Procura speciale all'avvocato

Cesare Taraschi

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010, come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, nei casi di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1, nonché quando la mediazione è demandata dal giudice ex art. 5-quater del medesimo d.lgs., le parti devono partecipare alla mediazione con l'assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati, muniti, quindi, di procura generale o speciale ex art. 83 c.p.c. Negli altri casi (mediazione volontaria e mediazione su clausola contrattuale o statutaria), l'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

La formula in esame ha ad oggetto la procura speciale conferita all'avvocato per l'assistenza nel procedimento di mediazione.

Formula

Io sottoscritto/a ...,

nato/a a ... il ...,

C.F. ..., residente in ...,

via ..., n. ..., in proprio ovvero quale titolare o legale rappresentante dell'ente/impresa/società ..., con sede in ... via ..., n. ..., C.F./P.I. ...,

in relazione al procedimento di mediazione da svolgersi presso l'Organismo di Mediazione ..., su domanda del/la sottoscritto/a ovvero su invito di ...,

DELEGO [1]

l'Avv. ..., del Foro di ...,

nato/a a ..., il ..., con studio in ...,

via ..., n. ..., e-mail ..., cell. ..., PEC ...,

a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel predetto procedimento, e, all'uopo, conferisco allo/a stesso/a ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di conciliare e transigere, incassare somme dalla controparte, quietanzare, nominare sostituti, dando fin da ora per rato e valido l'operato del delegato. Contestualmente eleggo domicilio presso lo studio del predetto.

Dichiaro, inoltre, di essere debitamente informato/a dei diritti spettanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed espressamente acconsento al trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'incarico conferito.

Luogo e data ...

Firma ...

Per autentica

Firma Avv. ...

1. A norma dell'art. 83 c.p.c., l'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura speciale alle liti non è tassativa, ma si riferisce pur sempre ad atti processuali determinanti l'ingresso della parte nel giudizio, atteso che la natura processuale degli stessi rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale il mandato è rilasciato e diventa, pertanto, componente essenziale della specialità della procura, resa così idonea a conferire al difensore gli specifici poteri ex art. 84 c.p.c. (Cass. n. 24472/2020).

Commento

Come già detto, il comma 5 del novellato art. 8 d.lgs. n. 28/2010 prevede che, nei casi di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1, nonché quando la mediazione è demandata dal giudice ex art. 5-quater del medesimo d.lgs., le parti devono partecipare alla procedura con l'assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati, muniti, quindi, di procura generale o speciale. Già Cass. n. 8473/2019 aveva affermato, sulla base della formulazione dell'art. 8 previgente alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69/2013, conv., con modif., in l. n. 98/2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore...”.

Pertanto, nell'ambito della procedura di mediazione, la funzione che deve essere espletata dal difensore è quella di prestare la propria assistenza alla parte, da intendersi nei termini del patrocinio disciplinato dall'art. 82 c.p.c., potere questo che la parte conferisce a mezzo di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.

In particolare, la procura generale è quella conferita per tutte le possibili liti che coinvolgono o possono coinvolgere la parte, mentre quella speciale è conferita per una controversia determinata.

La procura, ex art. 83, comma 2, c.p.c., deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, e può essere allegata alla domanda di mediazione o all'atto di adesione alla procedura di mediazione instaurata da altri. Quella speciale può essere autenticata dallo stesso avvocato in forma cartacea o con firma digitale.

Tradizionalmente si distingue, in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, tra la procura ad litem, la quale costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, ed il contratto di patrocinio, che costituisce, invece, un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 8863/2021; Cass. n. 6905/2019, secondo cui la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto, a pena di annullabilità del contratto, ad informare, chiaramente e per iscritto, l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Cass. n. 35971/2022). Il documento che contiene l'informazione, sottoscritto dall'assistito, deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede a norma dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 (ossia se non dispone l'esperimento del procedimento di mediazione), informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Per approfondimenti in ordine all'informativa che l'avvocato deve rendere al cliente, si rinvia alla formula n. 202.

In ordine alla procura generale, si è precisato che la stessa, se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava (Cass. n. 32880/2019).

È possibile, inoltre, che l'avvocato incaricato di assistere la parte in mediazione si faccia sostituire, al singolo incontro o in tutta la procedura, da un diverso avvocato, previo rilascio di apposita delega, di cui il mediatore può chiedere l'esibizione al fine di verificare la legittimazione del sostituto a partecipare alla procedura.

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