Verbale di conciliazione in sede amministrativa

Antonio Lombardi

Inquadramento

La conciliazione in ambito giuslavoristico può essere giudiziale o stragiudiziale. Nell'ambito delle conciliazioni stragiudiziali si distinguono quelle in sede amministrativa, dinanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro, disciplinate dall'art. 410 c.p.c. che, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro (l. n. 183/2010), non assurge più a condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, trattandosi di procedura facoltativa, fatta eccezione per talune materie, tassativamente indicate, nelle quali permane l'obbligatorietà della procedura. Laddove, all'esito della stessa, si addivenga alla conciliazione della controversia, si redigerà separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione, che acquisterà efficacia esecutiva con decreto del giudice, apposto su richiesta di parte. Nel caso di esito negativo, la proposta formulata dalla Commissione e le valutazioni delle parti saranno riassunte nel verbale, e tali risultanze potranno essere valorizzate nell'eventuale successivo procedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Formula

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA

(ART. 2113, COMMA 6, C.C.; ART. 410 C.P.C.)

Addì ... in ... .

La Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro costituita dai sigg. ... ha esperito, con esito positivo, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa fra il sig. ... (di seguito il Lavoratore), che ha conferito mandato difensivo all'Avv. ... del Foro di ..., e la società ... (di seguito anche la Società), rappresentata da ... che dichiara di essere in possesso dei necessari poteri.

I Conciliatori, accertate l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede amministrativa, ai sensi della normativa vigente, ed hanno, quindi, dato corso al tentativo di conciliazione della controversia.

PREMESSO CHE

a) Il Lavoratore è stato assunto dalla Società in data ... con qualifica ... livello ... e applicazione del CCNL ...;

b) la Società, esperita la procedura di cui alla l. 223/1991 ha comunicato al Lavoratore ... il licenziamento e la conseguente collocazione in mobilità in data ..., con esonero dal prestare in servizio il periodo di preavviso e con impegno a pagarne la relativa indennità sostitutiva;

c) il Lavoratore, per il tramite dell'Avv. ..., con lettera del ... ha confermato l'impugnazione del predetto licenziamento;

d) le Parti hanno, infine, deciso di trovare un accordo amichevole che dirima ogni loro possibile contrasto e convenuto la corresponsione di una somma al fine di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro;

e) le Parti, inoltre, intendono definire bonariamente ogni ragione di lite tra loro insorta, conciliando e transigendo, in via di transazione generale novativa ai sensi degli artt. 1965 e 1975 c.c., ogni e qualsiasi pretesa che possa comunque derivare, sia in via causale che in via meramente occasionale, dai fatti pregressi narrati in premessa, e più in generale dall'intercorso rapporto di lavoro di cui in premessa e dalla sua intervenuta risoluzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) le premesse fanno parte integrante del presente Accordo che sostituisce ogni intesa, e/o Accordo, precedentemente definito;

2) in relazione a quanto premesso, la Società, al solo fine di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro, corrisponderà al Lavoratore, in aggiunta a quanto dovuto per competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, l'ulteriore somma di Euro ... al lordo delle ritenute di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, lett. b) l. n. 153/1969 così come modificata dall'art. 6, d.lgs. n. 314/1997;

3) Il lavoratore a fronte di quanto erogato, dichiara di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, comunicatogli dalla Società con lettera del ... riconoscendo che il rapporto di lavoro si è risolto a tutti gli effetti alla data del ..., nonché di rinunziare all'impugnazione del licenziamento stesso e alla conseguente azione legale;

4) Il lavoratore, inoltre e a fronte di quanto riconosciuto, fatta salva la verifica contabile delle spettanze tutte di fine rapporto, rinuncia a qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura dedotta o deducibile che possa trarre origine o essere dipendente dallo svolgimento e/o dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Società, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni riferite a retribuzioni arretrate, compensi di qualsivoglia natura, pretese indennità, e qualsivoglia tipo di pagamento e/o compenso fisso o variabile, indennità o compensi comunque connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, contributi, fringe benefits, bonus, incentivi e indennità (ad esempio per trasferimenti, rimborsi di spese, ecc.), indennità per ferie o festività non godute, r.o.l., risarcimento di danni derivanti da pretesi demansionamenti, o risarcimento ai sensi dell'artt. 2103 c.c.;

5) A fronte delle rinunce di cui al precedente punto 4) e subordinatamente alla sottoscrizione del presente verbale, la Società, corrisponderà al Lavoratore la somma lorda di Euro ... a titolo di transazione generale e novativa ex artt. 1965 e ss. c.c.;

6) Gli importi di cui sub 2) e 5) saranno corrisposti alle coordinate bancarie del Lavoratore entro e non oltre il ...;

7) Il Lavoratore accetta le condizioni di cui ai precedenti punti e gli importi di cui ai precedenti punti 2) e 5), ai titoli e per gli effetti sopra indicati, nonché le modalità di pagamento di cui al precedente punto 6) e dichiara che, con il pagamento delle competenze tutte di fine rapporto e con l'esecuzione di quanto previsto nel presente verbale, non avrà più nulla definitivamente a pretendere dalla Società e da Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione, così come determinata ai punti precedenti per alcun titolo, ragione o causa;

8) Analoga rinuncia presta la Società nei confronti del Lavoratore con riferimento all'intercorso rapporto di lavoro e, in particolare, alla prestazione lavorativa resa, dando atto al Lavoratore del puntuale adempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c.;

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto della estinzione totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di Contratti e Accordi collettivi e individuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore ...

La Società ...

I Conciliatori ...

I sottoscritti Conciliatori, come sopra designati, dopo aver proceduto all'identificazione delle Parti nel seguente modo:

...,

...,

dichiarano che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente e in loro presenza.

Commento

Secondo il novellato art. 410 c.p.c., chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di conciliazione, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente sulla base dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c. e composta, ai sensi del comma 3, dal direttore dell'ufficio (o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo), in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi o da quattro supplenti dei datori di lavoro, e da quattro rappresentanti effettivi o da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

L'individuazione della Commissione competente all'espletamento del tentativo di conciliazione ha luogo sulla base degli ordinari criteri di competenza territoriale delle controversie di lavoro, dettati dall'art. 413 c.p.c.

Il procedimento

La richiesta del tentativo, con il contenuto di cui all'art. 410, comma 6, è consegnata o spedita mediante raccomandata a.r. o PEC. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la Commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale, così da delimitare compiutamente le questioni controverse.

In caso di mancato deposito della memoria, la norma prevede che ciascuna delle parti sia libera di adire l'autorità giudiziaria. Ad analoghe conclusioni, in assenza di espressa previsione che condizioni la proponibilità dell'azione giudiziaria al completamento della procedura conciliativa, deve addivenirsi circa la possibilità di adire la sede giudiziaria, in via cautelare o ordinaria, nel caso di accettazione della proposta, in pendenza del procedimento.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione (Cass. sez. lav., n. 29419/2019) e sospende, per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza (Cass. sez. lav., n. 15219/2024). Attesa la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione e sospende il decorso dei termini decadenziali sia quella fatta alla controparte, all'atto della conoscenza legale e non effettiva (Cass. sez. lav., n. 3346/2020).

In merito alla questione dell'applicabilità del termine di decadenza di 60 giorni di cui all'art. 32, l. 183/2010 per l'impugnativa giudiziale dei licenziamenti, decorrenti dall'impugnativa stragiudiziale, nei casi in cui il ricorrente abbia comunicato richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione ed il resistente non vi abbia aderito, si ritiene che la mancata accettazione del tentativo di conciliazione - momento a partire dal quale decorre il termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa – si configuri una volta trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 5, con la conseguenza che è da tale momento che riprenderà a decorrere il termine decadenziale per la proposizione di ricorso giurisdizionale (Cass. sez. lav., n. 14057/2019). Ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 604/1966, come modificato dalla l. n. 183/2010, in caso di immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa, decorrerà il termine di decadenza di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, senza che sia necessaria alcuna comunicazione al lavoratore della chiusura della procedura ex art. 410 c.p.c.

Dinanzi alla Commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato, così come da un legale di propria fiducia. L'ultimo comma dell'art. 410 prevede una fattispecie di esenzione da responsabilità in capo al funzionario delegato a rappresentare la pubblica amministrazione dinanzi alle commissioni di conciliazione, salvi i casi di dolo e colpa grave.

Gli esiti del tentativo di conciliazione

In caso di buon esito della conciliazione, anche limitatamente ad una parte delle questioni controverse, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione, ai sensi dell'art. 411, comma 1, c.p.c.

L'acquisizione di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione è subordinata al rilascio del decreto di esecutività da parte del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, su istanza della parte interessata. Il controllo operato dal giudice avrà certamente ad oggetto la regolarità formale del decreto, ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni delle parti e dei componenti della Commissione di conciliazione.

La conciliazione intervenuta dinanzi alle Commissioni di conciliazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 410e 411 c.p.c. deroga alla regola ex art. 2113, comma 1, c.c., secondo cui le rinunzie e transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. non sono valide. Ciò in ragione dell'espressa previsione del comma 4 dell'art. 2113 c.c., che esclude l'applicazione delle norme contenute nell'articolo alle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c.

Laddove, all'esito dell'esperimento del tentativo di conciliazione, non si addivenga ad un accordo, la Commissione di conciliazione formulerà una proposta per la bonaria definizione della controversia. Qualora la proposta non venga accettata dalle parti, i termini della stessa andranno riassunti in seno al verbale, con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle stesse. Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione e non accettata dalle parti senza adeguata motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 411 cpv. c.p.c., il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Pur non disponendo la norma in ordine alle conseguenze in sede giudiziale del comportamento di colui che rifiuta la proposta senza giustificato motivo, deve ritenersi che le stesse vadano naturalmente confinate alla regolamentazione delle spese di lite, in particolare laddove la decisione, resa all'esito del giudizio, non si discosti significativamente dalla proposta della Commissione denotando, con valutazione ex post, l'ingiustificatezza, sotto il profilo dell'economia processuale, dell'iniziativa giudiziaria. Nessuna ulteriore conseguenza potrà essere tratta dal giudice, eventualmente in termini di argomento di prova ex art. 116 cpv. c.p.c. Ciò va, a fortiori, affermato in quanto egli sarà tenuto eventualmente a valorizzare un comportamento serbato dalle parti in ambito stragiudiziale, rispetto a una proposta conciliativa formulata da altro soggetto (id est la Commissione), sulla base di una cognizione necessariamente parziale delle questioni controverse.

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