Domande subordinate di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata: competenza del collegio o del giudice monocratico?
20 Agosto 2024
Laddove il debitore depositi, in via principale, domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata, la decisione circa tutte le domande proposte deve essere rimessa al Tribunale in composizione collegiale, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 281-novies c.p.c., anche al fine di evitare decisioni contrastanti e separatamente impugnabili. Così ha deciso il tribunale di Como dopo che, in occasione dell'udienza di discussione circa la domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i ricorrenti ex artt. 67 e 66 c.c.i.i. avevano proposto, in ipotesi di diniego dell'omologazione, e dunque in subordine alla domanda originaria, domanda di apertura della liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 c.c.i.i. Il dubbio risolto dai giudici emergeva dalla circostanza che l'art. 70 c.c.i.i. assegna al giudice monocratico la decisione circa la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mentre l'art. 270 c.c.i.i. demanda la decisione in merito all'apertura della liquidazione controllata al tribunale in composizione collegiale. Il collegio adito, dunque, ha ritenuto possibile esaminare la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta in via principale dai ricorrenti. Sempre in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e in merito alla valutazione relativa alla sussistenza o meno della causa ostativa relativa alla determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ex art. 69 c.c.i.i., il tribunale ha poi affermato che: «non pare che l'esercizio di un'azione giudiziaria ai fini della tutela di un diritto possa costituire per se un comportamento ostativo, almeno in assenza di ulteriori evidenze circa la mala fede e/o la colpa grave imputabili ai debitori». |