Protezione internazionale: il riconoscimento in uno Stato UE può costituire un elemento, non vincolante, per la valutazione di una seconda domanda in altro Stato membro
08 Febbraio 2024
Una cittadina siriana che ha ottenuto lo status di rifugiato in Grecia ha in seguito presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Un giudice tedesco ha stabilito che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, ella correva un grave rischio di subire trattamenti inumani o degradanti (Art. 4 CEDU), sicché non poteva essere rinviata in tale Stato. La Germania ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ma le ha concesso la protezione sussidiaria. Ella ha quindi proposto ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato dinanzi ai giudici tedeschi. La causa di cui trattasi è incentrata sulle questioni che sorgono allorché le condizioni nello Stato membro, che ha inizialmente riconosciuto lo status di rifugiato, siano tali per cui la persona interessata non può essere rinviata in detto Stato. Quali sono gli obblighi dell'altro Stato membro nel quale detta persona presenta una nuova domanda di protezione internazionale? Il secondo Stato membro è tenuto a trattare la domanda, e in che modo? La Corte amministrativa federale tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia una decisione pregiudiziale su tali questioni. Nelle sue conclusioni, l'Avv. Gen. Laila Medina conclude che il diritto dell'Unione non prevede il principio del riconoscimento reciproco di decisioni positive in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Ella ritiene che il concetto dell'unicità dello Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III (Reg. (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) non comporti un obbligo di riconoscere, senza un esame nel merito, la protezione internazionale già concessa da un altro Stato membro. Tuttavia, le autorità del secondo Stato membro (la Germania) che esaminano la nuova domanda non possono semplicemente ignorare il fatto che un altro Stato membro (la Grecia) abbia già riconosciuto lo status di rifugiato. Infatti, ciò può costituire uno degli elementi che comprovano i fatti addotti a sostegno della nuova domanda. Inoltre, tali autorità sono tenute ad assegnare priorità all'esame della nuova domanda. Esse devono altresì valutare il ricorso ai meccanismi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri previsti dal regolamento Dublino III (Art. 34), mentre le autorità del primo Stato membro (la Grecia) dovrebbero rispondere a tutte le richieste di informazioni entro un termine sensibilmente più breve rispetto a quello applicabile in circostanze normali. |