La figura del Mediatore familiare: caratteristiche

Greta Pizzocri

Inquadramento

Il mediatore familiare è un terzo, imparziale, facilitatore della comunicazione fra i genitoriche agisce in maniera cooperativa affinché essi acquisiscano strumenti utili alla gestione del loro conflitto in vista o in seguito ad una separazione o ad un divorzio.

Il mediatore familiare ha una professionalità ben definita che gli deriva da una formazione i cui tratti essenziali sono individuati dalla Norma Tecnica UNI 11644/2016 (richiamata dalla l. n. 4/2013, cui fa riferimento la l. delega n. 206/2021. Cfr. La Mediazione familiare nella Riforma Cartabia: comporre i conflitti e ritessere le relazioni, a cura di Vendramini, Milano, 2022, XII).

Questa definizione condivisa, da sempre, dalle principali Associazioni di categoria e dalle F.I.A.Me.F (Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori familiari) trova ulteriore fondamento nella recente normativa dove all'art. 2-Definizione della professione di mediatore familiare del d.m. n. 151/2023 possiamo leggere: “Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente”.

Formula

REQUISITI DI UN MEDIATORE FAMILIARE
Diploma di laurea Diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge [1].
Attestato di formazione rilasciato da una delle Associazioni professionali di categoria Attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla Sezione II dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 4/2013[2].
Certificato di idoneità Certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 4/2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 [3].
Requisiti di onorabilità a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, comma 1, nn. 1), 2),e 3) c.p.; c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.; d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis c.p.p.; e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento [4].
Regole deontologiche (...Omissis...) 2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza. 3. Il mediatore familiare esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo [5].
Segreto professionale (...Omissis...) 6. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.

1. V. d.m. n. 151/2023, art. 4 - Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare.

2. V d.m. n. 151/2023, art. 4 - Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare.

3. V. d.m. n. 151/2023, art. 4 - Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare.

4. V. d.m. n. 151/2023, art. 3 - Requisiti di onorabilità.

5. V. d.m. n. 151/2023, art. 6 - Regole deontologiche.

Commento

Ruolo del Mediatore familiare

L'attività del mediatore ha lo scopo di far ritrovare alla coppia la capacità di comunicare per risolvere un conflitto. Conflitto che può riguardare numerosi ambiti quali ad esempio: questioni economico-patrimoniali o il modo di esercitare la responsabilità genitoriale o, ancora, la quantificazione del contributo al mantenimento a favore del genitore collocatario.

Attraverso il percorso di mediazione familiare si tutela il “reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite”. Il mediatore, dunque, assolve la funzione di facilitatore della comunicazione attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza ed assicurando che le parti possano intervenire egualmente nel percorso (V. d.m. n. 151/2023, art. 6 - Regole deontologiche, comma 6).

Il Mediatore familiare dovrà avere tutte le caratteristiche sopraelencate anche per poter accompagnare la coppia con cui lavorerà a raggiungere un accordo direttamente negoziato che risponda ai bisogni e agli interessi di chi è presente nella stanza di mediazione e di chi ne verrà coinvolto, soprattutto, se si tratta di minori.

Nel ruolo di terzo, imparziale e neutrale, rispetto al conflitto tra due parti, il mediatore si adopera per far si che un genitore ascolti l'altro, in modo che ognuno si senta libero di poter esprimere il proprio punto di vista (cfr. Il coraggio di mediare, a cura di Scaparro, Rodella, Vendramini, Un mediatore sufficientemente buono, di Monticelli, Milano, 2023, 236). Per fare questo il mediatore familiare ha molti strumenti a sua disposizione: le domande, la riformulazione, l'empatia, l'ascolto attivo.

L'accordo che, eventualmente, le parti raggiungeranno in mediazione in maniera volontaria e in prima persona, presumibilmente, avrà una durata e una stabilità maggiori di un qualsiasi altro pattuito da un terzo ed imposto a chi dovrà, poi, metterlo in pratica.

Cosa non può fare un Mediatore familiare

Un buon mediatore familiare dovrà porre molta attenzione a non incorrere in errori comportamentali che, se commessi, comprometterebbero, definitivamente, il buon esito della mediazione.

Nel d.m. n. 151/2023 sono elencati i comportamenti che il Mediatore familiare non può, assolutamente, tenere in fase mediativa, quali:

- non intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

- erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare e/o prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi;

- far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

- offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione (v. d.m. n. 151/2023, art. 6 - Regole deontologiche, comma 4).

Il Mediatore familiare, inoltre, dovrà sempre rispettare le regole che costituiscono la base della Mediazione familiare: la riservatezza, l'indipendenza dal sistema giudiziario, la plenipotenzialità delle parti, in modo che nella stanza di mediazione ognuno dei mediandi abbia la possibilità di esprimersi ed essere ascoltato in egual misura e alle stesse condizioni.

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