Atto di precetto per rilascio fondato su accordo di mediazioneInquadramentoL'atto di precetto per rilascio, che costituisce un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata, è un'intimazione al rilascio del bene immobile fatta dal creditore all'esecutato in seguito all'emissione di un provvedimento esecutivo, nella specie l'accordo raggiunto in mediazione, che ordina a quest'ultimo il rilascio. Qualora, trascorso il termine di 10 giorni (e non ancora spirato quello dei 90) dalla notifica del precetto, il debitore non abbia lasciato l'immobile sua sponte, l'ufficiale giudiziario provvederà ad immettere il creditore nel possesso del bene consegnandogli le chiavi. Il debitore, comunque, dovrà essere preavvertito della data e dell'ora in cui avverrà l'accesso, almeno 10 giorni prima dello stesso. Il precetto costituisce, quindi, una intimazione rivolta al debitore ad adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo corredata dall'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 28/2010 l'accordo è titolo esecutivo anche per l'esecuzione per consegna e rilascio ove omologato dal tribunale ovvero se sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e sempreché questi ultimi abbiano attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. FormulaATTO DI PRECETTO PER RILASCIO FONDATO SU ACCORDO DI MEDIAZIONE Il/La sig./sig.ra ..., rappresentato/a e difeso/a ... [1], come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ... fax ...) residente in [2] ... via ... (ovvero elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ..., via ... PREMESSO CHE - nell'ambito del procedimento di mediazione dinanzi all'organismo di ..., il/la sig./sig.ra ... e il/la sig./sig.ra ... raggiungevano un accordo ... [3]; in virtù del quale il/la sig./sig.ra ... - in particolare, nel detto verbale di accordo [4] che di seguito si trascrive [5] il/la sig./sig.ra si impegnava nei confronti di ... a rilasciare l'immobile sito in ... via ... entro la data del ...; - nel sottoscrivere unitamente alle parti l'accordo, gli avvocati ne hanno certificato la conformità alle norme imperative dell'ordine pubblico [6]; (ovvero: che l'accordo non aveva efficacia di titolo esecutivo non essendo stato sottoscritto anche dagli avvocati e, per il disposto dell'art. 12, d.lgs. n. 28/2010 è stato omologato con decreto in data ... del Presidente del Tribunale di ..., che sarebbe stato competente per la controversia ed è stato munito della formula esecutiva in data ...); - il/la sig./sig.ra ... si è reso/a inadempiente alle proprie obbligazioni sicché sussistono le condizioni per procedere esecutivamente; - il verbale è stato notificato in data ... [7] INTIMA E FA PRECETTO a ... nato/a il ... a ..., C.F. ..., di provvedere entro il termine di giorni 10 [8] dalla notificazione del presente atto [9] al rilascio dell'immobile nella piena ed esclusiva disponibilità di ..., libero e sgombro da persone e cose, mediante consegna delle chiavi, essendo già decorsa la data fissata per l'esecuzione. AVVERTE IL DEBITORE CHE: - in difetto di adempimento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata per le vie di legge ed occorrendo con l'ausilio della forza pubblica, preceduto da preavviso di rilascio, notificato almeno dieci giorni prima, così come sancito nell'art. 608 c.p.c.[10]; - può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla situazione di eventuale sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore [11]. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto di precetto ed alla successiva esecuzione forzata e agli eventuali giudizi di opposizione l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge [12]. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... 1. L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione, può essere sottoscritto anche dal creditore personalmente, senza necessità della difesa tecnica che, pertanto, è solo facoltativa. 2. Nel caso di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, l'atto di precetto non è nullo ma le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (art. 480 c.p.c.). 3. Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 28/2010 l'accordo è titolo esecutivo ove omologato dal tribunale ovvero se sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e sempreché questi ultimi abbiano attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 4. La riforma attuata dal d.lgs. n. 28/2010 ha precisato che costituisce titolo esecutivo (nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale) anche il verbale sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati in via telematica nell'ambito della relativa procedura di mediazione ex art. 8-bi s del d.lgs. n. 28/2010 applicabile ai procedimenti promossi dal 28 febbraio 2023. 5. Il verbale dell'accordo raggiunto in sede di mediazione quando è posto a fondamento dell'esecuzione deve essere integralmente trascritto nell'atto di precetto. È stato precisato che il precetto deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo stragiudiziale bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione (Cass. III, n. 3593/1990). La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto ne determina la nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 c.c. (Cass. III, n. 5168/2005). 6. Infatti, in difetto di sottoscrizione dell'accordo anche da parte degli avvocati e di certificazione ad opera degli stessi della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, il verbale non costituisce titolo esecutivo e potrà essere posto a fondamento dell'esecuzione forzata solo ove venga concesso l'exequatur da parte del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative dell'ordine pubblico. 7. In alternativa, l'art. 479 c.p.c. prevede che la notificazione del titolo avvenga contestualmente a quella dell'atto di precetto. 8. Il termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta è non inferiore a dieci giorni salvo che sia autorizzata l'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c. La mancata o la diversa assegnazione al debitore del termine non determina, tuttavia, la nullità del precetto, ma comporta soltanto che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso detto termine (Cass. III, n. 55/2002). 9. L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale, deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi del disposto dell'art. 480, comma 4, c.p.c. L'omessa o irregolare notifica del precetto può essere fatta valere dall'intimato mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 7047/1997) ed è di regola sanata dalla proposizione da parte del debitore dell'opposizione agli atti esecutivi, salvo che il vizio di notificazione sia di tale gravità da determinare l'inesistenza della stessa ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando all'intimato un termine ad adempiere inferiore a dieci giorni (Cass. VI, n. 13038/2013). 10. L'avviso di rilascio è l'atto mediante il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima, alla parte tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora nel quale procederà. La notifica dell'avviso di rilascio, pertanto, è volta a rendere edotto l'obbligato del giorno e dell'ora in cui si procederà, da parte dello stesso ufficiale giudiziario, all'accesso teso ad ottenere, a favore dell'avente diritto, il rilascio dell'immobile, in assenza, nelle more, di un adempimento spontaneo (Cass. n. 7288/1991): qualora l'accesso sia compiuto senza la preventiva comunicazione dell'avviso in questione, l'esecutato potrà dedurre tale nullità formale in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Fattispecie analoga a quella della mancanza del preavviso di rilascio è quella in cui non sia indicato nello stesso il giorno in cui l'ufficiale giudiziario procederà, mentre è stato ritenuto soltanto irregolare l'avviso non corredato dell'indicazione precisa dell'ora del rilascio bensì di quella, generica, delle ore 9 e seguenti (Cass. n. 1072/1981). Il termine minimo che deve intercorrere tra la notifica ed il momento entro il quale l'ufficiale giudiziario procederà all'accesso in loco è attualmente, a seguito della novella realizzata dalla l. n. 80/2005, con decorrenza dal 1° marzo 2006, di dieci giorni. L'avviso di rilascio è predisposto dall'ufficiale giudiziario al quale spettano, in linea di principio, le determinazioni in ordine al giorno ed all'ora nei quali procederà all'accesso in loco, anche in vista delle esigenze organizzative del proprio ufficio. Il preavviso di rilascio è, pertanto, atto dell'ufficiale giudiziario che dispone, entro i limiti di efficacia del precetto, circa il tempo di esecuzione dello stesso. 11. L'atto di precetto deve essere corredato da tale avvertimento in forza dell'art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. n. 83/2015, conv., con modif., in l. n. 132/2015. La S.C. con la pronuncia n. 23343/2022 ha chiarito che detto avvertimento ha la finalità “promozionale” di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione, sicché la relativa omissione non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione. 12. Il precetto deve «contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione» (art. 480, comma 2, c.p.c.). CommentoPrincipi generali Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 28/2010 l'accordo raggiunto in sede di mediazione è titolo esecutivo (oltre che per l'espropriazione forzata e l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare o per la iscrizione di ipoteca giudiziale) anche per l'esecuzione per consegna e rilascio, ove omologato dal tribunale ovvero se sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e sempreché questi ultimi abbiano attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il procedimento di esecuzione per consegna e rilascio mira ad attuare la tutela in forma specifica in ossequio al disposto dell'art. 2930 c.c. a tenore del quale “se non è adempiuto l'obbligo di consegnare un a cosa certa e determinata mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile”. Il precetto è atto preliminare, estrinseco all'avvio dell'esecuzione ma avente, natura processuale. In particolare, attesa la formulazione dell'art. 480 c.p.c. si sostanzia nella intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, seguita dall'avvertimento che, persistendo l'inadempienza del debitore, si procederà ad esecuzione forzata. Pertanto, il contenuto, primario, del precetto è costituito dalla intimazione, dalla enunciazione dell'obbligo che si assume ancora non adempiuto e dall'avvertimento che si procederà ad esecuzione forzata. La mancata formulazione dell'intimazione e dell'avvertimento non inficia il precetto neppure se dedotta con l'opposizione e x art. 617 c.p.c. atteso che non sono elementi essenziali la cui mancanza sia sanzionata con la nullità. Quanto al contenuto dell'obbligo di cui si pretende l'adempimento, la giurisprudenza ha affermato che è sufficiente la indicazione anche generica dell'obbligo risultante dal titolo (Cass. n. 11281/1993). Il precetto deve recare l'indicazione del termine ad adempiere che ha natura dilatoria in quanto costituisce il tempo concesso al debitore per provvedere all'adempimento spontaneo sì da impedire l'esecuzione forzata. Tale termine non potrà essere inferiore a dieci giorni né superiore a novanta. L'art. 480, comma 2, c.p.c. prescrive ulteriori requisiti la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità: l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (la nullità si ritiene sanata, tuttavia, quando, dal contenuto generale dell'atto, sia dato individuare in modo inequivoco il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento). Ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c. il precetto deve «contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione». Come è noto, tale requisito non è previsto a pena di nullità (così anche Trib. Roma 25 settembre 2019), come si evince anche dalla stessa norma, la quale prosegue affermando che «in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso». Pertanto, nell'atto di precetto, la parte istante – alla quale è riconosciuta la facoltà di scegliere quali tra i beni del debitore vorrà sottoporre ad espropriazione forzata, nonché quella di avvalersi alternativamente, cumulativamente o successivamente dei diversi mezzi di espropriazione – ha l'onere di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e ciò allo scopo di permettere l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'eventuale opposizione pre-esecutiva. Il creditore precettante non è però del tutto libero di scegliere il luogo di residenza o di elezione di domicilio, dovendo indicare un indirizzo posto in un comune dove il debitore ha beni aggredibili o dove risiede il debitore; in altre parole, nel momento in cui dichiara la propria residenza o elegge domicilio nel precetto, il creditore ha l'onere di scegliere uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (mobiliare, immobiliare o di crediti presso terzi) [13]. Dunque, il creditore non può arbitrariamente scegliere il giudice competente per l'opposizione preventiva a suo piacimento e senza limiti, violando il principio di parità della posizione processuale delle parti; pertanto, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, lungi dal poter essere arbitraria, deve sempre essere operata in un Comune rientrante nella circoscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo [14]. La tr a scrizione integrale d e l titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione L'art. 12, comma 1, terzo periodo del d.lgs. n. 28/2010 (analogamente a quanto previsto dall'art. 474, comma 3, c.p.c. per le scritture private autenticate) prescrive che l'accordo di mediazione, certificato conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico dagli avvocati, o omologato, sia integralmente trascritto nel precetto “ai sensi dell'art. 480 c.p.c.[15]. Già prima della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022[16], la formula esecutiva, espressamente richiesta solo per i titoli esecutivi di provenienza giudiziale e per gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, non era richiesta per l'accordo di mediazione, che era, invece, soggetto - in virtù dell'art. 12, d.lgs. n. 28/2010 – alla regola generale prevista per le scritture private autenticate, sostanziantesi nell'obbligo dell'integrale trascrizione del titolo nel precetto. Si riteneva, in sostanza, che la trascrizione integrale del titolo nel precetto costituisse l'adempimento preliminare sostitutivo della spedizione in forma esecutiva del titolo e della sua preventiva notificazione. L'accordo di mediazione e il relativo verbale devono dunque essere trascritti nel precetto. Non occorre pertanto ma non è esclusa la previa notifica del titolo esecutivo a norma dell'art. 479 c.p.c. che la versione riformata richiede avvenga in base a copia attestata conforme all'originale. Per procedersi ad esecuzione forzata il creditore procedente deve essere munito almeno di un originale del titolo esecutivo, oppure di una copia che abbia la stessa efficacia giuridica della scrittura originale non potendo l'ufficiale giudiziario effettuare la verifica dell'integrale trascrizione dell'accordo nel corpo del precetto se non a fronte dell'esibizione di detto titolo autentico [17]. L'esecuzione per rilascio Funzione dell'esecuzione per rilascio di beni immobili è la sostituzione dell'avente diritto all'obbligato nella relazione tra soggetto e cosa costituita dal possesso o dalla detenzione. Tale esecuzione si caratterizza per il procedimento molto semplificato che può concludersi senza l'intervento del giudice nell'ipotesi in cui non sorga alcuna difficoltà materiale nell'ambito della stessa sino al rilascio dell'immobile oggetto della procedura e svolgersi con il solo ausilio dell'ufficiale giudiziario. Il precetto, oltre alle indicazioni di cui all'art. 480 c.p.c., deve contenere, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., una descrizione sommaria del bene del quale l'istante vuole ottenere la consegna o rilascio. La S.C. ha chiarito che tale descrizione deve essere comprensiva dell'esatta indicazione dell'ubicazione del bene del quale si chiede il rilascio, per consentire di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. n. 5782/1982). Sulla questione è stato tuttavia precisato che, qualora nel precetto manchi la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione (Cass. n. 2579/1982). La prevalente giurisprudenza ritiene che il titolo esecutivo per il rilascio contenga un ordine che spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene al momento dell'esecuzione forzata (Cass. n. 3183/2003). 13. Se il creditore dichiara o elegge domicilio in un comune in cui, non essendovi beni del debitore, non può avere sede il giudice dell'esecuzione, l'opposizione andrà proposta al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (Corte cost. n. 84/1973, in Foro it., 1973, I, 2033); si esprime in senso analogo anche la Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo il quale «se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore non possiede beni o in cui non risiede [ ... ], l'elezione di domicilio resta priva di effetti e il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso (Cass. n. 12976/2004, in GIUS, 2004, 4140; Cass. n. 8632/2003; Cass. n. 1946/1987). 14. Secondo la Cassazione nel caso di dichiarazione anomala il debitore è legittimato a contestare, con riguardo alla competenza, la ritualità di tale dichiarazione del creditore intimante, promuovendo l'opposizione a precetto davanti al diverso ufficio giudiziario di notifica dello stesso, fermo restando la possibilità (ma anche l'onere) per il creditore, che intenda replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era, invece, stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui avrebbe potuto avere inizio l'esecuzione (Cass. n. 8024/2021, in Riv. esec. forz., 2021, 532). 15. Anche in ragione di tale indicazione nonché dell'assenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini della formazione dei titoli non sussiste alcun dubbio in ordine alla natura di titoli esecutivi stragiudiziali degli stessi di talché in sede di opposizione all'esecuzione potranno essere dedotti in via di eccezione anche i fatti anteriori alla formazione del titolo. Ove, infatti, come nel caso in commento, l'esecuzione si fondi su un tiolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debitore e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del tiolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione (Cass. n. 2123/2011). 16. La riforma Cartabia, con la riscrittura dell'art. 475 c.p.c. ha abolito la formula esecutiva. L'ordine di esecuzione, in cui si sostanziava detta formula, è stato sostituito in via generale per tutti i titoli esecutivi indicati nell'art. 473, comma 2, c.p.c., mediante l'aggiunta a quest'ultimo articolo del comma 3 che così recita: “Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con assistenza del Pubblico Ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti”. 17. Il legislatore della riforma ha confermato l'obbligo in capo all'organismo di rilasciare alle parti la copia del verbale contenente l'accordo istituendo con norma primaria anche un generale onere di conservazione triennale della copia dei procedimenti trattati (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 28/2010); dall'altro ha imposto che il verbale in formato analogico sia redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. |