Procura speciale alle liti: valida in copia digitalizzata redatta in formato nativo digitale e allegata alla PEC
20 Febbraio 2024
Le SS.UU. della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla validità della procura speciale alle liti, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, di contenuto generico, la cui copia digitalizzata era stata utilizzata per la proposizione del ricorso per cassazione, redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo PEC e depositato telematicamente. La questione traeva origine dall'opposizione di un contribuente avverso l'esecuzione di cartelle esattoriali a titolo di sanzioni amministrative. L'adito Giudice di pace accoglieva in parte l'opposizione e compensava le spese di lite al 50%. Il Tribunale rigettava l'appello avverso tale decisione, per il solo capo delle spese processuali. In particolare, come evidenziato dalla Corte, l'ordinanza interlocutoria riteneva che, in caso di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, il requisito della specialità della procura difensiva ex art. 365 c.p.c redatta su supporto cartaceo non si realizza, per sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente “la non riferibilità al giudizio di cassazione”, secondo la recente tendenza interpretativa enunciata con la pronuncia delle SS.UU, n. 36057 del 9 dicembre 2022. Il Collegio remittente chiedeva se anche nel processo telematico per cassazione, in caso di procura digitalizzata, cioè conferita su supporto cartaceo trasmessa dal difensore in copia informatica autenticata con firma digitale, si dovesse dare seguito alla tendenza interpretativa che ritiene soddisfatto il requisito della specialità per la “collocazione topografica”, in quanto la procura contenga un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato, oppure se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi per la mancanza di una norma primaria di legge che equipari la congiunzione materiale tra atti cartacei o di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC con il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte. La Corte ha ritenuto di dare continuità anche nel processo telematico, all'indirizzo interpretativo delle SS.UU. del dicembre 2022, valorizzando il criterio della collocazione topografica, attinente al necessario riferimento specifico nella procura al giudizio o al provvedimento impugnato, e il principio di conservazione degli atti giuridici anche in materia processuale; il Collegio ribadisce la “centralità del diritto di difesa”, nel contesto delle garanzie, quale patrimonio comune giuridico condiviso a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU), per l'attuazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, quale scopo ultimo del processo ed per evitare eccessi di formalismo e restrizioni del diritto di difesa. Quindi le SS.UU hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”. Ad avviso della Corte ai sensi del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., anche in caso di costituzione telematica, non è necessaria la congiunzione “materiale” della procura speciale al ricorso, in tutti i casi in cui sia rilasciata su supporto analogico o digitale separato dall'atto cui la procura afferisce, specialmente se la procura è digitale o digitalizzata, ove non è configurabile una congiunzione materiale. Sul punto, il Collegio ha chiarito che dalla lettura dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., anche per il ricorso per cassazione la procura speciale può ritenersi congiunta al ricorso anche solo “virtualmente”, mediante “strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”, di modo che possa essere considerata “apposta in calce”, dando, così, evidenza ad una presunzione legale assoluta; lo “strumento informatico” che attua la predetta congiunzione “virtuale” è la c.d. “busta telematica” in cui è inserito il ricorso e gli allegati (art. 14 delle specifiche tecniche ex art. 34 del citato Decreto Ministero della giustizia) Quanto al caso di specie la Corte dichiara valida la procura speciale apposta in calce al ricorso, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., rilasciata dal ricorrente su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa, autenticata dal difensore, depositata e notificata in modalità telematica unitamente al ricorso per cassazione e pertanto dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l'esame alla Sezione civile competente. |