Non ammissibili le insinuazioni tardive nella liquidazione dei beni (l. n. 3/2012)

La Redazione
22 Maggio 2024

Il Tribunale di Napoli Nord ritiene inammissibili le domande presentate dai creditori dopo la scadenza del termine assegnato ex art. 14-sexies comma 1, lett. b), l. n. 3/2012 dal liquidatore per la trasmissione delle domande di partecipazione allo stato passivo.

Le domande presentate dai creditori dopo la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 14-sexies l. n. 3/2012 dal liquidatore per la trasmissione delle istanze dirette all'insinuazione allo stato passivo sono inammissibili. Deve escludersi che tale orientamento leda l'affidamento dei creditori fondato sulla mancanza di una norma che prevede espressamente la “sanzione” della decadenza.

Questo, in sintesi, quanto affermato dal Tribunale di Napoli Nord nel decidere su un reclamo proposto ai sensi degli artt. 14-octies comma 4 e 10 comma 6 della l. n. 3/2012 avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, confermando la decisione della liquidatrice, aveva accertato l'inammissibilità dell'istanza di insinuazione di una banca al passivo in una procedura di liquidazione dei beni perché presentata oltre il termine di un anno dall'apertura della liquidazione.

La banca creditrice, con il reclamo, aveva dedotto l'ammissibilità della domanda di insinuazione “tenuto conto che il legislatore non qualifica come perentorio il termine assegnato ai sensi dell'art. 14 -sexies L. 3/12 dal liquidatore; non è prevista la sanzione dell'inammissibilità per le domande tardive; sono applicabili analogicamente l'art. 101 L.F. e 499 c.p.c.”.

In motivazione, il tribunale chiarisce che il legislatore, con gli art. 14-ter e ss. l. n. 3/2012, ha voluto regolare lo stato di crisi-insolvenza del debitore non fallibile perseguendo le seguenti finalità:

  • accelerare i tempi di soddisfazione delle pretese dei creditori;
  • limitare l'impatto per il sistema giustizia degli effetti del sovraindebitamento;
  • garantire, tramite la riduzione dei costi per i creditori, una maggiore soddisfazione delle rispettive pretese.

Risulta dunque coerente con le finalità perseguite dal legislatore l'omessa previsione della possibilità per i creditori di presentare domande tardive di ammissione allo stato passivo, tenuto conto che tale limitazione viene, peraltro, “controbilanciata” dalla previsione di “particolari presidi di garanzia per gli stessi creditori” (pubblicità della sentenza di apertura della liquidazione del patrimonio, preliminare esame della fondatezza dei crediti da parte dell'OCC, con l'attestazione di cui all'art. 9 comma 2, l. n. 3/2012, e, inoltre, da parte del giudice e del liquidatore che valutano l'attendibilità della relazione dell'Organismo).

Il collegio richiama, infine, una pronuncia del tribunale di Bologna dell'11 febbraio 2022, le cui conclusioni, si legge, risultano peraltro coerenti con l'attuale testo dell'art. 273 del c.c.i.i.

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