Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 267 - Concordato del socioConcordato del socio 1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti. InquadramentoLa norma, rimasta invariata rispetto all'art. 154 l.fall., permette al socio illimitatamente responsabile di proporre ai creditori un concordato prescindendo dalle sorti della liquidazione giudiziale della società, con l'effetto di liberarsi dai creditori sociali e dai suoi creditori particolari, sicché, non spiegando tale concordato alcun effetto nei confronti della società, i creditori sociali conservano il diritto di concorrere per intero negli altri fallimenti, fino all'integrale pagamento. La sola applicazione di questa norma, dunque, non consente al socio di proporre una domanda di concordato fallimentare anche con effetti nei riguardi della società, dovendo tale proposta essere approvata preventivamente anche dalla società con le forme dell'art. 265 c.c.i.i.. Dovendo la proposta di concordato avanzata dal singolo socio riguardare tanto i creditori sociali tanto quelli particolari, potrebbe apparire necessaria la suddivisione dei creditori in classi con conseguente possibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi differenti (art. 240, comma 2, lett. a, c.c.i.i.). Il socio che, attraverso il proprio concordato, abbia estinto debiti sociali in una percentuale maggiore rispetto alla sua quota di partecipazione, potrà agire in via di regresso insinuando il proprio credito al passivo del fallimento della società e degli altri soci. Nel caso in cui abbia pagato una percentuale inferiore, saranno gli altri soci a poter agire in via di regresso nei suoi confronti, ma solo dopo l'esecuzione del concordato e nei modi ordinari. Singoli aspetti problematiciCon riferimento al caso in cui il socio, mediante il suo concordato particolare, abbia soddisfatto i creditori sociali per una quota maggiore di quella prevista a suo carico, parte della dottrina ha ritenuto che l'azione di regresso, da attuarsi mediante l'insinuazione al passivo, possa avvenire solo dopo che i creditori siano stati soddisfatti per l'intero credito (Tomasso, 1983); altri hanno precisato (Guerrera, 2004 e s.) che il credito di regresso dovrebbe concorrere con quello degli altri creditori, non essendovi ragione di ritenerlo postergato se non limitatamente alla posizione dei creditori sociali: questi ultimi, infatti, se soddisfatti solo in parte nel concordato particolare del socio, hanno diritto di concorrere per il residuo nella procedura di liquidazione giudiziale della società e degli altri soci e ciò in base ad un diritto prevalente a quello del socio che insinua il proprio credito da regresso; lo stesso art. 2280 c.c. vieta di ripartire fra i soci i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società e dunque tale regola va rispettata anche nel caso in questione. È stato precisato che il socio la cui procedura sia stata chiusa per effetto del concordato potrà ottenere la liquidazione della propria quota solo a seguito del fallimento della società e purché tale chiusura sia avvenuta mediante il pagamento integrale dei crediti ammessi, ivi compresi naturalmente i crediti prededucibili e le spese di procedura (Tomasso, 1983) e dunque il socio non potrà contare su tali somme ai fini dell'esecuzione del concordato particolare (salvo che il fallimento della società non venga chiuso, alle predette condizioni, prima di questo momento). La giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare il carattere eccezionale della disposizione contenuta nella norma in commento, ritenuta dunque inapplicabile al concordato preventivo. In base a questo rilievo Cass. n. 8097/1992 ha ritenuto «inammissibile il concordato preventivo proposto ai propri creditori personali da un socio illimitatamente responsabile di una società di persone, unitamente e contestualmente al concordato preventivo della società stessa, atteso che l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 184, secondo comma, l. fall., non coinvolge anche i creditori personali di tali soci, i quali, mancando della qualità di imprenditori, non sono legittimati alla proposizione del concordato preventivo (artt. 1 e 161 l. fall.), e che non possono applicarsi a questa procedura le regole, contenute negli artt. 147 e 154 l. fall., sull'estensione del fallimento e del concordato fallimentare ai soci illimitatamente responsabili, trattandosi di disposizioni eccezionali, non suscettibili di interpretazione analogica (senza che ciò implichi contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la diversa funzione delle rispettive procedure)». Con riferimento al problema dell'individuazione del momento entro il quale la proposta di concordato dovrebbe intervenire, parte della dottrina aveva ipotizzato che l'art. 154 l. fall. presupponesse che non fosse stato tentato o che comunque non avesse avuto esito positivo il concordato della società (De Semo, 524); altri avevano sostenuto che la norma potesse trovare applicazione solo una volta che il patrimonio sociale fosse stato liquidato o che il fallimento sociale fosse stato chiuso per insufficienza di attivo (Bonelli, 293). Tali tesi sono state superate dall'opinione prevalente secondo cui la proposta di concordato individuale, in considerazione della totale autonomia del fallimento del socio rispetto a quello della società, ben può essere avanzata in ogni momento, indipendentemente dall'esito della proposta concordataria della società (Nigro, 489). È stato significativamente precisato però che la questione meriterebbe in ogni caso di essere coordinata con i limiti temporali previsti dall'art. 124 l. fall. (Minutoli, 1683) ed oggi dall'art. 240 c.c.i.i.. Per il carattere eccezionale di tale ultima norma, con conseguente divieto di applicazione estensiva o analogica, v. Nardecchia, 1247. BibliografiaBonelli, Del fallimento, Milano, 1938; De Semo, Diritto fallimentare, Padova, 1990; Guerrera, Sub Art. 154 l. fall., in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro, Sandulli, Santoro, Torino, 2010; Minutoli, Sub art. 154, in La legge fallimentare, a cura di Ferro, Padova, 2011; Nardecchia, Il concordato nella liquidazione giudiziale, in Fall, 2019, 1247 ss.; Nastri, Sub art. 257, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, diretto da F. Di Marzio, Milano, 2022, 1313 ss.; Nigro, Il fallimento del socio illimitatamente responsabile, Milano, 1974; Tomasso, Sub art. 154, in Codice commentato del fallimento, diretto da Lo Cascio, Milano, 2015. |