Legge - 21/01/1994 - n. 53 art. 1

Nicola Gargano
Luca Sileni
Giuseppe Vitrani

 

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, [ovvero a mezzo della posta elettronica certificata] salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata 12.

[1] A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".

[2] Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e successivamente dall'articolo 46, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Commento

L'articolo in esame rappresenta la norma quadro in materia di notificazioni in proprio eseguite mediante Posta Elettronica Certificata e stabilisce i principali limiti di utilizzo di tale sistema di notificazione.

Innanzitutto, nella prima parte dell'articolo, si fa esclusivo riferimento alla figura del difensore, ossia, di colui che sia munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.; in virtù di tale specificazione, quindi, sarà esclusa la possibilità per tutti gli ausiliari del Giudice (quali CTU, commissari giudiziali, commissionari alle vendite, etc.) di notificare in proprio a mezzo PEC, ciò anche qualora gli stessi svolgano anche la professione di Avvocato.

Solo i Difensori muniti di procura, quindi, potranno provvedere alla notificazione in proprio exl. n. 53/1994 e lo potranno fare esclusivamente qualora la procura alle liti sia stata rilasciata in un momento antecedente alla notificazione stessa, poiché — in caso contrario — il Professionista avrà posto in essere un'attività di notificazione senza essere in possesso del potere di eseguirla.

In virtù di tale prerequisito, quindi, si raccomanda sempre di inserire la data al momento del rilascio della procura ex art. 83 c.p.c. e, qualora si debba notificare un atto introduttivo come — ad esempio — l'atto di citazione, di allegare detta procura all'interno della mail di notificazione.

Proprio sulla necessità di allegare la procura alle liti la Suprema Corte, con sentenza del 18 giugno 2018 n. 15962, a seguito un giudizio per l'accertamento di condotte discriminatorie in cui il Tribunale di Reggio Emilia che aveva declinato la propria competenza per territorio, ha dichiarato inammissibile l'istanza per il regolamento di competenza notificata direttamente dalla parte.

Nel caso di specie, la parte ricorrente, essendo interdetta legalmente, veniva rappresentata dal suo tutore, che tuttavia, non rivestendo la qualifica di difensore ma di parte, e quindi sprovvisto della procura alle liti, eseguiva direttamente e a mezzo PEC la notifica della istanza per regolamento de qua.

Esprimendosi sulla questione, i Giudici specificano che “il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto la notifica della istanza per regolamento necessarioex art. 42 c.p.c.è stata eseguita a mezzo PEC direttamente dalla parte, autorizzata a costituirsi personalmente “nel giudizio di primo grado(art. 28, comma 3, d.lgs n. 150/2011), e dunque legittimata a proporre personalmente il regolamento (art. 47, comma 1, c.p.c.), ma non anche legittimata ad esercitare le competenze amministrative riservate in via esclusiva agli organi pubblici della notificazione (l. n. 53/1994)”. Inoltre, sempre secondo la Corte “la assoluta mancanza di potere notificatorio in capo al soggetto privato, pur se legittimato a stare personalmente in giudizio senza difensore, determina la inesistenza e non soltanto un vizio di invalidità della notifica”.

La Cassazione rileva che, nel caso concreto, non risulta conferita all'avvocato-tutore alcuna procura ad litem ex art. 83 c.p.c., ponendosi questa come conditio sine qua non per l'applicazione della l. n. 53/1994, secondo cui gli avvocati, nei procedimenti civili, amministrativi e stragiudiziali, possono notificare in proprio atti e ricorsi tramite l'utilizzo della PEC. Per tale motivo, la Corte di Cassazione riteneva l'attività notificatoria posta in essere dall'avvocato, nella sua qualità di parte, giuridicamente inesistente.

Ulteriore prerequisito previsto dalla norma, è quello dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza che però è oggi prevista — dopo la riforma intervenuta nel 2014 — solo per le notificazioni cartacee e non più per quelle effettuate via PEC, nessuna specifica autorizzazione, quindi, sarà necessaria per effettuare le notifiche per via digitale.

La norma, poi, limita l'ambito di applicazione della l. n. 53/1994 alle sole notifiche effettuate in materia civile, amministrativa e stragiudiziale; è escluso ogni ulteriore ambito fra cui, in particolare, quello penale e quello tributario per i quali sono in vigore norme proprie e specifiche.

Ulteriore limitazione, infine, è dettata per la tipologia di atti notificabili in proprio, l'art. 1 — difatti — prescrive che tale metodo di notificazione possa essere utilizzato unicamente per le notifiche che non debbano effettuarsi personalmente. In virtù di ciò in dottrina e giurisprudenza ci si è chiesti se la notifica delle intimazioni di licenza o di sfratto che richiedono un successivo avviso ex art. 660 c.p.c. (al cui commento si rimanda per ogni approfondimento) potesse o meno essere effettuata via PEC.

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