Impugnazione degli atti prefettizi: carenza di legittimazione della regione ad impugnare i provvedimenti di controllo delle sanzioni stradali

Redazione Scientifica Processo amministrativo
06 Marzo 2024

Ė inammissibile l'impugnazione dell'Ente regionale dei provvedimenti prefettizi di controllo delle sanzioni in materia di circolazione stradale.

In materia di impugnazione dell'ordinanza prefettizia di archiviazione sussiste la giurisdizione del G.O. e la relativa disciplina, contenuta nel Codice della strada, attribuisce solo al presunto trasgressore la facoltà di ricorrere avverso le decisioni giustiziali del Prefetto, che annullano le sanzioni amministrative irrogate per pretesa violazione delle norme del Codice della strada, ma nulla prevede per la contraria ipotesi in cui il ricorso sia accolto e il verbale archiviato.

Non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva regionale, cui sono attribuite  le funzioni di polizia locale, possa contestare in giudizio le statuizioni del Prefetto, quale organo statale di controllo o di revisione del suo operato, ponendosi in opposizione allo stesso Prefetto.

Di conseguenza, non è identificabile una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo, né di interesse legittimo, in capo all'amministrazione locale, tutelabile innanzi al G.A., sino a quando il potere di controllo del Prefetto, in ordine alle sanzioni in materia di circolazione stradale, sebbene attivato su ricorso dell'ingiunto, non sia esaurito.

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