La Cassazione su indipendenza e terzietà del professionista attestatore
01 Agosto 2024
Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, una società creditrice si opponeva all'omologazione con ricorso presso il tribunale di Frosinone, rigettato, e successivo reclamo in appello, anch'esso rigettato. La creditrice adduceva l'insussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà in capo al professionista che aveva redatto la relazione ex art. 161 comma 3, l. fall., avendo egli previamente espletato l'incarico, ricevuto dalla medesima debitrice, di redigere e giurare perizia relativa alla valutazione di alcuni crediti commerciali da essa vantati. Secondo la Corte d'appello di Roma, la corretta interpretazione dell'art. 67 comma 3, l. fall. e dell'art. 2399 c.c. ivi richiamato (cui rimanda, a sua volta, l'art. 161 comma 3, l. fall. in tema di concordato preventivo) circoscrive la presunzione di non indipendenza del professionista ai soli casi in cui sia stata prestata attività “continuativa” in favore dell'imprenditore istante per l'ammissione al concordato, con l'esclusione quindi della prestazione d'opera “una tantum” (quale quella avutasi nel caso di specie). Nel ricorrere presso la Corte di legittimità, la creditrice deduceva, tra l'altro, che ai fini del riscontro dell'insussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà, nel quadro dell'art. 67 comma 3, lett. d), l. fall. – cui rimanda l'art. 161 comma 3, l. fall. – e dell'art. 2399 c.c. – cui rimanda l'art. 67 comma 3, lett. d), l. fall. – è sufficiente che il professionista attestatore abbia prestato nei cinque anni precedenti la redazione della relazione ex art. 161 comma 3, l. fall. "attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore". La Corte, in accoglimento del motivo di ricorso, enunciava il seguente principio: «Il combinato disposto dell'art. 67 comma 3, lett. d), l. fall. e dell'art. 2399 c.c., debitamente inteso nella sua strutturazione "cumulativa" nonché in chiave logica e teleologica, depone nel senso che costituisce ipotesi ex lege sintomatica di insussistenza di indipendenza quella integrata da un qualsivoglia rapporto, sia di durata sia destinato a definirsi nel tempo di compimento della prestazione d'opera autonoma (art. 2230 c.c.), intrattenuto con l'imprenditore che insta per l'ammissione al concordato, sia esso in essere alla data della proposizione della domanda di concordato [lett. c) cit.: "coloro che sono legati alla società (...) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o (da un rapporto) di prestazione d'opera retribuita"] sia esso esauritosi in epoca precedente ["avere prestato negli ultimi cinque anni (...)" ], purché, in tal ultima evenienza, il rapporto di durata ovvero di prestazione d'opera autonoma si sia svolto nel quinquennio antecedente alla data in cui il professionista sia stato officiato per la redazione della relazione di cui al 3 comma dell'art. 161 l. fall.». |