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della persona fisica

Redazione Scientifica Processo amministrativo
06 Febbraio 2024

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti di una persona fisica e non nei confronti dell'ente a tutela di un diritto soggettivo.

  Una società agroittica, che in forza di concessione demaniale deteneva una zona marittima in un comune campano, conveniva in giudizio avanti al Tribunale civile la persona che, all'epoca dei fatti, rivestiva la qualità di sindaco del Comune, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto dell'inerzia serbata sulla richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un capannone industriale. Infatti, il Comune adottava una ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000, per l'interdizione in via cautelativa dell'accesso a persone e mezzi sul tratto di arenile concesso alla società, senza statuire sulla richiesta di autorizzazione per la messa in sicurezza. Successivamente, a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco e dell'aggravamento della situazione, il Comune rilasciava la richiesta autorizzazione. Però, il giudizio risarcitorio si concludeva con la declaratoria della giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo; quindi, dopo la riassunzione del giudizio avanti al TAR per la Calabria, la ricorrente esercitava nuovamente l'azione risarcitoria.

Al riguardo, il Collegio ha ritenuto che la domanda risarcitoria avanzata esuli dalla giurisdizione del TAR e appartenga a quella del giudice ordinario. Ad avviso del Collegio, dal ricorso e dalla precedente domanda azionata in sede civile, emerge che la pretesa risarcitoria è avanzata nei confronti del soggetto che, all'epoca era il sindaco del comune, e non nei confronti dell'ente, a causa del suo comportamento omissivo, non avendo rilasciato tempestivamente l'autorizzazione richiesta.  

Pertanto, il Collegio osserva che il ricorso avanti al TAR è proposto per domandare la tutela di una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo - trattandosi della lesione al diritto dominicale e all'integrità patrimoniale - e che la domanda risarcitoria è proposta nei confronti di una persona fisica, sia pure titolare all'epoca dei fatti della qualità di sindaco, legale rappresentante del Comune.

In particolare, il Collegio rileva che, sebbene l'autorizzazione richiesta e non prontamente assentita, rientrava nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. che conosce sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi, l'art. 28 Cost. afferma la responsabilità personale del funzionario e del dipendente della pubblica amministrazione per i danni causati a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni a cui il danneggiato  può chiedere direttamente il risarcimento dei danni.

Peraltro, prosegue il Collegio, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale, l'art. 103, primo comma, Cost. ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela di interessi legittimi e di diritti soggettivi solo in giudizi in cui sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato. La pretesa risarcitoria proposta nei confronti del funzionario in proprio, come nel caso di specie, cui si imputi l'adozione di un provvedimento illegittimo, deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche se il funzionario abbia agito nel perseguimento di finalità private, verificandosi così la c.d. frattura del rapporto organico con l'amministrazione di appartenenza, in quanto l'azione risarcitoria risulta proposta nei confronti del funzionario in proprio, e quindi nei confronti di un soggetto privato distinto dall'amministrazione.

Tanto premesso, il Collegio, sulla base della citata giurisprudenza e dell'ordinario criterio del petitum sostanziale, sebbene abbia ritenuto insussistente la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ha ritenuto, altresì, che non fosse possibile emettere una sentenza di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, stante la declaratoria della propria giurisdizione del Tribunale civile. Perciò ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a.

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